CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 46824/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno - Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/07/2021 il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 17/06/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto il sequestro preventivo di una vasca in muratura rivestita con piastrelle a mosaico, delle dimensioni di m. 3,80 x m. 3,73, edificata all'esterno di un'abitazione, del relativo impianto idrico ancora in fase di allestimento, di una caldaia installata al posto di una preesistente aiuola, nonché della rubinetteria di una doccia a parete e del piatto in pietra calcarea ad essa relativo, in quanto opere realizzate, in zona soggetta a vincolo ambientale, in carenza del permesso di costruire (in relazione, quindi, alla contravvenzione prevista dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, contestata ai committenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 321, comma 1, cod. proc. pen. e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, stante l'assoluta mancanza delle esigenze cautelari. In particolare, assume che il Tribunale distrettuale, nel confermare il decreto di sequestro preventivo in precedenza emesso dal giudice per le indagini preliminari, non avrebbe tenuto conto del fatto che le opere, in occasione dell'esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta il 21/06/2021 - e, quindi, a distanza di quattro giorni dall'adozione della misura - risultavano ultimate in ogni parte, la qual cosa comportava il venir meno delle esigenze preventive, atteso che l'edificazione in concreto realizzata, per la sua modesta entità, non aveva comportato alcun incremento del carico urbanistico. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 321, comma 1, cod. proc. pen. e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, stante l'assoluta mancanza del "fumus commissi delicti". Sostiene, in specie, che il giudice gravato avrebbe erroneamente ritenuto che per la realizzazione dei manufatti caduti in sequestro fosse necessario il permesso di costruire, trattandosi di opere che, per caratteristiche strutturali e funzionali, risultano liberamente realizzabili. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 321, comma 1, cod. proc. pen. e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che il giudice gravato avrebbe errato nel ritenere la sussistenza del "fumus commissi delicti", in quanto non sarebbe richiesto il permesso di costruire per la realizzazione delle opere sequestrate, rientranti, per caratteristiche strutturali e funzionali, nel "genus"delle attività edificatorie cd. libere. Al riguardo, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso #E4I70 sia del tutto infondato, in quanto il Tribunale distrettuale ha fatto esatta applicazione dell'evocata norma incriminatrice, correttamente affermando che l'edificazione della vasca adibita a piscina e la realizzazione della doccia a parete e dell'impianto di riscaldamento idrico necessitassero del possesso del permesso di costruire, posto che, come attestato dal responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale di Praiano, tali opere si pongono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli paesaggistici esistenti in zona. Sul punto giova richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «La realizzazione di una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui si accerti la sua natura pertinenziale, la quale va esclusa non solo quando la stessa abbia dimensioni non trascurabili, ma anche quando si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, risulti avere una destinazione autonoma» (così Sez. 3, n. 39067 del 21/05/2009, Vitti, Rv. 244903-01, nonché nello stesso senso Sez. 3, n. 37257 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Alexander, Rv. 241278-01). Esclusa, quindi, la sussistenza della dedotta violazione di legge, deve concludersi che la doglianza ~al ricorrente con il motivo di ricorsoychrzzA finisce, di fatto, col risolversi in un'ingiustificata e inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto, all'evidenza sottratta al sindacato di questo giudice di legittimità. 3. Risulta, per converso, fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 125, 321, comma 1, cod. proc. pen. e 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento genetico, avrebbe erroneamente ritenuto perdurante il "periculum in mora", atteso che le opere edificate "sine titulo", di entità talmente modesta da non comportare un sostanziale aggravio del carico urbanistico, risultavano ultimate in ogni parte in occasione dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, avvenuta il 21/06/2021, a distanza di quattro giorni dall'adozione del vincolo. Rileva, infatti, il Collegio che i rilievi fotografici delle opere, effettuati dal consulente di parte in epoca prossima alla data in cui la misura cautelare reale ebbe concreta esecuzione, attestano, in uno alla relazione di consulenza redatta dal predetto professionista, l'intervenuto completamento dei manufatti abusivi nel lasso temporale compreso tra l'accesso ai luoghi del personale di polizia e l'adozione della misura. Di tale circostanza, ritualmente dedotta dal ricorrente in sede di riesame, non ha tenuto debitamente conto il Tribunale distrettuale, che, nell'ordinanza gravata, ha affermato che, in occasione del sopralluogo eseguito dagli operanti (risalente al 14/04/2021), "... le opere erano praticamente terminate ma con gli impianti ancora in fase di allestimento (pur non essendoci lavori in corso)..." (così a pag. 3 della motivazione) e che esse, "... erano suscettibili di ulteriore prosecuzione, sicchè all'evidenza occorreva impedire la loro ultimazione e dunque l'aggravamento dell'illecito..." (così a pag 4 della motivazione), aggiungendo, altresì, che "... non è in alcun modo condivisibile la tesi difensiva" dell'insussistenza delle esigenze preventive, "... basata... sulla relazione tecnica del 13.7.2021..., che... non è idonea a smentire i menzionati accertamenti..., giacchè si fonda esclusivamente su rilievi fotografici sostanzialmente simili a quelli della P.G. in atti..." (in tal senso sempre a pag. 4 della motivazione). Orbene, la mera comparazione dei rilievi fotografici effettuati, in diverse circostanze temporali, dal personale di polizia e dal consulente di parte rende evidente la progressione dei lavori intervenuta tra il momento del sopralluogo degli inquirenti e quello della verifica delle opere da parte del professionista, circostanza con la quale, tuttavia, il Tribunale distrettuale, al di là di quanto formalmente sostenuto, non si è in alcun modo confrontato. L'omessa concreta valutazione dell'elemento sopravvenuto prospettato dalla difesa inficia il provvedimento gravato, in quanto integra il vizio di violazione di legge sub specie di erronea applicazione della norma processuale che richiede la permanenza del "periculum in mora" ai fini del mantenimento del vincolo cautelare. 4. L'evidenziato vizio di violazione di legge impone l'annullamento dell'ordinanza oggetto di gravame, con rinvio al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, per la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della proposta impugnativa, alla luce degli elementi a discarico di cui sopra si è fatto cenno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sal