CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 56 e 575 cod. pen. e altro; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto all’aumento applicato in continuazione per i reati satellite; Rilevato che in data 8 settembre 2025 alla cancelleria della Corte di appello di Palermo è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente all’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani; Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che la rinuncia all’impugnazione è sopravvenuta in data prossima alla presentazione dell’impugnazione e prima ancora che la stessa fosse inoltrata a questa Corte si può escludere la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]