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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 settembre 2020, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Castrovillari del 26 novembre 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, mesi 5 di reclusione ed C 900,00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, cheicon unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. ideduceva difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo al valore delle cose sottratte alla vittima. 1.3 Con memoria definita ricorso incidentale della parte civile il difensore della stessa chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. [OSCURATO:PERSONA] 3,4 rrien 2.1 Il motivo è fondato su itiamii che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In tema di attenuante del danno lieve e delitto di rapina questa corte di cassazione ha già ripetutamente affermato che , ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685 — 01).

E nel caso in esame la sentenza di appello ha già sottolineato non soltanto come i beni sottratti siano di valore economico non modestissimo ma, altresì, che la violenza attuata con l'uso del coltello procurava una ferita alla vittima e che la stessa era altresì minacciata di morte così che la negazione dell'invocata attenuante appare fondata su plurime circostanze di fatto esattamente interpretate.

Nulla va infine disposto in ordine alla memoria della parte civile, denominata ricorso incidentale, nella quale viene semplicemente richiesta la conferma della sentenza impugnata senza avanzare istanze di liquidazione spese.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ~o.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 febbraio 2022 U. CONSIGLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 settembre 2020, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Castrovillari del 26 novembre 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, mesi 5 di reclusione ed C 900,00 di multa in quanto ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, cheicon unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. ideduceva difetto di motivazione quanto all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo al valore delle cose sottratte alla vittima. 1.3 Con memoria definita ricorso incidentale della parte civile il difensore della stessa chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. [OSCURATO:PERSONA] 3,4 rrien 2.1 Il motivo è fondato su itiamii che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In tema di attenuante del danno lieve e delitto di rapina questa corte di cassazione ha già ripetutamente affermato che , ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685 — 01). E nel caso in esame la sentenza di appello ha già sottolineato non soltanto come i beni sottratti siano di valore economico non modestissimo ma, altresì, che la violenza attuata con l'uso del coltello procurava una ferita alla vittima e che la stessa era altresì minacciata di morte così che la negazione dell'invocata attenuante appare fondata su plurime circostanze di fatto esattamente interpretate. Nulla va infine disposto in ordine alla memoria della parte civile, denominata ricorso incidentale, nella quale viene semplicemente richiesta la conferma della sentenza impugnata senza avanzare istanze di liquidazione spese. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ~o. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 febbraio 2022 U. CONSIGLI
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