CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 32895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12255-2018 proposto da: I.N.A.P.P. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (già I.S.F.O.L. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12255/2018 Cron. Rep. Ud.07/11/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5568/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2018 R.G.N. 2647/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 31 gennaio 2018, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma - che sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ISFOL (oggi [OSCURATO:PERSONA] per l’Analisi delle [OSCURATO:PERSONA] - INAPP), avente ad oggetto la declaratoria della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in successione dal 15.10.2004 fino all’assunzione e tempo determinato per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2013, la conversione del rapporto a tempo indeterminato con la qualifica ed il trattamento economico di collaboratore amministrativo di 7° livello CCNL per il comparto Enti di Ricerca ed il diritto alla stabilizzazione, rigettata la richiesta di conversione ed escludendola sussistenza dei presupposti per la stabilizzazione riconosceva la natura subordinata del rapporto intercorso e le differenze retributive da parametrare all’inquadramento richiesto a decorrere soltanto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’ISFOL – disattendeva l’eccezione di prescrizione, riconoscendo al 15.10.2014 il diritto alle differenze retributive come parametrate dal primo giudice e confermava per il resto la pronunzia di primo grado; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la subordinazione, inapplicabile la conversione stante la natura pubblica del rapporto e dovute, ex art. 2126 c.c., le differenze retributive ragguagliate al trattamento del collaboratore amministrativo di 7° livello a decorrere sin dalla data di stipula del primo contratto di collaborazione dichiarato illegittimo e come tale sottratto alla prescrizione in quanto contesto contrattuale inidoneo a consentire alla Lelli di far valere i propri diritti; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INAPP con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Lelli; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica della qualificazione del rapporto operata dalla Corte territoriale, asserendo trattarsi di effettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, 1325 e 1362 c.c., l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale la disconosciuta rilevanza interpretativa della volontà negoziale espressa in sede di stipula dei successivi contratti e riflessa nel “nomen iuris” utilizzato; - che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente deduce, quale conseguenza della sostenuta fondatezza dei motivi che precedono, l’illegittimità della statuizione di cui all’impugnata sentenza relativa alla condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive; - che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7, d.lgs. n. 165/2001, 1325 e 1362 c.c., 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001, l’Istituto ricorrente, in via subordinata ovvero anche in caso di rigetto del primo e del secondo motivo del presente ricorso, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale circa la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle differenze retributiva a titolo risarcitorio nei limiti dell’art. 2126 c.c. non avendo mai proposto una domanda in tal senso ma la diversa domanda di conversione con riconoscimento a questa stregua delle relative differenze retributive; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili in base all’orientamento consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 26033/2020, Cass. n. 3340/2019, Cass.n. 640//2019) secondo cui il vizio qui denunciato di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, quale qui si ravvisa, di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale in vigore; - che parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo prospettato quale mera conseguenza dell’accoglimento dei primi due; - che non diversamente è a dirsi per il quarto motivo anch’esso prospettato solo in via subordinata; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i