CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 9051/2017 proposto da: Comune di Broni, Comune di Stradella, [OSCURATO:PERSONA] di Broni e Stradella, domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa (dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]/ L-11-12 TA cLLA A, ti \Thr4 t Eli A. - controricorrente - sentenza la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3783/2016 depositata il 12/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/202 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Broni, il Comune di Stradella e l'omonima associazione ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano, rigettandone il gravame, ha confermato, come già il giudice di primo grado che aveva respinto la relativa opposizione, il decreto ingiuntivo loro notificato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] al fine del recupero del finanziamento regionale concesso in vista della realizzazione di un progetto informatico avente ad oggetto la comunicazione telematica tra gli enti locali. Il giudice distrettuale si è indotto a ciò verificando che il bando di gara, a mezzo del quale gli appellanti avevano conferito incarico a terzi di procedere alla realizzazione del progetto, ancorché per il valore complessivo dell'appalto dovesse esservi soggetto, non era stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea; e di conseguenza ha ritenuto legittima la revoca del finanziamento operata dalla Regione, riconoscendo in ciò una irregolarità attuativa abilitante l'ente finanziatore, a mente dell'art. 14 del bando da esso predisposto per la concessione della provvidenza, all'adozione delle idonee procedure di recupero. Il mezzo ora proposto dai soccombenti in appello si vale di tre motivi di ricorso, seguiti da memoria e resistiti dalla Regione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt, 102, comma 1 e 103, comma 1, Cost.La Corte d'Appello legittimando il recupero della contribuzione in base alla norma contenuta nell'art. 14 del bando regionale avrebbe travalicato i limiti di giurisdizione dell'AGO perché aveva applicato la norma in parola non ad una violazione originaria del bando, ma ad RG 9051/17 Comune di Bronì-[OSCURATO:PERSONA] una fattispecie riguardante le modalità di esecuzione della convenzione successivamente stipulata con il privato per la realizzazione del progetto. 3. Il motivo è affetto da una duplice ragione di inammissibilità. Esso, inizialmente, reitera, senza variazioni di sorta, il medesimo argomento già sottoposto al vaglio del decidente di merito e da questo disatteso rigettando tutte le ragioni di gravame e, tra queste, anche quella di che trattasi, affermando che «il giudice di primo grado non ha ecceduto i poteri concessi alla competenza ordinaria essendosi limitato a valutare la legittimità della pretesa restitutoria azionata con il decreto ingiuntivo». L'affermazione a, prima vista, potrebbe essere venata di apoditticità, ma la sentenza nel respingere l'appello ha, tra l'altro, addotto, a sostegno della legittimità dell'operato della Regione - a margine della rilevata irregolarità procedurale consistita nella mancata adozione dell'evidenza pubblica - la considerazione che «tale inosservanza è stata correttamente qualificata da parte dell'Autorità di Vigilanza e della Regione [OSCURATO:PERSONA] come "irregolarità attuativa" nella realizzazione del progetto, che, ai sensi dell'art. 14 del bando, determina la revoca del finanziamento in quanto non sono state rispettate le regole di trasparenza che, a prescindere dal contenuto specifico del bando di gara indetto dalla Regione e dalla convenzione tra detto ente e l'Associazione aggiudicataria, devono regolare sempre e comunque il corretto svolgimento delle procedure di selezione del soggetto esterno scelto per l'esecuzione del progetto». Così motivando la Corte d'Appello, rafforzando l'affermazione iniziale, ha pure implicitamente ritenuto sindacabile dal giudice ordinario la fase del procedimento successiva all'aggiudicazione del finanziamento, atteso che il bando regionale conferendo alla Regione e all'Autorità di Vigilanza la potestà di rilevare le "irregolarità attuative", pure riconosceva, nella cornice segnata dal diritto p rfetto RG 9051/17 Comune di Broni-[OSCURATO:PERSONA] delle amministrazioni aggiudicatarie - che è il fondamento su cui, nella materia, si radica la giurisdizione dell'AGO (Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15867) -, il potere del giudice ordinario di conoscere delle "irregolarià attuative" che si fossero materializzate nelle fasi del procedimento successiva alle assegnazione dei fondi. Dunque, di fronte a questo quadro decisionale, la doglianza in disamina si limita a reiterare nuovamente il medesimo argomento già disatteso dalla Corte d'Appello e viene meno perciò al precetto della specificità del motivo di cassazione. 4. Precetto che, per vero, viene ignorato dai ricorrenti anche sotto un diverso profilo, giacché, reiterando supinamente l'argomento di che trattasi, essi omettono di sviluppare qualsiasi confronto critico con le ragioni della decisione e non spiegano perché, nel riannodarsi ad un insegnamento di diritto che rivendica all'autorità del giudice ordinario il governo delle controversie sulla revoca di una pubblica sovvenzione «qualora la revoca sia stata disposta per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto» (Cass., Sez. U, 11/07/2014, 15941), il dictum impugnato sarebbe in contrasto e violerebbe le rubricate norme di diritto. E ciò priva nuovamente il motivo del requisito della specificità precludendone, prim'ancora di poterne giudicare la fondatezza, la conoscibilità da parte di questa Corte. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1322 e 1372 cod. civ. La Corte d'Appello, legittimando il recupero della contribuzione in base alla norma contenuta nell'art. 14 del bando regionale, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la norma al rapporto privatistico costituito con l'impresa affidataria dell'opera, sebbene essa non fosse contenuta nella relativa convenzione e non fosse da queste neppure richiamata, avrebbe omesso di valutare se la condotta degli RG 9051/17 Comune di Broni-[OSCURATO:PERSONA] Estensore C rulli aggiudicatari costituisse inadempimento degli obblighi assunti nella convenzione con la Regione, alla luce del fatto che non erano da questa in alcun modo specificate le modalità di conferimento dell'incarico operativo, e avrebbe contraddittoriamente ritenuto sussistente le irregolarità sanzionate dalla Regione, sebbene né il bando né la convenzione prevedessero le modalità per il conferimento dell'incarico. 7. Benché articolato sotto una triplice angolazione, il motivo lamenta in buona sostanza che la Corte d'Appello avrebbe sanzionato l'operato degli aggiudicatari, giudicando legittima la revoca del finanziamento disposta dalla Regione per inosservanza, tra l'altro, delle modalità di attuazione del progetto, malgrado né il bando di gara regionale né la convenzione stipulata con la Regione stabilissero al riguardo alcunché. 8. Così "ricucita" la doglianza si presta ad una rapida smentita, per tre ordini di ragioni che ne rimarcano l'inammissibilità. Si ricorderà, per vero, - ed é un dato di fatto incontestato - che il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, avevano divisato la legittimità dell'operato della Regione sul presupposto che il bando di gara, all'art. 14, prevedesse la revocabilità del contributo qualora fossero rilevate in sede di controllo o ex post, tra l'altro, "irregolarità attuative" ed avevano, in ragione di ciò, dato atto della sussistenza nella specie di tali "irregolarità attuative", poiché, tra l'altro, nel successivo conferimento dell'incarico per dare attuazione al progetto, il relativo bando, ancorché per il suo valore l'appalto vi fosse soggetto, non era stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. In ciò, a ben vedere, si esplicita un accertamento di fatto, dato che entrambi i decidenti di merito hanno individuato nell'omissione dell'evidenza pubblica una "irregolarità attuativa, che non si presta a rivisitazioni in questa sede per i noti limiti cui va incontro lo scrutinio di legittimità. RG 9051/17 Comune di Broni-[OSCURATO:PERSONA] Estensore ns. rulli Ed è questa la prima ragione di inammissibilità. Non va tuttavia trascurato che la doglianza si limita a reiterare - come si apprende dalla narrativa in fatto del giudice d'appello - argomenti già sviluppati avanti a quel decidente e da esso disattesi, di modo che ancora una volta va rilevato il difetto di specificità che infirma il vizio denunciato. ,[OSCURATO:PERSONA] far ciò, inoltre, il ricorrente non tiene in alcun odo le ragioni della decisione e, di contro, al chiaro rilievo dei giudici di merito e, segnatamente, del giudice gravato, che le "irregolarità attuative" sono state riscontrate nella mancata adozione della procedura dell'evidenza pubblica, le ricorrenti insistono inconclusivamente nelle loro iniziali postulazioni, senza alcun confronto critico con gli argomenti che hanno indotto anche il giudice d'appello a confutarne la fondatezza, in tal modo contravvenendo nuovamente al principio della specificità del ricorso per cassazione. 9. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli art. 3, comma 7 e 122, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La Corte d'Appello avrebbe ritenuto legittima la revoca della contribuzione a suo tempo accordata dalla Regione sulla base di due "irregolarità attuative" addebitatat agli aggiudicatari e consistenti nell'aver utilizzato, per la ricerca del contraente a cui affidare la realizzazione del progetto, la disciplina dell'appalto di lavori piuttosto che quella dell'appalto dei servizi - e ciò senza rendere al riguardo alcuna motivazione - e nell'aver predisposto a questo fine un bando in cui si disponeva che l'aggiudicatario si sarebbe accollata una parte dei costi, modalità di conferimento non vietata dalla legge, rispetto alla quale la Corte decidente si era astenuta dall'esaminare il contenuto e le finalità dell'operazione. In ogni caso nel disporre nei riferiti termini la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare la rilevanza e la gravità dei fatti posti a fondamento della revoca non considerando talune circostanze in tal senso significative l gatk ad RG 9051/17 Comune di Broni-[OSCURATO:PERSONA] arulli aspetti di fatto o ad aspetti che rendevono comunque commendevole la realizzazione dell'opera. 10. Il motivo nelle prime due allegazioni si espone, da subito, ad un giudizio di immediata inammissibilità. La Corte d'Appello, è vero che ha pure evidenziato i profili in questione, ma ha ritenuto legittima la revoca non già e non solo per quanto con essi lumeggiato, ma, segnatamente, perché, siccome il valore della commessa eccedeva i limiti in ragione dei quali secondo il diritto unionale e secondo il diritto interno era necessario adottare la procedura dell'evidenza pubblica, nella specie il bando non era stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. Entrambe le allegazioni insistono su profili che non esauriscono la totalità delle rationes decidendi enunciate dalla sentenza e, dunque, sul punto, il motivo, secondo quel che si insegna abitualmente, non è accompagnato da un idoneo interesse impugnatorio. La terza allegazione si sottrae parimenti al vaglio pure qui richiesto per la preclusione risultante dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., ricorrendo nella specie l'ipotesi della doppia conforme. 11. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 9051/17 Comune di Broni-[OSCURATO:PERSONA] rulli Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella c