CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 24/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 18/1/2019, assolveva l'imputato dal reato di falso in assegno perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e determinava la pena per i residui addebiti di ricettazione e truffa nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Vurro, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per i delitti di ricettazione e truffa nonché al diniego delle attenuanti generiche e alla sussistenza della recidiva. 3. Le doglianze di cui al primo e secondo motivo che concernono la responsabilità dell'imputato per i delitti ex artt. 648 e 640 cod.pen. sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto riproducono le censure svolte in sede d'appello e disattese dai giudici territoriali con ampia motivazione priva di criticità giustificative. Infatti, la sentenza impugnata ( pag. 9) ha rimarcato che la consulenza grafologica espletata ha consentito di accertare che il Vurro aveva proceduto al riempimento di entrambi gli assegni di provenienza furtiva, negoziati presso la BCC di Stanzano e Villesse, Filiale di Trieste, con i dati relativi all'importo e al beneficiario, sottoscrivendo -altresì- la girata all'incasso di uno dei titoli. Ha persuasivamente confutato la tesi secondo cui l'assegno fosse stato ricevuto in pagamento di prestazioni lavorative in nero e correttamente argomentato la sussistenza degli estremi costitutivi di entrambi i reati contestati. 3.1 Analogamente i giudici d'appello hanno espresso un motivato giudizio di ingravescente pericolosità del ricorrente a fondamento della ritenuta sussistenza della recidiva ed hanno analiticamente valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., escludendo la loro attitudine a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria. La difesa sollecita, dunque, una rivalutazione del merito della regiudicanda, preclusa in questa sede a fronte di un apparato giustificativo della sentenza impugnata immune dai vizi adombrati. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore