CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 07709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione errore materiale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In relazione alla sentenza del 30/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Esaminati gli atti del procedimento n. 35335/2024, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza che ha definito il procedimento n. 3125/23 R.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ROTOLO, pronunciata in data 30/03/2023. Rilevato che la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di farsi luogo a correzione del dispositivo della sentenza emessa da questo Corte il 30/03/2023 non merita accoglimento. Osservato a tale proposito che: - con la sentenza emessa il 30/03/2023, questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/02/2022 limitatamente ai reati di cui al capo A) (detenzione e porto d'arma comune da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967) , che ha escluso in quanto assorbiti nei reati di detenzione e porto di arma clandestina di cui all'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 110 del 1975, contestati al capo B); - l'annullamento della sentenza della Corte territoriale è stato disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., avendo questa Corte di legittimità proceduto a rideterminare la pena previo scorporo ed eliminazione delle pene inflitte per i reati ritenuti assorbiti; - nel giudizio di merito la pena inflitta al Rotolo era stata così determinata: pena base per il più grave reato di cui all'art. art. 23 c. 4 legge n. 110 del 1975: anni 3 mesi 7 di reclusione ed C 9.000 di multa; così aumentata per le continuazioni: mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di porto d'arma comune da sparo; mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma clandestina ex art. 23 c. 3 legge n. 110 del 1975; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma comune da sparo; mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; la pena così complessivamente ottenuta, pari ad anni 4 mesi 9 di reclusione ed C 12000 di multa, era stata infine ridotta di un terzo per effetto del rito premiale prescelto, giungendo così alla pena inflitta dal Giudice di primo grado, e confermata dalla corte barese, in anni 3 mesi 2 di reclusione ed C 8000 di multa; - l'eliminazione degli aumenti di pena per la continuazione in relazione ai reati ritenuti assorbiti ha comportato la rideterminazione della pena inflitta nei seguenti termini: pena base per il più grave reato di cui all'art. art. 23 c. 4 legge n. 110 del 1975: anni 3 mesi 7 di reclusione ed C 9.000 di multa; aumentata di mesi 4 di 2_ reclusione ed C 1000 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; di mesi 3 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di detenzione d'arma clandestina ex art. 23 c. 3 legge n. 110 del 1975; di mesi 2 di reclusione ed C 500 di multa per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La pena complessiva pari ad anni 4 mesi 4 di reclusione ed C 11.000 di multa è stata infine ridotta di un terzo per effetto del rito sino alla pena finale di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa, come correttamente indicata nel dispositivo. Ritenuto pertanto che il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 30/03/2023 non contiene errori materiali, risultando invero affetta da un mero errore materiale la parte motiva della sentenza, laddove a pag. 4, è indicato la pena rideterminata in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 7.333 di multa, anziché in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 7.333 di multa. P.Q.M. Dispone non farsi luogo alla correzione richiesta. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]