CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 12374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27140 /2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Sardegna n. 55 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lei nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 controricorrente avverso la sentenza n. 99/2020 della Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pubblicata il 17-7-2020; OGGETTO: contratto di prenotazione alberghiera R.G.27140/2020 C.C. 26-3-2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-3-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Bolzano ha emesso a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. il decreto ingiuntivo n. 727/2016 provvisoriamente esecutivo per il pagamento di Euro 70.726,67 a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; l’ingiungente aveva dedotto di avere concluso con l’ingiunta un contratto alberghiero, in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligato a mettere a disposizione un contingente di camere a tariffa ridotta per la stagione estiva 2015, aveva fornito servizi alberghieri per Euro 120.354,55 e aveva ottenuto solo parziale pagamento. Avverso il decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione, deducendo di avere concluso il contratto in qualità di intermediariadei vari organizzatori di viaggio, i quali si erano obbligati a pagare il corrispettivo dei servizi alberghieri utilizzati dai loro clienti, chiedendo anche il pagamento della propria provvigione. Con sentenza n. 904/2018 il Tribunale di Bolzano ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente a pagare Euro 70.064,73 oltre le spese del procedimento di opposizione. La sentenza ha dichiarato che dalle clausole contrattuali risultavache la società [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato il contratto alberghiero in nome proprio e non in rappresentanza di altri organizzatori di viaggio e perciò aveva assunto l’obbligo di pagare i servizi forniti; per quanto riguardava la provvigione, ha dichiarato che il gestore dell’albergo l’aveva già detratta, al netto e senza iva. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello principale e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] co. appello incidentale, che la Corte d’appello di Trento- S ezione distaccata di Bolzano ha deciso con sentenza n. 99/2020 pubblicata il 17-7-2020; ha rigettato l’appello principale, ha accolto l’appello incidentale e per l’effetto ha condannato l’appellante al pagamento anche delle spese del procedimento monitorio; ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La sentenza ha dichiarato che il contratto che le parti chiamavano “contratto alberghiero” era una forma particolare di contratto di prenotazione alberghiera, noto come “contratto di allotment”; si trattava di contratto preliminare non regolato dalla legge, in forza del quale il contingente di letti riservati nella struttura alberghiera era disponibile fino alla data di scadenza concordata e prima di tale scadenza era concluso il contratto di pernottamento tra l’albergatore e l’organizzatore del viaggio, con l’indicazione del numero di persone e delle camere; quindi, l’albergatore aveva entrate solo per i letti effettivamente prenotati. Ha dichiarato, sulla base delle condizioni contrattuali dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto di controversia, art. 1 e art. 12, che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato il contratto in proprio nome e si era riservata di concludere il contratto di alloggio a proprio nome, potendo subaffittare il contingente di camere agli organizzatori di viaggio indicati nell’accordo, mentre l’operatore alberghiero era obbligato ad affittare il contingente di camere prenotate solo a [OSCURATO:PERSONA] e non altrimenti. Ha altresì considerato che non era stato prodotto il contratto di alloggio, ma era indiscusso che l’operatore alberghiero aveva fornito servizi di ospitalità per Euro 120.354,55 nella stagione estiva 2015 e aveva ricevutoparziali pagamenti da [OSCURATO:PERSONA]. Ha dichiarato che da tali elementi di fatto concordanti derivava la presunzione che le parti, in forza del contratto quadro del 16-6-2014, avevano stipulato contratto di soggiorno in forma non scritta, per cui [OSCURATO:PERSONA] era obbligata al pagamento.3.Avverso la sentenzaBergmann [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel 2 6 - 3 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per il fatto che la ricorrente non avrebbe depositato copia autentica della sentenza impugnata n. 99/2020 della Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, ma copia della diversa sentenza n. 103/2020. L’eccezione è sollevata sulla base del dato che quale n. 1 dei documenti prodotti nell’elenco apag. 33 del ricorso è indicata la sentenza n. 103/2020; però, a pag.2 dello stesso ricorso è esattamente dichiarato che la sentenza impugnata è la sentenza n. 99/2020 e questa ultima sentenza è effettivamente la sentenza in copia autenticata prodotta e inserita nel fascicolo di parte ricorrente. Quindi, alla pag. 33 del ricorso è stato commesso un mero errore materiale privo di conseguenze. Deve essere altresì rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevata per il fatto che la traduzione in lingua italiana della sentenza redatta in lingua tedesca non è stata eseguita dalla Corte d’appellodi Bolzano, ma in forza di traduzione asseverata , perché l’improcedibilità sussisteva esclusivamente secondo la previsione dell’art. 25 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 prima della modifica apportata dal d.lgs. 29maggio 2001 n. 283 (cfr. Cass. Sez. 3 23 - 3-2023 n. 5630,Cass. Sez. 2 10-5-2004 n.8856, Cass. 30 gennaio 2003 n. 1445). E’ vero che l’art. 25 predetto nella formulazione attuale continua a prevedere la traduzione degli atti processuali a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione del fascicolo d’ufficio a organi giurisdizionalisituati fuori del Trentino - [OSCURATO:PERSONA]. Però nella fattispecie si esclude che ricorrano i presupposti per provvedere all’incombente, considerando che sulla traduzione asseverata della sentenza depositata non sono sorte contestazioni tra le partie il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione del processo e si traducano in inutile dispendio di attività processuali non necessarie al rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01, per tutte, seppure in riferimento ad altra ipotesi). 2.Con il primo motivo, rubricato “con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., accompagnate da un omesso ossia insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio” la società ricorrente evidenzia che la sentenza di primo grado non aveva fatto distinzione tra il “contratto d’albergo” poi denominato dalla Corte d’appello “contratto di allotment” stipulato tra le parti il 16-6-2014, sul quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre fondato le sue pretese, e i contratti di pernottamento; aggiunge che la Corte d’appello aveva esattamente distinto il “contratto di allotment” e aveva affermato che non era statiprodotti i contratt i di pernottament o ; però aveva erroneamente posto il relativo onere della prova a carico di [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto era la società attrice a dovere dimostrare il titolo in forza del quale chiedeva il pagamento alla società [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sempre sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere stipulato alcun contratto di pernottamento. Evidenzia che la controparte aveva fondato le sue pretese sul “contratto di allotment” e non aveva mai affermato l’esistenza di successivi contrattidi pernottamento stipulati con [OSCURATO:PERSONA] e quindi anche sotto questo profilo la sentenza era stata erronea, contenente una “mera invenzione” del giudice di appello. 3.Con il secondo motivo, rubricato “con riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c. nonché nullità della sentenza affetta dal vizio di extra petizione per violazione del principio (di corrispondenza) tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere illegittimamente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare l’esistenza di un titolo in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto agire in forza dei singoli organizzatori di viaggio, abbia anche dichiarato che sussistevano indizi per ritenere che le parti avevano concluso i contratti di pernottamento. Sostiene che la motivazione sia illogica e illegittima per la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in quanto, una volta accertato che non erano stati prenotati servizi alberghieri con la stipula del contratto del 16-6-2014, la sentenza non avrebbe potuto andare oltre, ipotizzando la conclusione di contratto di pernottamento in forma orale, perché la controparte non aveva mai dedotto talecircostanza. Evidenzia che la sua linea difensiva era stata sempre molto chiara e improntata a sostenere che essa aveva svolto solo attività di mediazione turistica, mettendo in relazione gli albergatori e gli organizzatori di viaggio e prenotando in nome e per conto degli organizzatori di viaggio; rileva che aveva formulato anche capitoli di prova volti a dimostrare il contenuto del contratto e nega che l’accordo potesse avere il contenuto macchinoso e burocratico sostenuto dalla sentenza impugnata, cosìimponendo alla società di risponde re dei debiti degli organizzatori di viaggio. Sostiene che il giudice di appello abbia violato le disposizioni dell’art. 116 cod. proc. civ. ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto obblighi di pagamento diretto nei confronti dell’albergatrice, in quanto essa svolgeva solo funzioni di mediazione, coordinamento e gestione contabile. 4.I due motivi van no esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione e, anche superando qualsiasi questione sulla loro ammissibilitàex art. 366 cod. proc. civ., sono infondati. La sentenza impugnata è giunta alla conclusione dell’esistenza di un obbligo in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] di pagare i servizi alberghieri sulla base dell’interpretazione del contratto in data 16 - 6 - 2014 concluso tra le parti, spettante al giudice di merito e non censurata nella fattispecie con la proposizione di motivi di ricorso volti in modo ammissibile a sostenere l’errata applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.E’ acquisito il principio secondo il quale la parte che, con il ricorso per cassazione, intende denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto ha l’onere di specificare i canoni di interpretazione che in concreto sostiene siano stati violati, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando delle clausole contrattuali sono possibili due o più interpretazioni,non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra interpretazione (Cass. Sez. 1 27- 6-2018 n. 16987 Rv. 649677-01, Cass. Sez. 3 28 - 11 - 2017 n.28319 RV. 646649-01, Cass. Sez. L 15-11-2013 n. 25728 Rv. 628585-01). Nella fattispeciela sentenza impugnata ha dichiarato che nell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente a oggetto la messa a disposizione di un contingente di camere d’albergo fino a una certa data al prezzo pattuito, [OSCURATO:PERSONA] si era riservata il diritto di concludere il contratto di alloggio a proprio nome; ha aggiuntoche in questo modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto subaffittare il contingente di camere a proprio nome agli organizzatori di viaggio e che così si era assuntal’obbligo di pagare direttamente le fatture d’albergo. La sentenza ha eseguito tale interpretazione non solo sulla base dell’art. 1 dell’accordo 16 - 6 - 2014, ma anche dall’art. 12, laddove l’articolo escludevaqualsiasi responsabilità solidale di altri organizzatori di viaggio e laddove prevedeva il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di compensare le proprie pretese con quelle della controparte. La ricorrente intende censurare in modo inammissibile tale interpretazione, perché non indica i canoni di interpretazione violati, ma si limita a sostenere che il meccanismo sarebbe stato macchinoso e per sé non conveniente, lamenta ndo altresì la mancata ammissione di testimonianze alle quali non avrebbe potuto comunque devolvere l’interpretazione del contratto. Individuato dalla sentenza impugnata il contenuto del contratto 16-6-2014, non sussiste nella sentenza stessa alcuna delle violazioni degli artt. 2697, 2729 cod. civ., 112 e 116 cod. proc. civ.lamentate, perché la circostanza che non fossero stati prodotti i contratti scritti di pernottamento esattamente è stato ritenuto dalla sentenza impugnata irrilevante, sulla base del dato indiscusso che i servizi alberghieri erano stati forniti per l’importo di Euro 120.354,55 ed erano stati anche parzialmente pagatidalla medesima [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a fronte delle previsioni dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a pagare le prestazioni alberghiere, entro il limite di contingente di stanze oggetto dell’accordo e ai prezzi ivi previsti, la società albergatrice aveva soltanto l’onere di dimostrare di avere eseguito le prestazionioggetto dell’accordo e tale onere aveva evidentemente assolto, in quanto neppure nel ricorso per cassazione vi è alcuna doglianza sul punto.In altri termini, sulla base dell’interpretazione dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] eseguita dalla Corte d’appello e incensurabile in questa sede, il contratto di alloggio non costituiva un contratto tra parti parzialmente diverse del “contratto di allotment”, in quanto concluso tra l’albergatore e l’organizzatore di viaggio, ma costituiva l’accordo con il quale le stesse parti del “contratto di allotment” davano esecuzioneal contratto stesso, nel senso che l’albergatore metteva a disposizione il numero distanze effettivamente richieste dalla controparte entro il termine previsto, nei limiti del contingente e al prezzogià pattuit i . Del resto, la sentenza ha anche aggiunto che non vi era prova, e non risultava neppure dalle prove offerte da [OSCURATO:PERSONA], che la società albergatrice avesse fornito i servizi sulla base di contratti di locazione conclusi con altri organizzatori di viaggio. Ciò non significa, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, che la sentenza abbia erroneamente posto a suo carico la prova che spettava alla controparte fornire, ma significa che la sentenza ha escluso che i servizi alberghieri fosse stati offerti in forza di titolo ulteriore rispetto a quello posto da [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento della sua domanda. Ne consegue che non vi è stata neppure una illegittim a diversità della ricostruzione del rapporto contrattuale da parte del giudice di secondo grado rispetto aquella eseguita dal giudice di primo gradoe rispetto alla prospettazione della società creditrice, né vi è stata alcuna pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: è sempre rimasto immutato in causa il dato che il rapporto contrattuale tra le parti era regolato dall’accordo 16 - 6 - 2014 e anche secondo la ricostruzione della sentenza impugnata i contratti di pernottamento erano esclusivamente il meccanismo attraverso il quale le parti davano esecuzione aquell’accordo. 5.Con il terzomotivo, rubricato “con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt.112 con contestuale nullità della sentenza affetta dal vizio dell’omessa pronuncia su una domanda”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sul suo terzo motivo di appello, con il quale aveva lamentato la condotta della controparte posta in essere in violazione dell’art. 1365 cod. civ.; secondo la sua tesi la condotta in violazione della buona fede era consistita nell’avere erroneamente emesso le fatture a suo carico anziché a nome dei singoli organizzatori di viaggio, nell’avere fatto fallire le trattative in corso per risolvere le questioni notificando il decreto ingiuntivo e nel non avere accettato neppure la proposta di conciliazione formulata in udienza. Evidenzia che aveva chiesto al Tribunale e poi alla Corte d’appello di tenere conto di tale condotta in fase di liquidazione delle spese processuali, condannando la controparte anche per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. 6.Il terzo motivo è infondato , posto che il vizio di omissione di pronuncia è ravvisabile solo quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (Cass. Sez. 6-5 27-11-2017 n. 28308-01, per tutte). La sentenza ha espressamente dato atto del contenuto dell’ultimo motivo di appello, con il quale l’appellante lamentava la condotta della controparte, ha dichiarato di esaminare tutti i motivi congiuntamente e all’esito della disamina ha dichiarato di respingere tutti i motivi di impugnazione. E’ evidente che, nel ragionamento svolto dalla Corte d’appello, la conclusione in ordine all’obbligo dell’appellante di pagare il corrispettivo richiesto per i servizi alberghieri escludeva che la condottadella controparte di cui si lamentava l’appellante fosse contraria a buona fede, per cui la questione non richiedeva una autonoma e specifica trattazione. Le deduzioni della ricorrente, limitandosi a prospettare l’omissione di pronuncia insussistente, non sono finalizzate a censurare in modo ammissibile in sede di legittimità questa conclusione della Corte d’appello. Non è configurabile neppure l’ omissione di pronuncia lamentata con riferimento alla richiesta di condanna per lite temerariadel soccombente, a fronte del dato che la domanda della controparte èstata accolta. 7. In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il