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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08354/2026

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abrizio Gizzi, in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.30; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diGiovanni Zauli; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86cod. proc. civ., domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via A. Secchi n.8; con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d’APPELLOdi BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] condelega, per parte ricorrente.1.

Con ricorso del 24 maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA] impugnò di invaliditàe inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suopadre, [OSCURATO:PERSONA], qualche mese prima della morte, avvenuta il 26dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello,[OSCURATO:PERSONA], un immobile ubicato nel Comune di Cervia, Frazione diMilano Marittima.2.

Costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti,con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, inaccoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò lapropria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senzaprovvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione “al definitivo”.3.

Questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenzada [OSCURATO:PERSONA], che censurò la statuizione declinatoria dellacompetenza, e con appello da [OSCURATO:PERSONA], che censurò il capoaccessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero stateliquidate in suo favore, quale parte vittoriosa.4.

Investita di quest’ultima impugnazione, la Corte d’appello diBologna – preso atto della pendenza, presso questa Corte di legittimità,Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026del regolamento di competenza proposto avverso la medesimaordinanza da [OSCURATO:PERSONA] e avuto riguardo al carattere pregiudicantedella relativa decisione – dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensidell’art. 295 cod. proc. civ..5.

Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza 9/06/2020, n.10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna inaccoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo provvide alla riassunzione del giudizio.6.

Con sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d’appello diBologna ha dichiarato «nulla doversi provvedere da parte di questaCorte», ritenendo di non dover provvedere né sul meritodell’impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio.La Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosseoriginariamente «ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], vittoriososulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione dellespese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente avevaomesso di pronunciare», tuttavia, una volta sopravvenuta l’ordinanzadella Corte di legittimità che aveva confermato la competenza delgiudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a taleordinanza avrebbe dovuto provvedere quest’ultimo, all’esito delgiudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atticompiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato; tra gli attidella fase precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenzasarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’appello, conconseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza aprovvedere sulle relative spese, in sede di decisione definitiva sullacausa riassunta.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20267.

Avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vistadella quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è statarinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 17ottobre 2025, n. 27753.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria perl’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..Il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale –secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’appellospetterebbe al Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio riassunto inseguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza,quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fasesvoltasi dinanzi ad esso sino all’erronea dichiarazione di incompetenza– si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod.proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude ilprocesso dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborsodelle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insiemecon gli onorari di difesa.Questa regola – soggiunge il ricorrente – avrebbe dovuto essereapplicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che laNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali eche con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamenteemesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altraparte, al Tribunale di Ravenna, come giudice di prime cure, nonavrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fasesuperiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione.1.2.

Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,unitamente all’ error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corteterritoriale nell’interpretazione delle pronunce di legittimità citate afondamento della propria statuizione.Il ricorrente – premesso che la Corte d’appello ha fondato la propriadecisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205/2005 delleSezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e16552/2008, emesse a sezione semplice – reputa che tali decisioni nonsarebbero «pertinenti al caso di specie».Dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass.,Sez.

Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato daCass. n. 10636/2007, e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (in cui,tuttavia, «non si trattava di un giudizio d’appello sulle spese») –secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte dicassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità manon su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosiincompetente –, implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese dellafase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’appello conla sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale diRavenna «pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fasedinnanzi a tale AGO proposto».Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20261.3.

Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod.proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza.[OSCURATO:PERSONA], ribadito che il giudizio d’appello si sarebbe concluso conla soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], sia pure per motivi processuali,sostiene che l’errore manifesto commesso della Corte bolognese nelrimettere la liquidazione delle spese del giudizio al Tribunale ravennate,prima facie inquadrabile nell’error iuris, concreterebbe altresì un errorin procedendo.2.

I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono complessivamente fondati, nei limiti econ le precisazioni seguenti.2.1.

La delibazione della questione se la Corte territoriale, nelpronunciare sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], fosse o menotenuta a provvedere sulle relative spese, pone preliminarmente ilproblema dell’originaria ammissibilità dell’appello medesimo; problemache, sua volta, rimanda a quello della identificazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso la statuizione sulle spese contenutanel provvedimento di incompetenza.2.2.

Come è noto, secondo un rigoroso orientamento, prevalsonella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la condanna allespese contenuta nella sentenza di incompetenza (che chiude ilprocesso davanti al giudice ritenutosi incompetente, e quindi deverecare la pronuncia sulle spese: art.91, primo comma, cod. proc. civ.)dovrebbe essere impugnata in via autonoma con il mezzo di gravameordinario indipendentemente e separatamente dall’istanza diregolamento di competenza, e quindi anche quando si proponga dettaistanza (in tal senso, tra le altre, sino alle soglie del nuovo millennio eanche oltre, Cass. 26/08/1966, n.2276; Cass. 11/02/1969, n.458;Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Cass. 8/07/1983, n.4611; Cass. 24/10/1986, n.6234; Cass.13/06/1991, n.6664; Cass.11/10/1995, n.10606; Cass. 29/03/2002,n.4263; Cass. 2/09/2004, n.17665).Le sentenze di incompetenza che, doverosamente, recano anche lapronuncia sulle spese processuali, sarebbero, dunque, suscettibili diimpugnazione secondo il criterio del c.d.

“doppio binario”: regolamentonecessario in ordine alla dichiarazione di incompetenza, impugnazioneordinaria in relazione alle spese processuali.Il rigore di questo indirizzo trovava fondamento nel rilievo che, intema di regolamento di competenza, non sarebbero ammissibilicensure che possano portare all’esame di questioni estranee allacompetenza, che la Corte di legittimità è chiamata a regolare, poiché ilsuo compito, in questa sede, sarebbe limitato alla sola designazionedel giudice competente.2.3.

È, peraltro, altresì noto che la tesi del “doppio binario” è statadapprima contrastata, sulla base del diverso orientamento prevalsonella giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ad es., Cass. 4/08/2000,n. 10232) e successivamente superata, sulla scia dei principi affermatidalle Sezioni Unite con la sentenza 6 luglio 2005, n.14205.Con questa pronuncia, il massimo consesso di questa Corte haposto in evidenza, infatti, da un lato, che il regolamento di competenzasu istanza di parte costituisce un mezzo di gravame al quale siapplicano, salvo specifiche deroghe, le disposizioni generali sulleimpugnazioni e, tra queste, quella di cui all’art.336, primo comma, cod.proc. civ., che comporta la caducazione del capo sulle spese a seguitodella eliminazione della pronuncia di incompetenza; dall’altro lato, che,a norma dell’art.91 cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese processualiè consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio davanti alNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudice adìto, tanto che il giudice deve procedervi anche d’ufficio, salvoche vi sia stata una espressa rinuncia della parte vincitrice.

Ciòcomporta che la pronuncia in tema di spese processuali non può essereconsiderata una statuizione autonoma e separata rispetto alladichiarazione di incompetenza, onde la rimessione alla Cassazione dellaquestione di competenza, attraverso l’istanza di regolamento, implica,in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronuncia in tema dispese.Da tali rilievi si è tratta la regola generale per cui la statuizione sullespese contenuta nel provvedimento di incompetenza non deve essereseparatamente impugnata con il mezzo ordinario di gravame previstoper le sentenze emesse dal giudice dichiaratosi incompetente, poichél’impugnazione della dichiarazione di incompetenza (attraverso ilregolamento necessario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc.civ.) devolve alla Corte di cassazione anche la cognizione sullapronuncia consequenziale in tema di spese, sia stata o meno talepronuncia impugnata dalla parte (il principio, affermato dalle SezioniUnite nel 2005, si è successivamente consolidato: v., recentemente,Cass. 25/01/2024, n. 2424).2.4.

Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia altresì evidenziato cheresiduano due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese contenuta in unasentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con ilmezzo ordinario di impugnazione consentito avverso le decisioni delgiudice che si è dichiarato incompetente.La prima ipotesi è quella in cui il soccombente sulla questione dicompetenza non contesti la dichiarazione di incompetenza, ma silamenti soltanto della pronuncia di condanna alle spese, a cui pertantolimita le proprie censure (criticandone, ad es., l’eccessiva liquidazione).Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026In siffatta ipotesi, l’impugnazione, per definizione, non pone alcunaquestione di competenza, onde manca il presupposto per una“statuizione” della Cassazione sulla competenza ai sensi dell’art.49,secondo comma, cod. proc. civ. e, quindi, per il regolamento dicompetenza (cfr., oltre alla citata sentenza del massimo consesso diquesta Corte, Cass. 28/08/2024, n. 23253, nonché, sia pure conriguardo alla statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., Cass. 20/06/2017, n. 15347).Piuttosto, in questo caso, poiché non viene in questione ladichiarazione di incompetenza, l’impugnante non è legittimato aproporre il regolamento di competenza e ha invece l’onere di censurarela pronuncia sulle spese attraverso la proposizione del mezzo ordinariodi impugnazione.È evidente che ove, al contrario, la parte soccombente sullaquestione di competenza, contestando la dichiarazione diincompetenza con l’istanza di regolamento, intenda muovere anchecensure contro la sola pronuncia sulle spese (in via subordinata almancato accoglimento del regolamento), tali censure devono essereproposte con la stessa istanza di regolamento, con la quale si impugna,necessariamente ed in via consequenziale, anche la statuizione sullespese.La seconda ipotesi è quella in cui la censura contro la statuizionesulle spese (contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza) siaproposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione dicompetenza (la quale, per esempio, si lamenti della insufficiente o –come nel caso in esame – omessa loro liquidazione).Anche in questa ipotesi l’impugnante non pone alcuna questionedi competenza, avendo anzi ottenuto dal giudice che l’ha declinataNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’accoglimento della relativa eccezione.

Pertanto, anche in questaipotesi, mancando, nell’impugnazione, la funzione del regolamento dicompetenza, la parte non è legittimata alla sua proposizione e lacensura contro la pronuncia sulle spese va proposta con il mezzoordinario di impugnazione (v., oltre a Cass. Sez.

Un., 6/07/2005, n.14205, cit., anche le citate Cass. 20/06/2017, n. 15347 – concernentela statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ. – e Cass. 28/08/2024, n. 23253; v., inoltre, Cass. 5/11/2021, n.32003 e Cass. 21/01/2022, n.1848).2.5.

La ricognizione dei mezzi di impugnazione esperibili, nellediverse ipotesi, avverso la statuizione sulle spese contenuta nelprovvedimento dichiarativo di incompetenza, sulla base dei criteriaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di ritenere chel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per censurare l’omessaliquidazione delle spese da parte del Tribunale ravennate, dichiaratositerritorialmente incompetente sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],era originariamente ammissibile.Nella vicenda in esame, infatti, si integrava proprio la seconda delledue ipotesi in cui la pronuncia sulle spese (nella specie, l’omessaliquidazione) contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenzapuò essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previstoper le sentenze del giudice che si è dichiarato incompetente.La Corte d’appello di Bologna, dunque, non avrebbe potuto definireimmediatamente il giudizio con una sentenza di inammissibilitàdell’appello, condannando l’appellante alla refusione delle spese infavore dell’appellato, dovendo piuttosto valutare se sussistessero lecondizioni per delibare il merito del gravame.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20262.6.

Tra queste condizioni si poneva quella, negativa, dellamancata proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’istanza diregolamento di competenza avverso la statuizione con cui il giudiceravennate aveva declinato la propria competenza.La citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti,nell’individuare le due ipotesi sopra illustrate in cui la statuizione sullespese contenuta in una sentenza di incompetenza può essereimpugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le decisionidel giudice che si è dichiarato incompetente, ha evidenziato che nellaseconda ipotesi (ovverosia, nel caso in cui la censura contro ladecisione sulle spese sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sullaquestione di competenza) può accadere che l’impugnazione ordinariacon cui è veicolata questa censura venga preceduta o seguitadall’istanza di regolamento di competenza proposto dalla partesoccombente sulla stessa questione.Questa evenienza non incide sulla legittimazione della partevittoriosa sulla questione di competenza che intenda dolersi dellastatuizione sulle spese, in quanto, non essendo consentito nelprocedimento per regolamento di competenza il ricorso incidentale,(arg. ex art. 47 cod. proc. civ.), l’impugnazione della sola pronunciasulle spese (non solo allorché venga proposta per prima, ma anchequando segua l’istanza di regolamento di competenza) non può cheessere veicolata attraverso il mezzo ordinario: pertanto la proposizionedell’istanza di regolamento ad opera della parte soccombente sullaquestione di competenza non incide sull’ammissibilitàdell’impugnazione ordinaria ad opera della controparte avverso la solastatuizione sulle spese.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20262.7.

L’evenienza in esame, se non incide sulla legittimazione dellaparte, incide però sui poteri del giudice investito ammissibilmente delladetta impugnazione ordinaria: infatti, poiché il regolamento dicompetenza proposto preventivamente o successivamente dallacontroparte investe necessariamente, come si è detto, anche lapronuncia consequenziale sulle spese, il giudizio di impugnazioneordinaria avverso tale pronuncia non può essere deciso prima delregolamento di competenza, dato che l’eventuale accoglimentodell’istanza di controparte comporterebbe la cassazione anche dellapronuncia sulle spese, onde verrebbe a mancare l’oggetto dellaimpugnazione ordinaria (così Cass., Sez.

Un., 6/7/2005, n. 14205, cit.,par.5.6. dei Motivi della decisione).In tale evenienza (doppia impugnazione, ordinaria e conregolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo diincompetenza con pronuncia sulle spese processuali, il giudicedell’impugnazione ordinaria, se non può dichiararne l’inammissibilità(essendo la parte impugnante pienamente legittimata a proporre ilmezzo ordinario di gravame), non può neppure delibarne il merito: egli,stante il carattere pregiudicante della pronuncia sul regolamento dicompetenza, deve piuttosto sospendere il giudizio, in attesa delprovvedimento regolatorio della competenza da parte della Corte dicassazione, il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, travolgerebbeanche la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudiceche si è erroneamente dichiarato incompetente.2.8.

Nel caso in esame, l’evenienza della doppia impugnazione siè effettivamente verificata, in quanto all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zauli avverso l’omessa liquidazione delle spese si è accompagnatal’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026soccombente sulla relativa questione.

Esclusa, dunque,l’inammissibilità dell’appello, non sussistevano peraltro neppure lecondizioni per esaminarlo nel merito, sicché correttamente la Cortefelsinea ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione diquello di legittimità funzionale a regolare la competenza.2.9.

In relazione all’ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e conregolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo diincompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguentesospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di impugnazioneordinaria sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul regolamentodi competenza, occorre tuttavia chiarire quali conseguenze siproducono in seguito alla definizione del procedimento “pregiudicante”con accoglimento dell’istanza di regolamento.Al riguardo non è dubbio che – come già si è detto – la pronunciadi accoglimento del regolamento necessario di competenza avverso lapronuncia dichiarativa della incompetenza del giudice adìto comportala caducazione non solo della declaratoria di incompetenza ma anchedella statuizione sulle spese emanata dal giudice dichiaratosiincompetente (Cass., Sez.

Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi delladecisione; cfr., inoltre Cass. 12/08/2011, n. 17228; Cass. 25/08/2015,n. 17130).A sua volta, la caducazione del provvedimento dichiarativo diincompetenza, in entrambi i capi in cui è articolato (quello principalesulla competenza e quello accessorio sulle spese) implica lacaducazione dell’impugnazione ordinaria proposta avverso il capo dellespese: ciò, in ragione, da un lato, del sopravvenuto venir menodell’oggetto di tale impugnazione (Cass., Sez.

Un., n. 12405/2005,par.5.6 dei Motivi della decisione), dall’altro, degli effetti dellaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026cassazione ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., i quali siestendono, oltre che ai provvedimenti, anche gli atti di parte dipendentidal provvedimento cassato, e dunque anche all’atto di impugnazioneproposto contro la sola statuizione sulle spese, ormai cassatadall’accoglimento dell’istanza di regolamento proposta da controparte.Il giudice dell’impugnazione ordinaria proposta contro la solastatuizione sulle spese contenuta nel provvedimento erroneamentedichiarativo di incompetenza, in caso di riassunzione del giudizio dopola cessazione della causa di sospensione necessaria, non può nédichiararne l’inammissibilità originaria (essendo la parteoriginariamente legittimata a proporre tale impugnazione e nonessendo sopravvenuto il venir meno delle condizionidell’impugnazione), né delibarlo nel merito, dovendosi limitare a dareeffetto della cassazione del provvedimento che ne costituiva l’oggetto.2.10.

Nella vicenda in esame, l’istanza di regolamento dicompetenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dalla Corte dicassazione con ordinanza 9 giugno 2020, n.10936, con cui è statadichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, con condanna diGiovanni Zauli e degli altri resistenti alle spese del procedimento.Questo accoglimento ha comportato la completa caducazionedell’ordinanza del 7 agosto 2018 del Tribunale ravennate, non solo inrelazione al capo dichiarativo dell’incompetenza territoriale, ma anchein relazione al capo (negativo) sulle spese.Per effetto della cassazione dell’ordinanza, poi, si è verificato, perle ragioni sopra evidenziate, il venir meno dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], diretto a criticare l’omessa liquidazione delle spese, persopravvenuta mancanza dell’oggetto di tale impugnazione.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Non è dunque censurabile, sotto tale aspetto, la pronuncia dellaCorte felsinea, la quale, in seguito alla riassunzione del giudizio daparte di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato «nulla doversi provvedere», con ciòprendendo atto degli effetti della cassazione dell’ordinanza diincompetenza comprensiva dell’omessa liquidazione delle speseemessa dal primo giudice e, in tal modo, tenendo conto delleimplicazioni della regola di cui all’art. 336 , secondo comma, cod. proc.civ., pur non citandola espressamente.Regola che viene in rilievo, giacché le vicende del giudizio sulregolamento pregiudicante e quelle del giudizio d’appello, pur inerendoa procedimenti giurisdizionali formalmente distinti, riguardano sotto ilprofilo dell’azione esercitata lo stesso giudizio, quantunque scissosidopo la decisione declinatoria della competenza in due distintiprocedimenti di impugnazione.2.11.

Resta da considerare se, in ipotesi di doppia impugnazione(ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimentodichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e diconseguente “caducazione” della prima a seguito di accoglimento dellaseconda (comportante la cassazione non solo della statuizione diincompetenza ma anche di quella accessoria sulle spese), il giudicedell’impugnazione ordinaria, in seguito a riassunzione dopo la debitasospensione ex art.295 cod. proc, civ., nel definire il giudizio con unasentenza correttamente intesa a dare atto degli effetti di cui all’art.336,secondo comma, cod. proc. civ., sia tenuto a regolare le relative spese(in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) o se su diesse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizioriassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avutoriguardo al complessivo esito del giudizio.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Per la soluzione della questione – che non consta essere mai stataaffrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte –occorre muovere dal principio (questo, invece, reiteratamenteaffermato, tanto da costituire ius receptum) – secondo il quale, se, daun lato, il regolamento necessario di competenza comporta ladevoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capoconcernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere diimpugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fineun giudizio ordinario, ammissibile soltanto qualora la censura riguardiesclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la partevittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione,dall’altro lato, qualora il regolamento sia accolto e il giudizio debbaproseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la Corte dilegittimità deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, aisensi dell’art. 91, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fasesvoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetentedeve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, salval’ipotesi della mancata riassunzione, nel qual caso le spese, ai sensidell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle partiche le hanno anticipate (cfr., oltre alla citata Cass., Sez.

Un., n.14205/2005, Cass. 9/05/2007, n. 10636 e Cass. 18/06/2008, n.16552).Questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguito dellaproposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il giudiziodavanti al giudice adìto non può ritenersi concluso e gli atti che sonostati compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza (poicaducata) sono rilevanti anche per l’ulteriore corso di esso; pertanto,non sarebbe corretto pronunciare sulle spese inerenti ai detti atti primaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026della conclusione del grado e, quindi, prima dell’individuazione dellaparte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale (cosi, intermini, Cass., Sez.

Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi delladecisione).2.12.

Ritiene il Collegio che il suddetto principio, avuto riguardo alsuo fondamento, non possa essere predicato anche in relazione allespese del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizioneaccessoria sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza.Infatti, pur venendo in considerazione una fase processualemeramente incidentale (per di più temporaneamente “paralizzata” dalcarattere pregiudicante della decisione sull’istanza di regolamento esuccessivamente “caducata” dalla pronuncia di accoglimento dellostesso) che si inserisce nell’ambito di un giudizio destinato a riprenderedinanzi al medesimo giudice di primo grado, tuttavia gli atti di questafase, diversamente da quelli compiuti dalle parti sino alla pronuncia diincompetenza, non sono atti del giudizio di primo grado aventirilevanza per l’ulteriore corso di esso, ma sono atti che non assumonoalcun rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente, conriferimento alla pronuncia finale.2.13.

Esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazioneordinaria avverso la statuizione sulle spese, del regime applicabile agliincompetenza, aventi rilevanza nel prosieguo di tale giudizio dopo lacassazione dell’ordinanza medesima, resta dunque applicabile la regolagenerale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice delmerito di provvedere, con la sentenza che chiude il processo dinanzi alui – ed a prescindere dal contenuto di questa decisione – allaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza, salvo cheritenga sussistenti ragioni di parziale o totale compensazione.Peraltro, in una fattispecie come quella in esame, la caducazionedella declinatoria di competenza e la declaratoria della competenza delgiudice adìto da parte della Corte di Cassazione, con consequenzialeprovvedimento per la prosecuzione del giudizio davanti al detto giudiceai sensi dell’art. 49 cod. proc. civ., non tocca il giudizio a suo tempointrodotto sulle spese o, come nel caso, sull’omessa pronuncia sullespese.

Questo giudizio, stante il ricordato rapporto di dipendenza perpregiudizialità, per proseguire deve essere oggetto di riassunzione aisensi dell’art. 297 cod. proc. civ. e, ferma la sua sorte nei sensi sopraprecisati, analogamente vede attribuito al giudice dell’impugnazionedella statuizione sulle spese il potere di decidere sulle spese del giudiziosvoltosi davanti a sé a seguito dell’applicazione dell’art. 336, primocomma, cod. proc. civ..

È questo giudice, come giudice che definisce ilgiudizio davanti a sé, che deve provvedere sulle spese di tale giudizio,cioè su quelle relative all’appello.D’altra parte, la diversa soluzione affermata dalla Corte territorialeè priva di qualsiasi base normativa, atteso che, in presenza di unapronuncia che in sostanza si risolve in una rilevazionedell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per il venir menodel suo oggetto, nessuna norma consente al giudice d’appello dirimettere le parti, per la decisione sulle spese del giudizio diimpugnazione, davanti al giudice di primo grado che la Corte dicassazione ha dichiarato competente.Va, dunque ribadito, conclusivamente, che – esclusa l’estensione,agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizionesulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza, del regimeNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sinoalla predetta ordinanza – assume rilievo assorbente, in tale fattispecie,il disposto generale dell’art. 91 cod. proc. civ., il quale impone algiudice che chiude il processo davanti a sé (come avvenuto nel caso inesame) di provvedere sulle spese.3.

Il ricorso va dunque accolto, nei sensi di cui in motivazione, e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, che provvederà al regolamento dellespese del giudizio di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] inconfronto di [OSCURATO:PERSONA], in conformità agli enunciati principi,provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abrizio Gizzi, in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.30; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diGiovanni Zauli; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86cod. proc. civ., domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via A. Secchi n.8; con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d’APPELLOdi BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] condelega, per parte ricorrente.1. Con ricorso del 24 maggio 2017 [OSCURATO:PERSONA] impugnò di invaliditàe inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suopadre, [OSCURATO:PERSONA], qualche mese prima della morte, avvenuta il 26dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello,[OSCURATO:PERSONA], un immobile ubicato nel Comune di Cervia, Frazione diMilano Marittima.2. Costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti,con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, inaccoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò lapropria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senzaprovvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione “al definitivo”.3. Questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenzada [OSCURATO:PERSONA], che censurò la statuizione declinatoria dellacompetenza, e con appello da [OSCURATO:PERSONA], che censurò il capoaccessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero stateliquidate in suo favore, quale parte vittoriosa.4. Investita di quest’ultima impugnazione, la Corte d’appello diBologna – preso atto della pendenza, presso questa Corte di legittimità,Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026del regolamento di competenza proposto avverso la medesimaordinanza da [OSCURATO:PERSONA] e avuto riguardo al carattere pregiudicantedella relativa decisione – dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensidell’art. 295 cod. proc. civ..5. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza 9/06/2020, n.10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna inaccoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo provvide alla riassunzione del giudizio.6. Con sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d’appello diBologna ha dichiarato «nulla doversi provvedere da parte di questaCorte», ritenendo di non dover provvedere né sul meritodell’impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio.La Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosseoriginariamente «ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA], vittoriososulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione dellespese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente avevaomesso di pronunciare», tuttavia, una volta sopravvenuta l’ordinanzadella Corte di legittimità che aveva confermato la competenza delgiudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a taleordinanza avrebbe dovuto provvedere quest’ultimo, all’esito delgiudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atticompiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato; tra gli attidella fase precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenzasarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’appello, conconseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza aprovvedere sulle relative spese, in sede di decisione definitiva sullacausa riassunta.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20267. Avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vistadella quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è statarinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 17ottobre 2025, n. 27753.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria perl’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ..Il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale –secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’appellospetterebbe al Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio riassunto inseguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza,quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fasesvoltasi dinanzi ad esso sino all’erronea dichiarazione di incompetenza– si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod.proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude ilprocesso dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborsodelle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insiemecon gli onorari di difesa.Questa regola – soggiunge il ricorrente – avrebbe dovuto essereapplicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che laNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali eche con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamenteemesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altraparte, al Tribunale di Ravenna, come giudice di prime cure, nonavrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fasesuperiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione.1.2. Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,unitamente all’ error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corteterritoriale nell’interpretazione delle pronunce di legittimità citate afondamento della propria statuizione.Il ricorrente – premesso che la Corte d’appello ha fondato la propriadecisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205/2005 delleSezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e16552/2008, emesse a sezione semplice – reputa che tali decisioni nonsarebbero «pertinenti al caso di specie».Dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass.,Sez. Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato daCass. n. 10636/2007, e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (in cui,tuttavia, «non si trattava di un giudizio d’appello sulle spese») –secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte dicassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità manon su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosiincompetente –, implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese dellafase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’appello conla sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale diRavenna «pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fasedinnanzi a tale AGO proposto».Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20261.3. Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod.proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza.[OSCURATO:PERSONA], ribadito che il giudizio d’appello si sarebbe concluso conla soccombenza di [OSCURATO:PERSONA], sia pure per motivi processuali,sostiene che l’errore manifesto commesso della Corte bolognese nelrimettere la liquidazione delle spese del giudizio al Tribunale ravennate,prima facie inquadrabile nell’error iuris, concreterebbe altresì un errorin procedendo.2. I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono complessivamente fondati, nei limiti econ le precisazioni seguenti.2.1. La delibazione della questione se la Corte territoriale, nelpronunciare sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], fosse o menotenuta a provvedere sulle relative spese, pone preliminarmente ilproblema dell’originaria ammissibilità dell’appello medesimo; problemache, sua volta, rimanda a quello della identificazione del mezzo diimpugnazione esperibile avverso la statuizione sulle spese contenutanel provvedimento di incompetenza.2.2. Come è noto, secondo un rigoroso orientamento, prevalsonella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la condanna allespese contenuta nella sentenza di incompetenza (che chiude ilprocesso davanti al giudice ritenutosi incompetente, e quindi deverecare la pronuncia sulle spese: art.91, primo comma, cod. proc. civ.)dovrebbe essere impugnata in via autonoma con il mezzo di gravameordinario indipendentemente e separatamente dall’istanza diregolamento di competenza, e quindi anche quando si proponga dettaistanza (in tal senso, tra le altre, sino alle soglie del nuovo millennio eanche oltre, Cass. 26/08/1966, n.2276; Cass. 11/02/1969, n.458;Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Cass. 8/07/1983, n.4611; Cass. 24/10/1986, n.6234; Cass.13/06/1991, n.6664; Cass.11/10/1995, n.10606; Cass. 29/03/2002,n.4263; Cass. 2/09/2004, n.17665).Le sentenze di incompetenza che, doverosamente, recano anche lapronuncia sulle spese processuali, sarebbero, dunque, suscettibili diimpugnazione secondo il criterio del c.d. “doppio binario”: regolamentonecessario in ordine alla dichiarazione di incompetenza, impugnazioneordinaria in relazione alle spese processuali.Il rigore di questo indirizzo trovava fondamento nel rilievo che, intema di regolamento di competenza, non sarebbero ammissibilicensure che possano portare all’esame di questioni estranee allacompetenza, che la Corte di legittimità è chiamata a regolare, poiché ilsuo compito, in questa sede, sarebbe limitato alla sola designazionedel giudice competente.2.3. È, peraltro, altresì noto che la tesi del “doppio binario” è statadapprima contrastata, sulla base del diverso orientamento prevalsonella giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ad es., Cass. 4/08/2000,n. 10232) e successivamente superata, sulla scia dei principi affermatidalle Sezioni Unite con la sentenza 6 luglio 2005, n.14205.Con questa pronuncia, il massimo consesso di questa Corte haposto in evidenza, infatti, da un lato, che il regolamento di competenzasu istanza di parte costituisce un mezzo di gravame al quale siapplicano, salvo specifiche deroghe, le disposizioni generali sulleimpugnazioni e, tra queste, quella di cui all’art.336, primo comma, cod.proc. civ., che comporta la caducazione del capo sulle spese a seguitodella eliminazione della pronuncia di incompetenza; dall’altro lato, che,a norma dell’art.91 cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese processualiè consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio davanti alNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudice adìto, tanto che il giudice deve procedervi anche d’ufficio, salvoche vi sia stata una espressa rinuncia della parte vincitrice. Ciòcomporta che la pronuncia in tema di spese processuali non può essereconsiderata una statuizione autonoma e separata rispetto alladichiarazione di incompetenza, onde la rimessione alla Cassazione dellaquestione di competenza, attraverso l’istanza di regolamento, implica,in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronuncia in tema dispese.Da tali rilievi si è tratta la regola generale per cui la statuizione sullespese contenuta nel provvedimento di incompetenza non deve essereseparatamente impugnata con il mezzo ordinario di gravame previstoper le sentenze emesse dal giudice dichiaratosi incompetente, poichél’impugnazione della dichiarazione di incompetenza (attraverso ilregolamento necessario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc.civ.) devolve alla Corte di cassazione anche la cognizione sullapronuncia consequenziale in tema di spese, sia stata o meno talepronuncia impugnata dalla parte (il principio, affermato dalle SezioniUnite nel 2005, si è successivamente consolidato: v., recentemente,Cass. 25/01/2024, n. 2424).2.4. Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia altresì evidenziato cheresiduano due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese contenuta in unasentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con ilmezzo ordinario di impugnazione consentito avverso le decisioni delgiudice che si è dichiarato incompetente.La prima ipotesi è quella in cui il soccombente sulla questione dicompetenza non contesti la dichiarazione di incompetenza, ma silamenti soltanto della pronuncia di condanna alle spese, a cui pertantolimita le proprie censure (criticandone, ad es., l’eccessiva liquidazione).Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026In siffatta ipotesi, l’impugnazione, per definizione, non pone alcunaquestione di competenza, onde manca il presupposto per una“statuizione” della Cassazione sulla competenza ai sensi dell’art.49,secondo comma, cod. proc. civ. e, quindi, per il regolamento dicompetenza (cfr., oltre alla citata sentenza del massimo consesso diquesta Corte, Cass. 28/08/2024, n. 23253, nonché, sia pure conriguardo alla statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., Cass. 20/06/2017, n. 15347).Piuttosto, in questo caso, poiché non viene in questione ladichiarazione di incompetenza, l’impugnante non è legittimato aproporre il regolamento di competenza e ha invece l’onere di censurarela pronuncia sulle spese attraverso la proposizione del mezzo ordinariodi impugnazione.È evidente che ove, al contrario, la parte soccombente sullaquestione di competenza, contestando la dichiarazione diincompetenza con l’istanza di regolamento, intenda muovere anchecensure contro la sola pronuncia sulle spese (in via subordinata almancato accoglimento del regolamento), tali censure devono essereproposte con la stessa istanza di regolamento, con la quale si impugna,necessariamente ed in via consequenziale, anche la statuizione sullespese.La seconda ipotesi è quella in cui la censura contro la statuizionesulle spese (contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza) siaproposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione dicompetenza (la quale, per esempio, si lamenti della insufficiente o –come nel caso in esame – omessa loro liquidazione).Anche in questa ipotesi l’impugnante non pone alcuna questionedi competenza, avendo anzi ottenuto dal giudice che l’ha declinataNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’accoglimento della relativa eccezione. Pertanto, anche in questaipotesi, mancando, nell’impugnazione, la funzione del regolamento dicompetenza, la parte non è legittimata alla sua proposizione e lacensura contro la pronuncia sulle spese va proposta con il mezzoordinario di impugnazione (v., oltre a Cass. Sez. Un., 6/07/2005, n.14205, cit., anche le citate Cass. 20/06/2017, n. 15347 – concernentela statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ. – e Cass. 28/08/2024, n. 23253; v., inoltre, Cass. 5/11/2021, n.32003 e Cass. 21/01/2022, n.1848).2.5. La ricognizione dei mezzi di impugnazione esperibili, nellediverse ipotesi, avverso la statuizione sulle spese contenuta nelprovvedimento dichiarativo di incompetenza, sulla base dei criteriaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di ritenere chel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per censurare l’omessaliquidazione delle spese da parte del Tribunale ravennate, dichiaratositerritorialmente incompetente sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],era originariamente ammissibile.Nella vicenda in esame, infatti, si integrava proprio la seconda delledue ipotesi in cui la pronuncia sulle spese (nella specie, l’omessaliquidazione) contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenzapuò essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previstoper le sentenze del giudice che si è dichiarato incompetente.La Corte d’appello di Bologna, dunque, non avrebbe potuto definireimmediatamente il giudizio con una sentenza di inammissibilitàdell’appello, condannando l’appellante alla refusione delle spese infavore dell’appellato, dovendo piuttosto valutare se sussistessero lecondizioni per delibare il merito del gravame.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20262.6. Tra queste condizioni si poneva quella, negativa, dellamancata proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’istanza diregolamento di competenza avverso la statuizione con cui il giudiceravennate aveva declinato la propria competenza.La citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti,nell’individuare le due ipotesi sopra illustrate in cui la statuizione sullespese contenuta in una sentenza di incompetenza può essereimpugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le decisionidel giudice che si è dichiarato incompetente, ha evidenziato che nellaseconda ipotesi (ovverosia, nel caso in cui la censura contro ladecisione sulle spese sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sullaquestione di competenza) può accadere che l’impugnazione ordinariacon cui è veicolata questa censura venga preceduta o seguitadall’istanza di regolamento di competenza proposto dalla partesoccombente sulla stessa questione.Questa evenienza non incide sulla legittimazione della partevittoriosa sulla questione di competenza che intenda dolersi dellastatuizione sulle spese, in quanto, non essendo consentito nelprocedimento per regolamento di competenza il ricorso incidentale,(arg. ex art. 47 cod. proc. civ.), l’impugnazione della sola pronunciasulle spese (non solo allorché venga proposta per prima, ma anchequando segua l’istanza di regolamento di competenza) non può cheessere veicolata attraverso il mezzo ordinario: pertanto la proposizionedell’istanza di regolamento ad opera della parte soccombente sullaquestione di competenza non incide sull’ammissibilitàdell’impugnazione ordinaria ad opera della controparte avverso la solastatuizione sulle spese.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/20262.7. L’evenienza in esame, se non incide sulla legittimazione dellaparte, incide però sui poteri del giudice investito ammissibilmente delladetta impugnazione ordinaria: infatti, poiché il regolamento dicompetenza proposto preventivamente o successivamente dallacontroparte investe necessariamente, come si è detto, anche lapronuncia consequenziale sulle spese, il giudizio di impugnazioneordinaria avverso tale pronuncia non può essere deciso prima delregolamento di competenza, dato che l’eventuale accoglimentodell’istanza di controparte comporterebbe la cassazione anche dellapronuncia sulle spese, onde verrebbe a mancare l’oggetto dellaimpugnazione ordinaria (così Cass., Sez. Un., 6/7/2005, n. 14205, cit.,par.5.6. dei Motivi della decisione).In tale evenienza (doppia impugnazione, ordinaria e conregolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo diincompetenza con pronuncia sulle spese processuali, il giudicedell’impugnazione ordinaria, se non può dichiararne l’inammissibilità(essendo la parte impugnante pienamente legittimata a proporre ilmezzo ordinario di gravame), non può neppure delibarne il merito: egli,stante il carattere pregiudicante della pronuncia sul regolamento dicompetenza, deve piuttosto sospendere il giudizio, in attesa delprovvedimento regolatorio della competenza da parte della Corte dicassazione, il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, travolgerebbeanche la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudiceche si è erroneamente dichiarato incompetente.2.8. Nel caso in esame, l’evenienza della doppia impugnazione siè effettivamente verificata, in quanto all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zauli avverso l’omessa liquidazione delle spese si è accompagnatal’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026soccombente sulla relativa questione. Esclusa, dunque,l’inammissibilità dell’appello, non sussistevano peraltro neppure lecondizioni per esaminarlo nel merito, sicché correttamente la Cortefelsinea ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione diquello di legittimità funzionale a regolare la competenza.2.9. In relazione all’ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e conregolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo diincompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguentesospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di impugnazioneordinaria sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul regolamentodi competenza, occorre tuttavia chiarire quali conseguenze siproducono in seguito alla definizione del procedimento “pregiudicante”con accoglimento dell’istanza di regolamento.Al riguardo non è dubbio che – come già si è detto – la pronunciadi accoglimento del regolamento necessario di competenza avverso lapronuncia dichiarativa della incompetenza del giudice adìto comportala caducazione non solo della declaratoria di incompetenza ma anchedella statuizione sulle spese emanata dal giudice dichiaratosiincompetente (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi delladecisione; cfr., inoltre Cass. 12/08/2011, n. 17228; Cass. 25/08/2015,n. 17130).A sua volta, la caducazione del provvedimento dichiarativo diincompetenza, in entrambi i capi in cui è articolato (quello principalesulla competenza e quello accessorio sulle spese) implica lacaducazione dell’impugnazione ordinaria proposta avverso il capo dellespese: ciò, in ragione, da un lato, del sopravvenuto venir menodell’oggetto di tale impugnazione (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005,par.5.6 dei Motivi della decisione), dall’altro, degli effetti dellaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026cassazione ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., i quali siestendono, oltre che ai provvedimenti, anche gli atti di parte dipendentidal provvedimento cassato, e dunque anche all’atto di impugnazioneproposto contro la sola statuizione sulle spese, ormai cassatadall’accoglimento dell’istanza di regolamento proposta da controparte.Il giudice dell’impugnazione ordinaria proposta contro la solastatuizione sulle spese contenuta nel provvedimento erroneamentedichiarativo di incompetenza, in caso di riassunzione del giudizio dopola cessazione della causa di sospensione necessaria, non può nédichiararne l’inammissibilità originaria (essendo la parteoriginariamente legittimata a proporre tale impugnazione e nonessendo sopravvenuto il venir meno delle condizionidell’impugnazione), né delibarlo nel merito, dovendosi limitare a dareeffetto della cassazione del provvedimento che ne costituiva l’oggetto.2.10. Nella vicenda in esame, l’istanza di regolamento dicompetenza proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dalla Corte dicassazione con ordinanza 9 giugno 2020, n.10936, con cui è statadichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, con condanna diGiovanni Zauli e degli altri resistenti alle spese del procedimento.Questo accoglimento ha comportato la completa caducazionedell’ordinanza del 7 agosto 2018 del Tribunale ravennate, non solo inrelazione al capo dichiarativo dell’incompetenza territoriale, ma anchein relazione al capo (negativo) sulle spese.Per effetto della cassazione dell’ordinanza, poi, si è verificato, perle ragioni sopra evidenziate, il venir meno dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], diretto a criticare l’omessa liquidazione delle spese, persopravvenuta mancanza dell’oggetto di tale impugnazione.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Non è dunque censurabile, sotto tale aspetto, la pronuncia dellaCorte felsinea, la quale, in seguito alla riassunzione del giudizio daparte di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato «nulla doversi provvedere», con ciòprendendo atto degli effetti della cassazione dell’ordinanza diincompetenza comprensiva dell’omessa liquidazione delle speseemessa dal primo giudice e, in tal modo, tenendo conto delleimplicazioni della regola di cui all’art. 336 , secondo comma, cod. proc.civ., pur non citandola espressamente.Regola che viene in rilievo, giacché le vicende del giudizio sulregolamento pregiudicante e quelle del giudizio d’appello, pur inerendoa procedimenti giurisdizionali formalmente distinti, riguardano sotto ilprofilo dell’azione esercitata lo stesso giudizio, quantunque scissosidopo la decisione declinatoria della competenza in due distintiprocedimenti di impugnazione.2.11. Resta da considerare se, in ipotesi di doppia impugnazione(ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimentodichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e diconseguente “caducazione” della prima a seguito di accoglimento dellaseconda (comportante la cassazione non solo della statuizione diincompetenza ma anche di quella accessoria sulle spese), il giudicedell’impugnazione ordinaria, in seguito a riassunzione dopo la debitasospensione ex art.295 cod. proc, civ., nel definire il giudizio con unasentenza correttamente intesa a dare atto degli effetti di cui all’art.336,secondo comma, cod. proc. civ., sia tenuto a regolare le relative spese(in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) o se su diesse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizioriassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avutoriguardo al complessivo esito del giudizio.Numero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026Per la soluzione della questione – che non consta essere mai stataaffrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte –occorre muovere dal principio (questo, invece, reiteratamenteaffermato, tanto da costituire ius receptum) – secondo il quale, se, daun lato, il regolamento necessario di competenza comporta ladevoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capoconcernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere diimpugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fineun giudizio ordinario, ammissibile soltanto qualora la censura riguardiesclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la partevittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione,dall’altro lato, qualora il regolamento sia accolto e il giudizio debbaproseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la Corte dilegittimità deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, aisensi dell’art. 91, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fasesvoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetentedeve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, salval’ipotesi della mancata riassunzione, nel qual caso le spese, ai sensidell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle partiche le hanno anticipate (cfr., oltre alla citata Cass., Sez. Un., n.14205/2005, Cass. 9/05/2007, n. 10636 e Cass. 18/06/2008, n.16552).Questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguito dellaproposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il giudiziodavanti al giudice adìto non può ritenersi concluso e gli atti che sonostati compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza (poicaducata) sono rilevanti anche per l’ulteriore corso di esso; pertanto,non sarebbe corretto pronunciare sulle spese inerenti ai detti atti primaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026della conclusione del grado e, quindi, prima dell’individuazione dellaparte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale (cosi, intermini, Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi delladecisione).2.12. Ritiene il Collegio che il suddetto principio, avuto riguardo alsuo fondamento, non possa essere predicato anche in relazione allespese del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizioneaccessoria sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza.Infatti, pur venendo in considerazione una fase processualemeramente incidentale (per di più temporaneamente “paralizzata” dalcarattere pregiudicante della decisione sull’istanza di regolamento esuccessivamente “caducata” dalla pronuncia di accoglimento dellostesso) che si inserisce nell’ambito di un giudizio destinato a riprenderedinanzi al medesimo giudice di primo grado, tuttavia gli atti di questafase, diversamente da quelli compiuti dalle parti sino alla pronuncia diincompetenza, non sono atti del giudizio di primo grado aventirilevanza per l’ulteriore corso di esso, ma sono atti che non assumonoalcun rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente, conriferimento alla pronuncia finale.2.13. Esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazioneordinaria avverso la statuizione sulle spese, del regime applicabile agliincompetenza, aventi rilevanza nel prosieguo di tale giudizio dopo lacassazione dell’ordinanza medesima, resta dunque applicabile la regolagenerale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice delmerito di provvedere, con la sentenza che chiude il processo dinanzi alui – ed a prescindere dal contenuto di questa decisione – allaNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza, salvo cheritenga sussistenti ragioni di parziale o totale compensazione.Peraltro, in una fattispecie come quella in esame, la caducazionedella declinatoria di competenza e la declaratoria della competenza delgiudice adìto da parte della Corte di Cassazione, con consequenzialeprovvedimento per la prosecuzione del giudizio davanti al detto giudiceai sensi dell’art. 49 cod. proc. civ., non tocca il giudizio a suo tempointrodotto sulle spese o, come nel caso, sull’omessa pronuncia sullespese. Questo giudizio, stante il ricordato rapporto di dipendenza perpregiudizialità, per proseguire deve essere oggetto di riassunzione aisensi dell’art. 297 cod. proc. civ. e, ferma la sua sorte nei sensi sopraprecisati, analogamente vede attribuito al giudice dell’impugnazionedella statuizione sulle spese il potere di decidere sulle spese del giudiziosvoltosi davanti a sé a seguito dell’applicazione dell’art. 336, primocomma, cod. proc. civ.. È questo giudice, come giudice che definisce ilgiudizio davanti a sé, che deve provvedere sulle spese di tale giudizio,cioè su quelle relative all’appello.D’altra parte, la diversa soluzione affermata dalla Corte territorialeè priva di qualsiasi base normativa, atteso che, in presenza di unapronuncia che in sostanza si risolve in una rilevazionedell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per il venir menodel suo oggetto, nessuna norma consente al giudice d’appello dirimettere le parti, per la decisione sulle spese del giudizio diimpugnazione, davanti al giudice di primo grado che la Corte dicassazione ha dichiarato competente.Va, dunque ribadito, conclusivamente, che – esclusa l’estensione,agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizionesulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza, del regimeNumero registro generale 21741/2021Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 8354/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sinoalla predetta ordinanza – assume rilievo assorbente, in tale fattispecie,il disposto generale dell’art. 91 cod. proc. civ., il quale impone algiudice che chiude il processo davanti a sé (come avvenuto nel caso inesame) di provvedere sulle spese.3. Il ricorso va dunque accolto, nei sensi di cui in motivazione, e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello diBologna, in diversa composizione, che provvederà al regolamento dellespese del giudizio di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] inconfronto di [OSCURATO:PERSONA], in conformità agli enunciati principi,provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris