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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05698/2026

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PDFBox: AULA 'A' 4818 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9188-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 18/2022 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 250/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con la sentenza n. 18/2022, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N. 9188/2022 Cron.

Rep.

Ud. 25/11/2025 Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 aveva dichiarato la falsità della data “16.12.2015” ordinandone la cancellazione e la sostituzione con la data “16 novembre 2015” indicata nella relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 290/2015, emesso dal Giudice del lavoro del medesimo Tribunale, nei confronti dell’odierna ricorrente, ad istanza della Maira, per il pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo; che l’intimata non ha svolto attività difensiva; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO che è stato depositato un verbale di accordo transattivo, asseritamente intercorso tra le parti, stipulato in sede sindacale il 31.10.2022; che il suddetto verbale di conciliazione non risultando essere sottoscritto dalla intimata e dal suo legale non può valere ai fini di ritenere intervenuta una definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tuttavia tale verbale, unitamente alla richiesta della ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, è indice di un disinteresse della Giannone ad ottenere una pronuncia sul presente ricorso che deve ritenersi abbandonato, di talché esso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la Maira svolto attività difensiva; che sussistono i presupposti processuali per la condanna della ricorrente al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 DPR n. 115/02, atteso che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e stante il tenore della presente pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 4818 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9188-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 18/2022 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 250/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 18/2022, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che [OSCURATO:PERSONA] ipotesi rapporto privato R.G.N. 9188/2022 Cron. Rep. Ud. 25/11/2025 Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 aveva dichiarato la falsità della data “16.12.2015” ordinandone la cancellazione e la sostituzione con la data “16 novembre 2015” indicata nella relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 290/2015, emesso dal Giudice del lavoro del medesimo Tribunale, nei confronti dell’odierna ricorrente, ad istanza della Maira, per il pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo; che l’intimata non ha svolto attività difensiva; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che è stato depositato un verbale di accordo transattivo, asseritamente intercorso tra le parti, stipulato in sede sindacale il 31.10.2022; che il suddetto verbale di conciliazione non risultando essere sottoscritto dalla intimata e dal suo legale non può valere ai fini di ritenere intervenuta una definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tuttavia tale verbale, unitamente alla richiesta della ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, è indice di un disinteresse della Giannone ad ottenere una pronuncia sul presente ricorso che deve ritenersi abbandonato, di talché esso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la Maira svolto attività difensiva; che sussistono i presupposti processuali per la condanna della ricorrente al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 DPR n. 115/02, atteso che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e stante il tenore della presente pronuncia di inammissibilità. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Numero registro generale 9188/2022 Numero sezionale 4818/2025 Numero di raccolta generale 5698/2026 Data pubblicazione 12/03/2026
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