CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione;lette la memoria con conclusioni e nota spese depositate dalla parte civilecostituita [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del proprio difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 01/07/2025, haparzialmente modificato la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto allo stesso ascritto ai sensi degliartt. 81, 644 cod. pen. confermando la affermazione di responsabilità eriducendo la pena previa concessione delle circostanze attenuanti genericheda ritenere equivalenti alla aggravante contestata.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione,per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] articolando motivi di ricorsoche qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica, omessa rispetto al devoluto, contraddittoriainternamente, nonché in contraddizione con atti del procedimento; èmancata una affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevoledubbio, atteso che la Corte di appello aveva ammesso la non perfettaricostruzione in dibattimento dei singoli ratei del prestito; ogni singolorateo integrante la condotta ascritta avrebbe dovuto essere specificamenteprovato, mentre i giudici di merito si sono accontentati di ritenere provato ilnucleo essenziale della condotta. La Corte di appello nella prospettazionedella difesa avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi devoluti conl’atto di appello, basati su atti presenti al procedimento, senzaeffettivamente valutare la conseguente inattendibilità della persona offesa,rispetto alla paternità della sigla apposta sulla fatture relative agli acquistiche, secondo la versione dell’imputato, sarebbero corsi tra le parti, oltreche poco chiare proprio sulla base delle considerazioni espresse agli attidalla Guardia di Finanza di Bitonto, che aveva ritenuto impossibile laricostruzione analitica dei rapporti intercorsi tra le parti. La difesa ha inoltrerichiamato la sottoscrizione di assegni successivamente alla data del31/01/2012 quale elemento indicativo del mendacio e della inaffidabilitàdella persona offesa, da considerare congiuntamente alla falsadichiarazione di smarrimento degli assegni emessi nel 2012 per poicambiare versione in ordine alla sorte di tali assegni. Tali elementirisultavano del tutto pretermessi dalla motivazione della Corte di appello,anche attesa la allegata superficialità dell’esito della consulenza dispostadal Pubblico Ministero, con totale pretermissione di un correttoinquadramento temporale delle operazioni tra le parti e conseguentecalcolo degli interessi, con particolare riferimento al secondo prestito.2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione perché apparente emanifestamente illogica in relazione al quinto comma dell’art. 644 cod.pen., atteso che il capo di imputazione richiamava esplicitamente lo stato dibisogno della persona offesa, mentre la motivazione della sentenzarichiama la consapevolezza del ricorrente quanto al solo stato di difficoltàeconomica desunta, con motivazione manifestamente illogica ed apparente,dal fatto che fosse noto che l’omesso pagamento dei titoli era correlato allacircostanza che i clienti della persona offesa non pagavano. La motivazioneè carente quanto alla effettiva individuazione dello stato di bisogno, e laaggravante avrebbe dovuto essere circoscritta e riferita solo al primoprestito, attesa tra l’altro l’estrema laconicità delle motivazioni di meritoquanto al ruolo svolto dalla persona offesa sino al 01/02/2012 qualeamministratore della società, mentre i delitti di usura si sarebbero protrattisino al 22/03/2016. Tutto il procedimento era caratterizzato da estremagenericità quanto al tempus commissi delicti a partire dal capo diimputazione.2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione su richiesta conclusivaex art. 69 cod. pen. per non avere la Corte di appello concesso lecircostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto allaaggravante contestata, risultando omessa la valutazione in ordineall’allegato stato di incensuratezza del ricorrente.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile.4.La parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto che ilricorso venga dichiarato inammissibile, con allegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionaledella pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evincechiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato ledoglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo inparte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie –risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con lapropria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6,n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 -01).Si deve, inoltre, considerare che la sentenza di appello si salda conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo,specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01;Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, inpresenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice diappello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ognirisultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraversouna valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragionidel suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattesele argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014,Amaniera, Rv. 260841-01).2. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre chemanifestamente infondato. La difesa si è, infatti, limitata a reiterare lamedesima censura proposta con l’atto di appello, omettendo di confrontarsicon le argomentazioni, logiche e prive di aporie, della Corte di appello alfine di introdurre una propria lettura alternativa del merito non consentitain questa sede, contestando, con argomentazioni all’evidenza versate infatto, la portata delle dichiarazioni della persona offesa e l’esito dellaconsulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero. Deve essere in tal sensoessere ribadito il principio secondo il qualeè preclusa alla Corte dicassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite,da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso unadiversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunquedi attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01;Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).La Corte di appello ha compiutamente analizzato le censure ripropostein questa sede dal ricorrente in modo del tutto reiterativo, considerando ilportato delle dichiarazioni della persona offesa e il riscontro chiaro,immediato ed univoco delle stesse in considerazione della documentazioneacquisita e dell’accertamento tecnico espletato in fase di indagine, sicché,nonostante alcune discrasie nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa,sono emersi elementi ritenuti in modo logico ed argomentato univoci alfine di ricostruire la natura usuraria del rapporto tra le parti (pag. 2 dove siè in particolare valorizzata la emissione di fatture oggettivamenteinesistenti per giustificare il rapporto usurario per far apparire la ricorrenzadi un contatto di tipo commerciale in realtà inesistente, come riscontratodal mancato acquisto di beni, o di qualsiasi prova in tal senso, cheavrebbero dovuto essere rivenduti alla persona offesa da parte delricorrente, in presenza, tra l’altro di un oggetto sociale del tuttodisomogeneo della società allo stesso riferibile rispetto ai beniasseritamente forniti e oggetto di fatturazione ed in mancanza di qualsiasiforma di registrazione di tali fatture nell’ambito della contabilità dellasocietà).La Corte di appello ha, dunque con motivazione logica che non sipresta a censure in questa sede, evidenziato la ricorrenza di plurimielementi, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, a sostegno dellaaffermazione di responsabilità, con i quali il ricorrente non si confrontaeffettivamente, limitandosi a riproporre una propria lettura alternativa,ritenuta più convincente, non consentita in questa sede, anche atteso ildiretto confronto con le censure difensive che sono state ampiamentedisattese (pag. 3).Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questaCorte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondatosugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti insecondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errorelogico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ilricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confrontacriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, masi limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, atteso che la partericorrente non aveva in alcun modo devoluto con l’atto di appello il temarelativo alla sussistenza della aggravante imputata, come emerge dalriepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato in questa sede(Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n.9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez.2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella,n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). Difatti, in sede diappello, il ricorrente si era limitato a richiedere, con il secondo motivo diricorso, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, comunque,come prevalenti sulla aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 cod.pen., al fine di ottenere una congrua riduzione della pena, senza in alcunmodo contestare la sussistenza della aggravante per come ritenuta dalgiudice di primo grado. Il tema è stato dunque introdotto per la prima voltain questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sulpunto. In tal senso si deve ribadire che: «nel giudizio di legittimità, ilricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primogrado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specificomotivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado,su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato » (Sez. 3, n. 2343 del28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez. 2, n. 34972del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025,Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia,Rv. 286089-01 in motivazione).4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte diappello ha all’evidenza considerato le allegazioni della difesa, giungendo aduna rimodulazione del trattamento sanzionatorio ed ha evidentementedisatteso, con tale complessiva considerazione, la istanza volta ad ottenerela concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza, descrivendo in modo specifico la particolare gravità dellacondotta (protrattasi per anni), elemento questo ritenuto ostativo anchequanto alla applicazione dei minimi edittali. Il ricorrente, quindi, non solonon si confronta con la motivazione, proponendo una argomentazioneaspecifica, ma articola considerazioni manifestamente infondate, atteso chequesta Corte ha affermato ripetutamente che non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell’imputato al fine della concessione dellecircostanze attenuanti generiche (tra l’altro invocate in regime diprevalenza e non concesse, con valutazione condivisa in appello, dalgiudice di primo grado) (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489-01).5. Il ricorso è in conclusione inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc.pen.Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese inoltratacon nota allegata alla memoria conclusiva della parte civile costituita, che,nonostante la trattazione orale del procedimento, ha omesso una direttapartecipazione alla discussione. Si deve sul punto ribadire che nel giudiziodi cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadel l ' imputato a l r imborso del le spese processual i in favoredella parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblicaudienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante ildeposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.U, n.27727 del 11/12/2023, Gambacurta, Rv. 286581-03). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]