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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 22842/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 4 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica e di prova della penale responsabilità in relazione all'individuazione dell'autore del reato, oltre ad essere evocativi di non consentite censure in fatto con sollecitazione ad una rivisitazione nel merito, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con la complessità del ragionamento probatorio della Corte territoriale, per come integrato dalle condivise argomentazioni del primo giudice, censura vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 4 e 5 sulla violenza esercitata per vincere la resistenza della p.o. alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del teste oculare; pag. 4 sull'errore materiale dei verbalizzanti nell'indicazione della foto, non solo alla luce della sottoscrizione apposta e della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni confermative, ma anche in ragione della descrizione, corrispondente a quella dell'imputato, resa dalla p.o. precedentemente all'individuazione); vista la memoria difensiva pervenuta via pec in data 15/03/2023 con la quale si ribadisce quanto già dedotto con i motivi di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 8 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri, pronunciata in data 4 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica e di prova della penale responsabilità in relazione all'individuazione dell'autore del reato, oltre ad essere evocativi di non consentite censure in fatto con sollecitazione ad una rivisitazione nel merito, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con la complessità del ragionamento probatorio della Corte territoriale, per come integrato dalle condivise argomentazioni del primo giudice, censura vizi motivazionali e supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 4 e 5 sulla violenza esercitata per vincere la resistenza della p.o. alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del teste oculare; pag. 4 sull'errore materiale dei verbalizzanti nell'indicazione della foto, non solo alla luce della sottoscrizione apposta e della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni confermative, ma anche in ragione della descrizione, corrispondente a quella dell'imputato, resa dalla p.o. precedentemente all'individuazione); vista la memoria difensiva pervenuta via pec in data 15/03/2023 con la quale si ribadisce quanto già dedotto con i motivi di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 ma
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