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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41329/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 14.10.2019, ha assolto l'imputato dalla detenzione di hashish, contestata di cui al capo a), perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, contestato al capo b) in mesi 9 di reclusione e 1.500 di multa.

Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello. disattese con motivazione congrua e completa con la quale il ricorso non si confronta affatto.

Va ribadito che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411) e nel caso di specie la Corte ha attribuito rilievo sia ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, sia alle modalità del fatto. ritenute indicative della non occasionalità dell'attività illecita e quindi, della gravità del fatto.

Analogamente è inammissibile il secondo motivo, avendo i giudici di appello precisato di ritenere congrua la pena inflitta dal primo giudice, in rapporto al tipo di sostanza detenuta e alla personalità negativa dell'imputato Va. quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso. il 30 settembre 2021 Il Consigliere,estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 14.10.2019, ha assolto l'imputato dalla detenzione di hashish, contestata di cui al capo a), perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, contestato al capo b) in mesi 9 di reclusione e 1.500 di multa. Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che replicano censure dedotte in appello. disattese con motivazione congrua e completa con la quale il ricorso non si confronta affatto. Va ribadito che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411) e nel caso di specie la Corte ha attribuito rilievo sia ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, sia alle modalità del fatto. ritenute indicative della non occasionalità dell'attività illecita e quindi, della gravità del fatto. Analogamente è inammissibile il secondo motivo, avendo i giudici di appello precisato di ritenere congrua la pena inflitta dal primo giudice, in rapporto al tipo di sostanza detenuta e alla personalità negativa dell'imputato Va. quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 30 settembre 2021 Il Consigliere,estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41329/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris