CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parti;4' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in -elazione al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, e ha dichiarato inammissibili per rinuncia i motivi di impugnazione diversi dalla riduzione della pena che, decidendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato. Ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Pavia per i reati di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo A), e 81 cpv., 110, 56, 624-bis, cod. pen. (capo B). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono le medesime doglianze con cui deducono erronea applicazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati ascritti; lamenta che non sia stata ritenuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; deducono violazione di legge nonché vizio di motivazione per non essere stato riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; sotto il profilo della violazione di legge, lamentano la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Decolombo lamenta che il fatto di cui al capo A) non sia stato qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Tutti i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore