CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2019
Cassazione n. 15460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto a partire al 4 febbraio 2025, della misuraalternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, conconseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per averelo stesso, anche in costanza di applicazione di detta misura la cui esecuzione erainiziata il 14 dicembre 2022, fattivamente partecipato all'attività di narcotrafficoper la quale è stato raggiunto, il 24 ottobre 2025, da ordinanza di custodiacautelare in carcere.2. Premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare— in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n.legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazionedella legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma,piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto,ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazionecommessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con laprosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019,Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789);3. [OSCURATO:PERSONA] che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di uncomportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificarelogicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli.Il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e daglieffetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sulpresupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dalriflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidatoall'autorità giudiziaria. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, èchiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essisiano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirnel'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica delrecupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv.248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706);4. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revocadell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsieventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attentadisamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogniautomatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmenteritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, dirisocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioniimposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha datoluogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859;Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844);5. Ricordato che, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, conla sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimocomma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca delprovvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamentoincompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti— ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca dellamisura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancorada espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre inconsiderazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e delcomportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento;6. Rilevato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza hapertinentemente osservato che le circostanze emerse nell'ambito delprocedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da titolo custodiale sianosintomatiche di mancata adesione, quanto meno a partire dalla consumazione delprimo reato commesso in costanza di applicazione dell’affidamento, all'iniziativarisocializzante e di indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, del tuttoincompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, eche da ciò deve necessariamente discendere, tenuto conto anche della durata dellamisura alternativa e del carico di prescrizioni che, in concreto, la connotavano, ilcarattere retroattivo della revoca;7. Rilevato che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo e coerente,il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata su una letturariduttiva di comportamenti che, per come accertati dal giudice della cautela,appaiono espressivi di propensione criminale, tale da fondare senz'altro il giudizioformulato dal Tribunale di sorveglianza;8. Rilevato che incensurabile appare, dunque, la decisione impugnata nellaparte in cui reputa grave il comportamento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], tale daminare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto,assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa;9. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente