CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 02802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25080/23 Rilevato che con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 12 novembre 2019 con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione perché i Giudici di merito avevano disatteso la consulenza di parte che aveva negato il superamento della soglia per entrambe le annualità interessate e che con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in merito alla pena perché non era stata comminata nel minimo edittale, inoltre, era stata applicata la recidiva ed erano state negate le attenuanti generiche, Considerato che il primo motivo è generico e fattuale, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che la documentazione esaminata dal consulente tecnico di parte era inaffidabile, in quanto mai prodotta ai finanzieri e sprovvista dei requisiti formali per essere sicuramente riconducibile al ricorrente, precisando ulteriormente che il superamento della soglia era stato accertato sulla base di controlli incrociati; Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha spiegato le ragioni della recidiva, attesi i precedenti specifici, e l'assenza dei presupposti per le generiche, in assenza di elementi favorevoli e in presenza, invece, dei precedenti specifici; Rilevato che la pena è stata adeguatamente motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e ha tenuto conto sia della continuazione interna che della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]