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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17381/2026

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ante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AntonioAndreottola e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 8161/21 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 12 novembre2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.aprile 2026.Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Con sentenza n. 8161/21, pubblicata in data 12 novembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania haaccolto l’appello del Comune di Napoli e, nel contempo, harigettato quello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza n. 363/20 della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, con la quale: a) era stata, “in parte”, dichiarata cessatala materia del contendere con riferimento all’avviso diaccertamento TARES, anno 2013, avente ad oggetto localidetenuti dalla società contribuente nel territorio comunale, aifini della propria attività imprenditoriale (commercio e venditadi cicli, motocicli ed imbarcazioni); b) era stato, “nel resto”,accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell’avviso diaccertamento, quale rettificato dall’amministrazione, perintervenuta decadenza.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3.

Il Comune di Napoli ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dall’avvenuta ricezionedell’avviso di accertamento -che era stato spedito in data 31dicembre 2018- solamente in data 17 gennaio 2019, mentreNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026era venuta a conoscenza di quello rettificato addirittura in data3 dicembre 2019, con conseguente fondatezza dell’eccezione diprescrizione, ai sensi dell’art. 2948 c.c., che era stataerroneamente scrutinata dalla corte regionale campana, laquale aveva trattato alla medesima stregua gli istituti delladecadenza e della prescrizione, i quali, seppur ispirati allamedesima ratio di certezza del diritto, si ponevano in manieradifferente rispetto al computo dei termini ed alla attività chel’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere nell’eserciziodella riscossione, ancor più considerando che il principio dellascissione dei termini di notificazione non operava per laprescrizione, ma solo per la decadenza.3.

Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità,risulta infondato.3.1.

L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo,che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersicome un vero e proprio accadimento naturalistico, giacchécostituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma unvero e proprio evento, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di incidere sull’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato,in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).3.2.

Nel caso di specie, la corte territoriale haespressamente evidenziato come l’avviso di accertamentofosse stato spedito in data 31 dicembre 2018 e fosse statoricevuto successivamente ed, ancora, come l’avviso in rettificafosse stato portato a conoscenza della società contribuentesolamente in data 3 dicembre 2019, per cui non è possibilesostenere che non sia stata presa in considerazione lacircostanza inerente all’epoca in cui il primo avviso -ed, invero,anche quello rettificato dall’amministrazione- sia statonotificato, anzi, ha costituito il sostrato fattuale della decisione,per cui, sul punto, non è possibile nemmeno astrattamentediscettare di omesso esame di un fatto, nell’accezione poc’anzispecificata, bensì di accertamento di un fatto.Oltre tutto, la questione inerente all’erroneo scrutiniodell’eccezione di prescrizione -pure agitata con il motivo inesame- non attiene propriamente ad un fatto, ma involge temidi carattere giuridico, tra cui quelli inerenti alla natura deltermine e, cioè, alla sua riconducibilità all’istituto dellaNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026prescrizione o a quello della decadenza, fermo restando chenon è stata affatto esaminata, nella sentenza impugnata,l’eccezione di prescrizione menzionata nel motivo de quo,riguardo alla quale nessun accenno è rinvenibile nelladecisione, che si riferisce, in ogni suo passaggio, perfino inquelli illustrativi di precedenti giurisprudenziali, sempre e soloalla decadenza, di talché la ricorrente, lungi dal denunciarel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avrebbedovuto prospettare -in virtù di compiute ed esaurientiallegazioni, nel rispetto dei principi di specificità edautosufficienza- un diverso tipo di vizio e, cioè, un error inprocedendo, costituito da un’omessa pronuncia sull’eccezionedi prescrizione da essa sollevata.4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296del 2006, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 33 reg.

TARES delComune di Napoli e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, inquanto l’avviso di accertamento in rettifica era stato portato asua conoscenza tardivamente, nonostante si trattasse di unnotificato, a pena di decadenza, entro il termine quinquennaleprevisto dalla legge.5.

Con il terzo motivo -esaminabile congiuntamente a quelloche precede per la correlazione delle questioni sulle quali sonoincentrati- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsa applicazionedell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 e dell’art. 1 legge n.241 del 1990, in quanto, con l’avviso di accertamento inrettifica, che era basato su presupposti costitutivi diversi (e,Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026segnatamente, con riferimento alla superficie tassabile), l’enteimpositore aveva esercitato un potere sostitutivo -o meglio,caducatorio del precedente avviso di accertamento e, poi,sostitutivo di esso- e non meramente di riduzione della pretesatributaria, contrariamente a quanto sostenuto dalla corteregionale campana, secondo la quale l’avviso di accertamentorettificato dall’amministrazione costituiva il medesimo attooriginariamente emesso, essendo stato solamente ridefinito, indiminuzione, l’ammontare preteso.6.

I motivi sono fondati.6.1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania,invero, ha ritenuto che la notificazione dell’avviso diaccertamento, originariamente impugnato, alla quale l’enteimpositore aveva dato impulso in data 31 dicembre 2018, fosseavvenuta entro il termine quinquennale stabilito dalla legge(che scadeva proprio in data 31 dicembre 2018), dovendosiapplicare il principio della scissione soggettiva degli effetti dellanotificazione tra notificante e notificato, che aveva resoirrilevante -ai fini qui riguardati- la ricezione del plico in data17 gennaio 2019 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).E, così statuendo, i giudici di secondo grado si sono attenutial consolidato orientamento di questa Corte a mente del quale,in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria edei suoi effetti sull’osservanza dei termini, previsti dalle singoleleggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando lapeculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggettoNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026deputato alla loro notificazione, con la conseguenza che, per ilrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potereimpositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha postoin essere gli adempimenti necessari ai fini della notificazionedell’atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr. Cass.,sez. un., n. 40543/21, Cass. n. 17722/24 e Cass. n.25730/25).6.2.

La corte di merito ha poi fatto presente che l’avvisoimpugnato era stato oggetto di rettifica, portata a conoscenzadella società contribuente in data 3 dicembre 2019 e, cioè, inconcomitanza con l’udienza celebrata nel corso del giudizio diprimo grado, reputando che tale nuovo atto non costituiva unanuova pretesa tributaria, da esplicitare necessariamentebensì una mera riduzione quantitativa -derivantedall’accoglimento di una delle doglianze della societàcontribuente riguardo alla superficie tassabile- di una pretesatributaria già esercitata mercé l’avviso di accertamento speditoin data 31 dicembre 2018 e ricevuto in data 17 gennaio 2019,essendo l’avviso rettificato dall’amministrazione l’espressione diuna “mera revoca parziale del precedente atto”, con laconseguenza che non doveva essere emesso entro il terminedecadenziale previsto dalla legge per l’esercizio del potereimpositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).6.3.

Queste argomentazioni, tuttavia, non tengono conto deirecenti approdi di questa Corte, la quale, nella sua massimaespressione nomofilattica, ha osservato che, in tema diaccertamento tributario, il potere di autotutela, le cui forme emodalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n.Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994, e dalsuccessivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, condecorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al paridella potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agliartt. 2, 23, 53 e 97 Cost., in vista del perseguimentodell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributilegalmente accertati, per cui l’amministrazione, ove non siadecorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto peril singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenzapassata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi siaformali, che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, insostituzione, un nuovo atto, anche per una maggiore pretesa:ciò in quanto l’autotutela sostitutiva è un procedimento disecondo grado, che si fonda sull’esistenza di un primo atto, dicui è rilevata e valutata l’illegittimità, di talché gli elementi difatto e di diritto posti a fondamento del primo atto sonorivalutati ex novo ed ex post, ma in maniera diversa rispetto aquella originaria, per cui il primo atto può essereespressamente annullato e sostituito con quello nuovo, sempreche non siano maturati i termini di decadenza (cfr. Cass., sez.un., n. 30051/24).La predetta pronuncia (ai cui ampi contenuti si rinvia)precisa in più punti che l’autotutela sostitutiva può essereesercitata sia in bonam (come nella specie), che in malampartem.6.4.

Ora, nella vicenda in esame, lo stesso Comunericonosce che nell’intestazione dell’atto in rettifica è apposta ladicitura “annulla e sostituisce il precedente di pari protocollo”(v. pagina n. 18 del controricorso), il che significa che l’avvisoNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026portato a conoscenza della società contribuente oltre il terminequinquennale di decadenza ha “annullato” e “sostituito” ilprecedente avviso, quello, cioè, notificato in data 31 gennaio2018, ed è stato emesso, quindi, proprio in forza del succitatopotere di autotutela.Non è condivisibile sul punto l’assunto del Comune secondocui non si è trattato dell’emissione di un nuovo atto con cui si èesercitata una nuova pretesa impositiva, essendosi solorettificata in diminuzione la pretesa, poiché l’eserciziodell’autotutela sostituiva, per come interpretata con lasuindicata pronuncia dalle Sezioni unite di questa Corte, nonpostula un nuova pretesa, ma solo una riedizione in bonam o inmalam partem della stessa pretesa fiscale, tramite un diversoesame dei medesimi fatti e, dunque, procedendo sulla base diquesta nuova verifica all’annullamento del precedente atto.Ciò posto, che si tratti di rettifica in diminuzionedell’originaria pretesa sta solo a significare che l’autotutela èstata esercitata in bonam partem, ferma restando che è statoposto nel nulla l’atto impugnato ed è stato sostituito con unaltro atto -l’avviso di accertamento del quale la ricorrente haavuto conoscenza solamente in data 3 dicembre 2019- che,però, è stato adottato quando era già venuto meno, permaturata decadenza, il potere dell’amministrazione diesercitare la pretesa tributaria.7.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il secondo ed ilterzo motivo, per cui la sentenza impugnata deve esserecassata.La causa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., puòessere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamentiNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026di fatto, una volta preso atto dell’annullamento dell’attoimpugnato e della decadenza dall’esercizio del potereimpositivo esercitato in autotutela, il che comportal’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla societàcontribuente.8.

Le spese di lite, tenuto conto della formazionedell’orientamento poc’anzi rammentato solamente in epocarecente, possono essere integralmente compensate.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originariamente proposto dallasocietà contribuente; compensa integralmente tra le parti lespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti AntonioAndreottola e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 8161/21 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 12 novembre2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.aprile 2026.Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Con sentenza n. 8161/21, pubblicata in data 12 novembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania haaccolto l’appello del Comune di Napoli e, nel contempo, harigettato quello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza n. 363/20 della [OSCURATO:PERSONA] diNapoli, con la quale: a) era stata, “in parte”, dichiarata cessatala materia del contendere con riferimento all’avviso diaccertamento TARES, anno 2013, avente ad oggetto localidetenuti dalla società contribuente nel territorio comunale, aifini della propria attività imprenditoriale (commercio e venditadi cicli, motocicli ed imbarcazioni); b) era stato, “nel resto”,accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell’avviso diaccertamento, quale rettificato dall’amministrazione, perintervenuta decadenza.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. Il Comune di Napoli ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dall’avvenuta ricezionedell’avviso di accertamento -che era stato spedito in data 31dicembre 2018- solamente in data 17 gennaio 2019, mentreNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026era venuta a conoscenza di quello rettificato addirittura in data3 dicembre 2019, con conseguente fondatezza dell’eccezione diprescrizione, ai sensi dell’art. 2948 c.c., che era stataerroneamente scrutinata dalla corte regionale campana, laquale aveva trattato alla medesima stregua gli istituti delladecadenza e della prescrizione, i quali, seppur ispirati allamedesima ratio di certezza del diritto, si ponevano in manieradifferente rispetto al computo dei termini ed alla attività chel’amministrazione avrebbe dovuto porre in essere nell’eserciziodella riscossione, ancor più considerando che il principio dellascissione dei termini di notificazione non operava per laprescrizione, ma solo per la decadenza.3. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità,risulta infondato.3.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo,che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersicome un vero e proprio accadimento naturalistico, giacchécostituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma unvero e proprio evento, un dato materiale, un episodiofenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di incidere sull’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato,in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).3.2. Nel caso di specie, la corte territoriale haespressamente evidenziato come l’avviso di accertamentofosse stato spedito in data 31 dicembre 2018 e fosse statoricevuto successivamente ed, ancora, come l’avviso in rettificafosse stato portato a conoscenza della società contribuentesolamente in data 3 dicembre 2019, per cui non è possibilesostenere che non sia stata presa in considerazione lacircostanza inerente all’epoca in cui il primo avviso -ed, invero,anche quello rettificato dall’amministrazione- sia statonotificato, anzi, ha costituito il sostrato fattuale della decisione,per cui, sul punto, non è possibile nemmeno astrattamentediscettare di omesso esame di un fatto, nell’accezione poc’anzispecificata, bensì di accertamento di un fatto.Oltre tutto, la questione inerente all’erroneo scrutiniodell’eccezione di prescrizione -pure agitata con il motivo inesame- non attiene propriamente ad un fatto, ma involge temidi carattere giuridico, tra cui quelli inerenti alla natura deltermine e, cioè, alla sua riconducibilità all’istituto dellaNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026prescrizione o a quello della decadenza, fermo restando chenon è stata affatto esaminata, nella sentenza impugnata,l’eccezione di prescrizione menzionata nel motivo de quo,riguardo alla quale nessun accenno è rinvenibile nelladecisione, che si riferisce, in ogni suo passaggio, perfino inquelli illustrativi di precedenti giurisprudenziali, sempre e soloalla decadenza, di talché la ricorrente, lungi dal denunciarel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avrebbedovuto prospettare -in virtù di compiute ed esaurientiallegazioni, nel rispetto dei principi di specificità edautosufficienza- un diverso tipo di vizio e, cioè, un error inprocedendo, costituito da un’omessa pronuncia sull’eccezionedi prescrizione da essa sollevata.4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296del 2006, del d.l. n. 201 del 2011, dell’art. 33 reg. TARES delComune di Napoli e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, inquanto l’avviso di accertamento in rettifica era stato portato asua conoscenza tardivamente, nonostante si trattasse di unnotificato, a pena di decadenza, entro il termine quinquennaleprevisto dalla legge.5. Con il terzo motivo -esaminabile congiuntamente a quelloche precede per la correlazione delle questioni sulle quali sonoincentrati- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsa applicazionedell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 e dell’art. 1 legge n.241 del 1990, in quanto, con l’avviso di accertamento inrettifica, che era basato su presupposti costitutivi diversi (e,Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026segnatamente, con riferimento alla superficie tassabile), l’enteimpositore aveva esercitato un potere sostitutivo -o meglio,caducatorio del precedente avviso di accertamento e, poi,sostitutivo di esso- e non meramente di riduzione della pretesatributaria, contrariamente a quanto sostenuto dalla corteregionale campana, secondo la quale l’avviso di accertamentorettificato dall’amministrazione costituiva il medesimo attooriginariamente emesso, essendo stato solamente ridefinito, indiminuzione, l’ammontare preteso.6. I motivi sono fondati.6.1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania,invero, ha ritenuto che la notificazione dell’avviso diaccertamento, originariamente impugnato, alla quale l’enteimpositore aveva dato impulso in data 31 dicembre 2018, fosseavvenuta entro il termine quinquennale stabilito dalla legge(che scadeva proprio in data 31 dicembre 2018), dovendosiapplicare il principio della scissione soggettiva degli effetti dellanotificazione tra notificante e notificato, che aveva resoirrilevante -ai fini qui riguardati- la ricezione del plico in data17 gennaio 2019 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 2 e 3).E, così statuendo, i giudici di secondo grado si sono attenutial consolidato orientamento di questa Corte a mente del quale,in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria edei suoi effetti sull’osservanza dei termini, previsti dalle singoleleggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando lapeculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggettoNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026deputato alla loro notificazione, con la conseguenza che, per ilrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potereimpositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha postoin essere gli adempimenti necessari ai fini della notificazionedell’atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente (cfr. Cass.,sez. un., n. 40543/21, Cass. n. 17722/24 e Cass. n.25730/25).6.2. La corte di merito ha poi fatto presente che l’avvisoimpugnato era stato oggetto di rettifica, portata a conoscenzadella società contribuente in data 3 dicembre 2019 e, cioè, inconcomitanza con l’udienza celebrata nel corso del giudizio diprimo grado, reputando che tale nuovo atto non costituiva unanuova pretesa tributaria, da esplicitare necessariamentebensì una mera riduzione quantitativa -derivantedall’accoglimento di una delle doglianze della societàcontribuente riguardo alla superficie tassabile- di una pretesatributaria già esercitata mercé l’avviso di accertamento speditoin data 31 dicembre 2018 e ricevuto in data 17 gennaio 2019,essendo l’avviso rettificato dall’amministrazione l’espressione diuna “mera revoca parziale del precedente atto”, con laconseguenza che non doveva essere emesso entro il terminedecadenziale previsto dalla legge per l’esercizio del potereimpositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).6.3. Queste argomentazioni, tuttavia, non tengono conto deirecenti approdi di questa Corte, la quale, nella sua massimaespressione nomofilattica, ha osservato che, in tema diaccertamento tributario, il potere di autotutela, le cui forme emodalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n.Numero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994, e dalsuccessivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, condecorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al paridella potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agliartt. 2, 23, 53 e 97 Cost., in vista del perseguimentodell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributilegalmente accertati, per cui l’amministrazione, ove non siadecorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto peril singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenzapassata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi siaformali, che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, insostituzione, un nuovo atto, anche per una maggiore pretesa:ciò in quanto l’autotutela sostitutiva è un procedimento disecondo grado, che si fonda sull’esistenza di un primo atto, dicui è rilevata e valutata l’illegittimità, di talché gli elementi difatto e di diritto posti a fondamento del primo atto sonorivalutati ex novo ed ex post, ma in maniera diversa rispetto aquella originaria, per cui il primo atto può essereespressamente annullato e sostituito con quello nuovo, sempreche non siano maturati i termini di decadenza (cfr. Cass., sez.un., n. 30051/24).La predetta pronuncia (ai cui ampi contenuti si rinvia)precisa in più punti che l’autotutela sostitutiva può essereesercitata sia in bonam (come nella specie), che in malampartem.6.4. Ora, nella vicenda in esame, lo stesso Comunericonosce che nell’intestazione dell’atto in rettifica è apposta ladicitura “annulla e sostituisce il precedente di pari protocollo”(v. pagina n. 18 del controricorso), il che significa che l’avvisoNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026portato a conoscenza della società contribuente oltre il terminequinquennale di decadenza ha “annullato” e “sostituito” ilprecedente avviso, quello, cioè, notificato in data 31 gennaio2018, ed è stato emesso, quindi, proprio in forza del succitatopotere di autotutela.Non è condivisibile sul punto l’assunto del Comune secondocui non si è trattato dell’emissione di un nuovo atto con cui si èesercitata una nuova pretesa impositiva, essendosi solorettificata in diminuzione la pretesa, poiché l’eserciziodell’autotutela sostituiva, per come interpretata con lasuindicata pronuncia dalle Sezioni unite di questa Corte, nonpostula un nuova pretesa, ma solo una riedizione in bonam o inmalam partem della stessa pretesa fiscale, tramite un diversoesame dei medesimi fatti e, dunque, procedendo sulla base diquesta nuova verifica all’annullamento del precedente atto.Ciò posto, che si tratti di rettifica in diminuzionedell’originaria pretesa sta solo a significare che l’autotutela èstata esercitata in bonam partem, ferma restando che è statoposto nel nulla l’atto impugnato ed è stato sostituito con unaltro atto -l’avviso di accertamento del quale la ricorrente haavuto conoscenza solamente in data 3 dicembre 2019- che,però, è stato adottato quando era già venuto meno, permaturata decadenza, il potere dell’amministrazione diesercitare la pretesa tributaria.7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondati il secondo ed ilterzo motivo, per cui la sentenza impugnata deve esserecassata.La causa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., puòessere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamentiNumero registro generale 10999/2022Numero sezionale 3203/2026Numero di raccolta generale 17381/2026Data pubblicazione 01/06/2026di fatto, una volta preso atto dell’annullamento dell’attoimpugnato e della decadenza dall’esercizio del potereimpositivo esercitato in autotutela, il che comportal’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla societàcontribuente.8. Le spese di lite, tenuto conto della formazionedell’orientamento poc’anzi rammentato solamente in epocarecente, possono essere integralmente compensate. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originariamente proposto dallasocietà contribuente; compensa integralmente tra le parti lespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 17381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris