CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1544 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 118/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 17/02/2025 R.G.N. 679/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14208/2025Numero sezionale 1544/2026Numero di ra ccolta generale 15447/20261.- La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la domanda dell’appellante voltaad ottenere la restituzione della contribuzione versata all’ENPALCdal 1° novembre 2001 al 31 gennaio 2005, periodo già coperto dacontribuzione versata all’INPS, essendo la suddetta contribuzionerisultata non utile ai fini della quantificazione del trattamentopensionistico.A fondamento della pronuncia, la Corte d’appello ha affermatoche la contribuzione coincidente che forma oggetto della domandarestitutoria riguarda un periodo di attività effettiva e, dunque,esula dalla speciale previsione dell’art. 6, comma 1, della legge n.45 del 1990, che considera rimborsabile solo la contribuzionecoincidente riguardante attività non effettiva e perciò consideratauna sola volta.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un’unica censura.3.- L’ENPALC resiste con controricorso.4.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c.5.- Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza perchiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.6.- È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14208/20251.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 15447/2026applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 45 del 1990 (art.Data pubblicazione 20/05/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c.), sostenendo che l’art. 6 citatodebba essere interpretato nel senso di prevedere il rimborso deicontributi per periodi coincidenti relativi ad attività non effettiva,e, a maggior ragione, il rimborso dei contributi “non considerati”relativi anche a periodi coincidenti coperti da attività effettiva.In poche parole, secondo la prospettazione del ricorrente, lanorma ove prevede che nel caso in cui vi siano periodi coincidenti“La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiestadell’interessato, maggiorata degli interessi legali” deve essereinterpretata nel senso che siano rimborsabili tutti i contributi nonconsiderati, non solo riferiti ad attività non effettiva, ma anche sederivanti da attività lavorativa effettiva.2.- Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili.Il richiamato art. 6, primo comma, della legge n. 45 del 1990così dispone: «Ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 2, ove siverifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sonoutili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, lacontribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo piùelevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata surichiesta dell’interessato, maggiorata degli interessi legali».Tale previsione si correla alla facoltà accordata al lavoratoredipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che siastato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberiprofessionisti, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi dicontribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nellagestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente oautonomo (artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990).3.- In caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai finiprevidenziali per i liberi professionisti, l’art. 6 della legge n. 45 delNumero registro generale 14208/2025Numero sezionale 1544/20261990 disciplina le ipotesi in cui i periodi di versaNmumeerno tdoi r acdcoeltai generale 15447/2026Data pubblicazione 20/05/2026contributi a differenti forme previdenziali risultino coincidenti.In tal caso, la norma distingue tra periodi contributivi relativiad attività effettiva, in cui i contributi vengono considerati nellaloro integrità, e ad attività non effettiva, in cui viene consideratautile solo una delle contribuzioni, quella di importo più elevato.Solo nel caso in cui vi sia un periodo di contribuzione relativo adcome tale che non viene presa in considerazione nelle operazionidi ricongiunzione di più periodi assicurativi.Pertanto, l’ultimo periodo del comma primo dell’art. 6 chedispone “La contribuzione non considerata verrà rimborsata surichiesta dell’interessato, maggiorata degli interessi legali” siriferisce chiaramente alla sola ipotesi in cui vi sia attività noneffettiva, essendo questa l’unica ipotesi in cui la contribuzione nonviene considerata utile ai fini delle operazioni di ricongiunzione.Nelle operazioni di ricongiunzione la contribuzione vieneconsiderata ‘non utile’ solo nell’ipotesi in cui vi siano periodicontributivi coincidenti e tale contribuzione afferisca a un periododi assenza di attività lavorativa (c.d. contribuzione figurativa): intal caso, l’art. 6, primo comma, ultimo periodo, consente, surichiesta dell’iscritto, il rimborso della contribuzione nonconsiderata.4.- Invece, nell’ipotesi, come quella in esame, in cui i diversiperiodi contributivi coincidenti afferiscano ad attività lavorativaeffettiva, i contributi vengono sempre considerati: la circostanzache il meccanismo di ricongiunzione, trattandosi di perioditemporali che si sovrappongono, non dia luogo ad un aumento delperiodo contributivo ovvero non incida favorevolmente sulmontante contributivo, non comporta che quei periodi contributiviNumero registro generale 14208/2025Numero sezionale 1544/2026non vengano considerati, ma afferisce ad un diversoN umeroo mdi reacncotltoa generale 15447/2026Data pubblicazione 20/05/2026della modalità di quantificazione della prestazione previdenziale.5.- Giova premettere che, per consolidato insegnamento diquesta Corte, l’impossibilità per il soggetto iscritto ad una gestioneprevidenziale di utilizzare i contributi legittimamente versati inprecedenza, non comporta alcun diritto alla restituzione deicontributi medesimi, tenuto conto dell’inapplicabilità, in ragionedell’autonomia e del carattere non sinallagmatico dell’obbligazionecontributiva e di quella previdenziale, dei principi in materia dirisoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché dellenorme in tema di indebito oggettivo e di ingiustificatoarricchimento, e tenuto conto, altresì, dell’inesistenza di unprincipio generale di restituzione dei contributi legittimamenteversati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano piùverificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad unaprestazione previdenziale (Cass. n. 30234/2017 e Cass. n.1572/2006); ne consegue che, in caso di ricongiunzione dei periodiassicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti,l’assicurato può chiedere il rimborso esclusivamente nel caso in cuila ricongiunzione comporti la coincidenza di più periodi coperti dacontribuzione, solo in tal caso essendo prevista – dall’art. 6 dellalegge 5 marzo 1990, n. 45 – la restituzione, a richiestadell’interessato, dei contributi non considerati ai fini delladeterminazione della prestazione (Cass. n. 13382/2001).L'impossibilità per il soggetto iscritto a cassa di previdenza diutilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza noncomporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi,tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia edel carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e diquella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione deicontratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in temaNumero registro generale 14208/2025Numero sezionale 1544/2026d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimNuemnertood;i r accoblt)a generale 15447/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'inesistenza di un principio generale di restituzione deicontributi legittimamente versati in relazione ai quali non si sianoverificati, né possano più verificarsi, i presupposti per lamaturazione del diritto ad una prestazione previdenziale … In altreparole, la prestazione dell'assicurato è quella fissata dalla legge edè sciolta dall'ammontare dei contributi versati, i quali, ovelegittimamente ricevuti, non possono essere restituiti in mancanzadi esplicita previsione di legge. Tale condizione non si verifica nelcaso di specie. La legge 5 marzo 1990 n. 45, che regola laricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per iliberi professionisti, prevede il caso che la ricongiunzione comportila coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, per il qualeconsente, a richiesta dell'interessato, il rimborso dei contributi nonconsiderati ai fini della determinazione della prestazione (art. 6).Oltre che per questo caso la legge non prevede la possibilità diulteriori restituzioni di contributi. La legittimità della percezione deicontributi al momento del loro versamento, il principio generale dinon corrispettività del rapporto previdenziale sopra richiamato e lamancanza di esplicita norma di legge legittimante la richiesta delricorrente esclude il diritto alla restituzione, non potendosiravvisare indebita percezione dei contributi o ingiustificatoarricchimento da parte dell’ente previdenziale (Cass. n.13382/2001).6.- Poiché la Corte di appello si è attenuta ai principigiurisprudenziali sopra enucleati, interpretando la normativa inquestione in maniera ad essi conforme, il ricorso, che si fondavasu una diversa e non condivisibile opzione interpretativa del citatoart. 6, deve essere rigettato.Numero registro generale 14208/20257.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condannaN uamlelero sezionale 1544/2026Numero di raccolta generale 15447/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione secondoData pubblicazione 20/05/2026soccombenza.Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, commi 3 e 4, c.p.c.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito