CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12614/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
91001, in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 10096/2015 della Commissione tributaria regionaledella Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 13.11.2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Dalla sentenza emerge che il ricorrente impugnò la cartella dipagamento, con cui gli era ingiunto il versamento delle maggiori imposte, atitolo di Irpef, Irap e Iva, relative all’anno 2006.RGN 11420/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11420/2016Numero sezionale 8626 6/2025Numero di raccolta generale 12614/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il contribuente, che lamentava, oltre l’irrituale notifica della cartella dipagamento, anche la mancata notifica del prodromico avvisod’accertamento, adì la Commissione tributaria provinciale di Salerno, checon sentenza n. 700/2013 accolse le sue ragioni, sull’assunto che la firma diricezione fosse illeggibile, né risultava mai giunta a destinazione lacomunicazione di avvenuta notifica dell’atto.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. staccata diSalerno, con sentenza n. 10096/2015 accolse l’appello dell’Agenzia delleentrate. Il giudice regionale, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoche la notifica della cartella di pagamento fosse stata ritualmente eseguitaper posta dall’agente della riscossione. Quanto alla notifica dell’avvisod’accertamento, ha ritenuto che la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] fosse benleggibile, così che essa si era compiuta ritualmente. Ha pertanto accoltol’appello erariale, per risultare la cartella motivata per relationem e dunqueesente da vizi inficianti la sua validità.Il ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a due motivi. L’Agenziadelle entrate ha depositato una irrituale comparsa di costituzione, al finedella eventuale partecipazione all’udienza di discussione.E’ stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il contribuente ha chiesto ladecisione. In prossimità dell’udienza la parte ha depositato memoriaillustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è statadecisa.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 42, primo comma, 60, d.P.R. n. 600/1973, 14 d.P.R.602/1973, 137 e segg. C.p.c., 4 e 7 l. 890/1982, 222 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice regionale erroneamenteavrebbe ritenuto che la sottoscrizione posta sulla relata di notifica delprodromico avviso d’accertamento fosse la firma, ben leggibile, delCacciatore, e ciò in contrasto con le risultanze fattuali e di segno oppostodella sentenza di primo grado.RGN 11420/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11432 0/2016Numero sezionale 8666/2025Numero di raccolta generale 12614/2026Data pubblicazione 05/05/2026Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 36, n. 4, d.lgs.n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4 c.p.c., e 111, sesto comma, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza sarebbe viziatada motivazione apparente.Il secondo motivo, che, per riguardare la denuncia di un vizio radicaledella sentenza, va trattato prioritariamente per ordine logico, è infondato.Deve rilevarsi che, in tema di motivazione apparente della sentenza,questa Corte ha chiarito che essa sussiste ogni qual volta il giudice di meritoometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento,nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire unadisamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento(Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977;1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisionequando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoRGN 11420/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11420/2016Numero sezionale 8646 6/2025Numero di raccolta generale 12614/2026Data pubblicazione 05/05/2026apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandocarente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sentenza del giudice regionale, pronunciandosi sullaquestione relativa alla non attribuibilità al ricorrente della sottoscrizione dellarelata di notifica dell’atto di accertamento prodromico alla cartella in oggetto,ha ritenuto che fosse «ben leggibile la firma del [OSCURATO:PERSONA]».Ebbene, a fronte della questione sottoposta al collegio giudicante, nonvi era certo necessità di chiarire molto, tanto meno di apprestareargomentazioni articolate per affermare come, secondo l’apprezzamento delcollegio, quella sottoscrizione appartenesse oppure no al sig. [OSCURATO:PERSONA].È ovvio, infatti che una motivazione, per non essere apparente, puòvariare tanto per estensione e contenuti, a seconda della questione o dellequestioni su cui pronunciarsi. Nel caso di specie, ai fini della valutazione sullaapocrifìa o meno della sottoscrizione di una relata di notifica, che quel giudiceha sottoposto al suo personale giudizio per non aver ritenuto necessarioalcun ausilio tecnico, errato o meno che fosse, era stata sufficientementemotivata con le poche parole dispensate.Il motivo va pertanto rigettato.Il secondo motivo è invece fondato. Con esso è stata sottoposta acensura la stessa valutazione del giudice regionale, laddove ha riconosciutocome genuina la sottoscrizione della relata di notifica dell’atto prodromicoRGN 11420/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11420/2016Numero sezionale 8656 6/2025Numero di raccolta generale 12614/2026Data pubblicazione 05/05/2026alla cartella qui controversa. Dunque, la critica è in questo caso rivolta nongià all’errore processuale della apparente motivazione, ma nei confronti delcontenuto di quella valutazione.Ebbene, rispetto alle statuizioni rese dal giudice regionale, mediante unavalutazione percettiva diretta della sottoscrizione, gli esiti del giudizio perquerela di falso, promosso dal contribuente per verificare la falsità dellafirma, hanno acclarato la falsità di quella sottoscrizione, apposta in calce allacartolina di notifica dell’avviso d’accertamento.Come riportato nelle memorie illustrative, apprestate dal ricorrente inrelazione alla decisione di questa causa, già con sentenza del Tribunale diSalerno n. 3519/2019 era stata accolta la domanda attorea sulla «falsitàdella sottoscrizione apparentemente riconducibile a CACCIATOREGIANLUIGI apposta in calce all’avviso di ricevimento dell’atto spedito conraccomandata il 26/9/2011 relativa all’avviso di ricevimento n.TF9010405997/2008 dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diSalerno, depositata in originale nel presente giudizio, con gli effetti di cuiagli articoli 226 c.p.c. e 537 c.p.p.». Ne era stata dunque dichiarata la falsità.La sentenza n. 49/2024, pronunciata in sede d’appello dalla Cortecampana, ha confermato le statuizioni di primo grado. Tale sentenza risultapassata in giudicato.Ne discende che, essendo venuto meno l’atto prodromico alla cartellaesattoriale qui impugnata, di questa è venuto meno il titolo presupposto eprodromico per la sua sopravvivenza, risultando dunque illegittima la cartellamedesima.Il ricorso in definitiva va accolto. La sentenza della commissioneregionale va cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamentoin fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c. A tal fine, per quanto chiarito, deve dichiararsil’annullamento della cartella n. 10020120032695212.Tenuto conto delle vicende processuali e delle ragioni dell’esito delgiudizio, il collegio reputa corretta la compensazione delle spese processualirelative ai gradi di merito e al giudizio di legittimità.RGN 11420/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11420/2016Numero sezionale 8 66 6/2025Numero di raccolta generale 12614/2026Data pubblicazione 05/05/2026Conseguentemente non vi è luogo a provvedere sulla richiesta didistrazione. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per cassazione;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella dipagamento n. 10020120032695212; compensa tra le parti le spese dei gradidi merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 11420/2016Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]