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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17646/2026

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roABSTAR [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1912/2024 depositata il 10/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ingiuntivo con cui veniva imposto a [OSCURATO:PERSONA] ilNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026pagamento della complessiva somma di €. 15.437,64 a saldo di trefatture, per un totale di €. 26.047,643 al netto di tre acconti percomplessivi €. 10.610,00, emesse per prestazioni di servizi eseguite infavore dell’ingiunto.

Più precisamente, Baghi e Cavagna avevanoconcluso per via orale un contratto di consulenza tecnica relativa allaprogettazione di una superstrada in costruzione in Polonia a cura dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] (‘Pizzarotti’), con la quale Cavagna aveva asua volta stipulato un contratto di consulenza relativo al medesimocantiere.Cavagna proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivoinnanzi al medesimo Tribunale rilevando, in via preliminare,l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente ildiverso Tribunale di Parma; rilevava, altresì, l’invalidità del contrattoex art. 1442 c.c. per dolo omissivo (omessa informazionesull’intenzione di fare rientro settimanalmente in Italia dal cantierepolacco e sulle attività lavorative da svolgere in Italia).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la preliminare eccezione diincompetenza; nel merito, rigettava l’opposizione e confermava ildecreto ingiuntivo.Avverso tale decisione Cavagna proponeva appello rilevando lemedesime circostanze già dedotte in primo grado.La Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame e confermavala sentenza impugnata.

In particolare, per quanto ancora qui diinteresse, il giudice di seconde cure rigettava la doglianza relativaall’incompetenza territoriale, evidenziando l’assenza di collegamentonegoziale tra il contratto di consulenza intercorrente tra il Baghi e ilCavagna e il contratto intercorrente tra il Cavagna e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice principale).

Per tale ragione, l’unico contrattodi interesse nel giudizio in esame era quello tra il Baghi e il Cavagna,Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026con la conseguenza che l’unico criterio utile al fine dell’individuazionedel foro competente si ricavava dal combinato disposto degli artt. 20c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.: considerando i crediti del Baghi liquidi edesigibili, essi andavano adempiuti al domicilio del creditore al momentodella scadenza dell’obbligazione di pagamento, ossia in [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna MauroCavagna promuove ricorso per cassazione affidato a tre motivi eillustrato da memoria.Resa intimata Abstar di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce nullità del capo di sentenzaimpugnata - per motivazione apparente - violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. - (art 360 n.4 c.p.c.).

Il ricorrentelamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente: in meritoal collegamento contrattuale, viene evidenziato il fatto che la corteterritoriale si sarebbe limitata a un'elencazione astratta di criterigiurisprudenziali ai fini della sussistenza del collegamento negoziale,omettendo però il medio logico della sussunzione della fattispecieconcreta ai criteri necessari al collegamento.

Inoltre, la Corte haerroneamente valutato i documenti e la clausola da cui si sarebbeevinto «inequivocabilmente» l'intento unitario.

Quanto alla naturadell'obbligazione dedotta in giudizio, il ricorrente sostiene che essa siain realtà quérable, non portable come asserito in sentenza, e quindi daadempiere al domicilio del debitore, poiché priva dei requisiti diNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026determinatezza o determinabilità a priori: il quantum del credito (spesedi vitto e alloggio) dipendeva da valutazioni discrezionali di terzi,dovendosi perciò escludere l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa,applicazione degli artt. 27 e 28 c.p.c., in violazione agli artt. 1321,1677, 1656 c.c. ed il principio del collegamento contrattuale, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 4-3 c.p.c.).

Il ricorrente contestaalla Corte d'Appello di essersi limitata ad usare clausole di stile, senzaspiegare perché la fattispecie concreta non integrasse i criteri delcollegamento contrattuale.

Tale omissione rende la sentenza una mera«enunciazione astratta» non controllabile nel merito.

Il ricorrentesottolinea l’esistenza di circostanze «pacifiche» che dimostrano l'unitàdell'operazione economica, quali: l’autorizzazione del committenteprincipale al subappalto, il pagamento diretto degli oneri di vitto ealloggio da parte della committente al subappaltatore nonché il poteredi controllo della committente sulle spese extra del subappaltatore.Dalla negazione del collegamento contrattuale deriva un errore sullacompetenza territoriale, in quanto se fosse stato riconosciuto ilcollegamento la clausola derogatoria della competenza in favore delforo di Parma presente nel contratto principale sarebbe stataapplicabile anche alla controversia tra sub-committente esubappaltatore (per ragioni di economia processuale e unitarietàdell'operazione, analogamente a quanto avviene nel leasing).3.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 20 c.p.c., in rapporto all’art. 1182, commi 3 e 4 c.c. (ex art.360, comma 1, nn. 4-3 c.p.c.).

La Corte d’Appello ha erroneamenteritenuto l'obbligazione portable (art. 1182, comma 3, c.c.), ossia daadempiere al domicilio del creditore (e quindi in [OSCURATO:PERSONA]),presupponendo la liquidità del credito.

Il ricorrente, invece, sostieneNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l'obbligazione sia quérable (art. 1182, comma 4, c.c.), daadempiere quindi al domicilio del debitore, poiché priva dei requisiti diliquidità necessari per l'applicazione del terzo comma.

In particolare, ilricorrente evidenzia come il credito vantato da Abstar (rimborsi perspese extra/voluttuarie) non fosse né determinato né determinabilemediante meri calcoli aritmetici, a causa di due fattori ostativi: ilrimborso era subordinato a una verifica successiva da parte dellacommittente ([OSCURATO:PERSONA]) circa la congruità, l'appropriatezza el'idoneità della documentazione; l'ammontare del rimborso era statoquantificato autonomamente dall'attore in sede di ricorso monitorio,senza criteri predefiniti nel titolo contrattuale.4.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantotutti pongono un’unica questione di diritto, ossia l’incompetenzaterritoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in favore del Tribunale diParma, sebbene articolata in due diverse censure: la prima,riguardante la mancata ammissione della sussistenza di uncollegamento negoziale tra appalto principale e subappalto che, overiconosciuto, avrebbe consentito l’estensione dell’indicazione del forodi Parma contenuta nel contratto di appalto principale anche alrapporto di subappalto; la seconda, riguardante la qualificazionedell’obbligazione del debitore come portable pur in mancanza deipresupposti di legge.Entrambe le censure non meritano accoglimento, per le ragioni diseguito illustrate.4.1.

Quanto all’asserita configurabilità di un collegamentonegoziale tra il contratto di appalto stipulato tra Cavagna e Pizzarotti,e il contratto di (parziale) subappalto concluso tra Cavagna e Abstar diBaghi, l’argomentazione del ricorrente richiama in via analogica lagiurisprudenza di questa Corte formatasi - in tema di leasing finanziarioNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026- sul collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto dileasing, invocandone i riflessi anche sul piano della clausola derogatoriadella competenza.

Il ricorrente sottolinea, in particolare, l’identità diratio dell’estensione della clausola derogatoria della competenzacontenuta nel contratto di appalto principale anche al contratto disubappalto, ravvisandola nell’opportunità di concentrare controversieriguardanti un’operazione economica sostanzialmente unitaria, perragioni di economia processuale e di coordinamento tra giudizi.Sul punto, il Collegio evidenzia la diversità strutturale e funzionaletra le due tipologie contrattuali, leasing finanziario e appalto, tale daspiegare le divergenze interpretative inerenti alle rispettive disciplinenormative applicabili.

Infatti, mentre secondo la giurisprudenza diquesta Corte l’operazione di leasing finanziario realizza uncollegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasingstante l’originaria unità economico-funzionale tra i due rapporti (Sez.U., n. 19785 del 05/10/2015; conf.: Sez. 6 - 3, n. 20825 del20/08/2018), il subappalto, pur avendo natura derivata dall’appalto-base, conserva la propria autonomia rispetto all’appalto principale,poiché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore esubappaltatore cui l'originario committente, ancorché ne abbiaautorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore (per tutte: Sez. 2, n. 240 del 07/01/2025).

Il caratterederivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contrattodi appalto si trasfondano automaticamente nel subappalto, potendo leparti di quest’ultimo regolare il rapporto in modo difforme, salvoespresso richiamo o specifica diversa volontà.

Il subappalto si risolve,pertanto, in uno strumento organizzativo dell’esecuzione dell’opera oNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026del servizio scelto dall’appaltatore, che non altera di per sé il nucleo delrapporto principale tra committente e appaltatore.Tornando al caso che ci occupa, attraverso l’analisi delladocumentazione allegata agli atti e delle dichiarazioni dei testi, la Corteterritoriale ha puntualmente escluso che i due contratti – l’appaltoprincipale stipulato tra Cavagna e Pizzarotti e quello di parzialesubappalto concluso tra Cavagna e Abstar di Baghi – fossero stati«concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra lorointerdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scoporavvisato dalle parti», sia sotto il profilo oggettivo del risultatoeconomico unitario, sia sotto il profilo soggettivo della volontà delleparti (v. sentenza pag. 4, punto 3.1.1.).Tanto esclude per un verso la sussistenza di un vizio di inesistenza,ovvero di apparenza, della motivazione agitato nel primo e nel secondomezzo di gravame; per altro verso, rende inammissibile la censuradedotta nel secondo motivo, in quanto si traduce in una rilettura dellerisultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità.4.2.

Quanto alla qualificazione dell’obbligazione come portable aisensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., richiamando la giurisprudenza diquesta Corte - che ai fini della determinazione del forum destinataesolutionis considera un’obbligazione pecuniaria come liquida allorché iltitolo ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlosenza margine di discrezionalità (ex multis: Sez. 2, n. 3806 del19/02/2026; Sez. 6 - 2, n. 8267 del 24/03/2021; Sez. 2, n. 32692 del12/12/2019; Sez. 2, n. 19920 del 14/11/2012) - la Corte d’Appello haqualificato come liquidi ed esigibili i crediti oggetto della controversia,e come tali da adempiere al domicilio del creditore (v. sentenza pagg.4 e 5).Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritiene il Collegio che la statuizione del giudice d’appello a sostegnodella soddisfazione del credito di Baghi al suo domicilio, ossia ReggioEmilia, sia conforme ai principi di questa Corte come sopra enunciati,poiché la liquidità delle somme vantate dal creditore-subappaltatore èemersa – trattandosi di contratto stipulato oralmente - dalle risultanzedella documentazione allegata agli atti e dall’istruttoria orale perquanto riguarda i crediti derivanti dalle giornate lavorative e dalrimborso delle stampe plotter, ed è emersa dai giustificativi di spesaper quanto attiene al rimborso dei costi di viaggio concordati da/versola Polonia (v. sentenza punto 4, pagg. 6-9).Né vale a confutare la predeterminazione ex ante dei criteri dirimborso il fatto che ogni spesa e/o costo avrebbe dovuto esserevagliato dal committente principale, come pure affermato in ricorso(primo e terzo motivo), atteso che l’indagine sull’ammontare effettivodel credito è aspetto attinente alla valutazione nel merito dellacontroversia che non incide sull’individuazione della competenzaterritoriale (per tutte: Sez. 2, n. 32692 del 2019, cit.).5.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento dellasomma ex art. 96, comma 4 c.p.c., come liquidata in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4,c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roABSTAR [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1912/2024 depositata il 10/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ingiuntivo con cui veniva imposto a [OSCURATO:PERSONA] ilNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026pagamento della complessiva somma di €. 15.437,64 a saldo di trefatture, per un totale di €. 26.047,643 al netto di tre acconti percomplessivi €. 10.610,00, emesse per prestazioni di servizi eseguite infavore dell’ingiunto. Più precisamente, Baghi e Cavagna avevanoconcluso per via orale un contratto di consulenza tecnica relativa allaprogettazione di una superstrada in costruzione in Polonia a cura dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] (‘Pizzarotti’), con la quale Cavagna aveva asua volta stipulato un contratto di consulenza relativo al medesimocantiere.Cavagna proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivoinnanzi al medesimo Tribunale rilevando, in via preliminare,l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente ildiverso Tribunale di Parma; rilevava, altresì, l’invalidità del contrattoex art. 1442 c.c. per dolo omissivo (omessa informazionesull’intenzione di fare rientro settimanalmente in Italia dal cantierepolacco e sulle attività lavorative da svolgere in Italia).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la preliminare eccezione diincompetenza; nel merito, rigettava l’opposizione e confermava ildecreto ingiuntivo.Avverso tale decisione Cavagna proponeva appello rilevando lemedesime circostanze già dedotte in primo grado.La Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame e confermavala sentenza impugnata. In particolare, per quanto ancora qui diinteresse, il giudice di seconde cure rigettava la doglianza relativaall’incompetenza territoriale, evidenziando l’assenza di collegamentonegoziale tra il contratto di consulenza intercorrente tra il Baghi e ilCavagna e il contratto intercorrente tra il Cavagna e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (appaltatrice principale). Per tale ragione, l’unico contrattodi interesse nel giudizio in esame era quello tra il Baghi e il Cavagna,Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026con la conseguenza che l’unico criterio utile al fine dell’individuazionedel foro competente si ricavava dal combinato disposto degli artt. 20c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.: considerando i crediti del Baghi liquidi edesigibili, essi andavano adempiuti al domicilio del creditore al momentodella scadenza dell’obbligazione di pagamento, ossia in [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna MauroCavagna promuove ricorso per cassazione affidato a tre motivi eillustrato da memoria.Resa intimata Abstar di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce nullità del capo di sentenzaimpugnata - per motivazione apparente - violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. - (art 360 n.4 c.p.c.). Il ricorrentelamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente: in meritoal collegamento contrattuale, viene evidenziato il fatto che la corteterritoriale si sarebbe limitata a un'elencazione astratta di criterigiurisprudenziali ai fini della sussistenza del collegamento negoziale,omettendo però il medio logico della sussunzione della fattispecieconcreta ai criteri necessari al collegamento. Inoltre, la Corte haerroneamente valutato i documenti e la clausola da cui si sarebbeevinto «inequivocabilmente» l'intento unitario. Quanto alla naturadell'obbligazione dedotta in giudizio, il ricorrente sostiene che essa siain realtà quérable, non portable come asserito in sentenza, e quindi daadempiere al domicilio del debitore, poiché priva dei requisiti diNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026determinatezza o determinabilità a priori: il quantum del credito (spesedi vitto e alloggio) dipendeva da valutazioni discrezionali di terzi,dovendosi perciò escludere l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa,applicazione degli artt. 27 e 28 c.p.c., in violazione agli artt. 1321,1677, 1656 c.c. ed il principio del collegamento contrattuale, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 4-3 c.p.c.). Il ricorrente contestaalla Corte d'Appello di essersi limitata ad usare clausole di stile, senzaspiegare perché la fattispecie concreta non integrasse i criteri delcollegamento contrattuale. Tale omissione rende la sentenza una mera«enunciazione astratta» non controllabile nel merito. Il ricorrentesottolinea l’esistenza di circostanze «pacifiche» che dimostrano l'unitàdell'operazione economica, quali: l’autorizzazione del committenteprincipale al subappalto, il pagamento diretto degli oneri di vitto ealloggio da parte della committente al subappaltatore nonché il poteredi controllo della committente sulle spese extra del subappaltatore.Dalla negazione del collegamento contrattuale deriva un errore sullacompetenza territoriale, in quanto se fosse stato riconosciuto ilcollegamento la clausola derogatoria della competenza in favore delforo di Parma presente nel contratto principale sarebbe stataapplicabile anche alla controversia tra sub-committente esubappaltatore (per ragioni di economia processuale e unitarietàdell'operazione, analogamente a quanto avviene nel leasing).3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 20 c.p.c., in rapporto all’art. 1182, commi 3 e 4 c.c. (ex art.360, comma 1, nn. 4-3 c.p.c.). La Corte d’Appello ha erroneamenteritenuto l'obbligazione portable (art. 1182, comma 3, c.c.), ossia daadempiere al domicilio del creditore (e quindi in [OSCURATO:PERSONA]),presupponendo la liquidità del credito. Il ricorrente, invece, sostieneNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l'obbligazione sia quérable (art. 1182, comma 4, c.c.), daadempiere quindi al domicilio del debitore, poiché priva dei requisiti diliquidità necessari per l'applicazione del terzo comma. In particolare, ilricorrente evidenzia come il credito vantato da Abstar (rimborsi perspese extra/voluttuarie) non fosse né determinato né determinabilemediante meri calcoli aritmetici, a causa di due fattori ostativi: ilrimborso era subordinato a una verifica successiva da parte dellacommittente ([OSCURATO:PERSONA]) circa la congruità, l'appropriatezza el'idoneità della documentazione; l'ammontare del rimborso era statoquantificato autonomamente dall'attore in sede di ricorso monitorio,senza criteri predefiniti nel titolo contrattuale.4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantotutti pongono un’unica questione di diritto, ossia l’incompetenzaterritoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in favore del Tribunale diParma, sebbene articolata in due diverse censure: la prima,riguardante la mancata ammissione della sussistenza di uncollegamento negoziale tra appalto principale e subappalto che, overiconosciuto, avrebbe consentito l’estensione dell’indicazione del forodi Parma contenuta nel contratto di appalto principale anche alrapporto di subappalto; la seconda, riguardante la qualificazionedell’obbligazione del debitore come portable pur in mancanza deipresupposti di legge.Entrambe le censure non meritano accoglimento, per le ragioni diseguito illustrate.4.1. Quanto all’asserita configurabilità di un collegamentonegoziale tra il contratto di appalto stipulato tra Cavagna e Pizzarotti,e il contratto di (parziale) subappalto concluso tra Cavagna e Abstar diBaghi, l’argomentazione del ricorrente richiama in via analogica lagiurisprudenza di questa Corte formatasi - in tema di leasing finanziarioNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026- sul collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto dileasing, invocandone i riflessi anche sul piano della clausola derogatoriadella competenza. Il ricorrente sottolinea, in particolare, l’identità diratio dell’estensione della clausola derogatoria della competenzacontenuta nel contratto di appalto principale anche al contratto disubappalto, ravvisandola nell’opportunità di concentrare controversieriguardanti un’operazione economica sostanzialmente unitaria, perragioni di economia processuale e di coordinamento tra giudizi.Sul punto, il Collegio evidenzia la diversità strutturale e funzionaletra le due tipologie contrattuali, leasing finanziario e appalto, tale daspiegare le divergenze interpretative inerenti alle rispettive disciplinenormative applicabili. Infatti, mentre secondo la giurisprudenza diquesta Corte l’operazione di leasing finanziario realizza uncollegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasingstante l’originaria unità economico-funzionale tra i due rapporti (Sez.U., n. 19785 del 05/10/2015; conf.: Sez. 6 - 3, n. 20825 del20/08/2018), il subappalto, pur avendo natura derivata dall’appalto-base, conserva la propria autonomia rispetto all’appalto principale,poiché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore esubappaltatore cui l'originario committente, ancorché ne abbiaautorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, nonacquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso ilsubappaltatore (per tutte: Sez. 2, n. 240 del 07/01/2025). Il caratterederivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contrattodi appalto si trasfondano automaticamente nel subappalto, potendo leparti di quest’ultimo regolare il rapporto in modo difforme, salvoespresso richiamo o specifica diversa volontà. Il subappalto si risolve,pertanto, in uno strumento organizzativo dell’esecuzione dell’opera oNumero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026del servizio scelto dall’appaltatore, che non altera di per sé il nucleo delrapporto principale tra committente e appaltatore.Tornando al caso che ci occupa, attraverso l’analisi delladocumentazione allegata agli atti e delle dichiarazioni dei testi, la Corteterritoriale ha puntualmente escluso che i due contratti – l’appaltoprincipale stipulato tra Cavagna e Pizzarotti e quello di parzialesubappalto concluso tra Cavagna e Abstar di Baghi – fossero stati«concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra lorointerdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scoporavvisato dalle parti», sia sotto il profilo oggettivo del risultatoeconomico unitario, sia sotto il profilo soggettivo della volontà delleparti (v. sentenza pag. 4, punto 3.1.1.).Tanto esclude per un verso la sussistenza di un vizio di inesistenza,ovvero di apparenza, della motivazione agitato nel primo e nel secondomezzo di gravame; per altro verso, rende inammissibile la censuradedotta nel secondo motivo, in quanto si traduce in una rilettura dellerisultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità.4.2. Quanto alla qualificazione dell’obbligazione come portable aisensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., richiamando la giurisprudenza diquesta Corte - che ai fini della determinazione del forum destinataesolutionis considera un’obbligazione pecuniaria come liquida allorché iltitolo ne determini l’ammontare oppure indichi i criteri per determinarlosenza margine di discrezionalità (ex multis: Sez. 2, n. 3806 del19/02/2026; Sez. 6 - 2, n. 8267 del 24/03/2021; Sez. 2, n. 32692 del12/12/2019; Sez. 2, n. 19920 del 14/11/2012) - la Corte d’Appello haqualificato come liquidi ed esigibili i crediti oggetto della controversia,e come tali da adempiere al domicilio del creditore (v. sentenza pagg.4 e 5).Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritiene il Collegio che la statuizione del giudice d’appello a sostegnodella soddisfazione del credito di Baghi al suo domicilio, ossia ReggioEmilia, sia conforme ai principi di questa Corte come sopra enunciati,poiché la liquidità delle somme vantate dal creditore-subappaltatore èemersa – trattandosi di contratto stipulato oralmente - dalle risultanzedella documentazione allegata agli atti e dall’istruttoria orale perquanto riguarda i crediti derivanti dalle giornate lavorative e dalrimborso delle stampe plotter, ed è emersa dai giustificativi di spesaper quanto attiene al rimborso dei costi di viaggio concordati da/versola Polonia (v. sentenza punto 4, pagg. 6-9).Né vale a confutare la predeterminazione ex ante dei criteri dirimborso il fatto che ogni spesa e/o costo avrebbe dovuto esserevagliato dal committente principale, come pure affermato in ricorso(primo e terzo motivo), atteso che l’indagine sull’ammontare effettivodel credito è aspetto attinente alla valutazione nel merito dellacontroversia che non incide sull’individuazione della competenzaterritoriale (per tutte: Sez. 2, n. 32692 del 2019, cit.).5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento dellasomma ex art. 96, comma 4 c.p.c., come liquidata in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4,c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 2764/2025Numero sezionale 1278/2026Numero di raccolta generale 17646/2026Data pubblicazione 03/06/2026Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
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