CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 14352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21243-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente– F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 avverso la sentenza n. 712/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 7374/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione con il quale si chiedeva il pagamento dell’imposta di registro su atti giudiziari in relazione a lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di esaminare le doglianze del contribuente circa l’omessa compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo per il tramite del servizio postale; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 1.4. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 1.5. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 1.5. secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 29642/2019, 15315/2014) in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione; 1.6. ne consegue l’infondatezza della censura del ricorrente circa l’omessa compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo, effettuata dall’Ufficio finanziario per il tramite del servizio postale; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 2.1. con il secondo motivo mezzo è denunciata violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto qualificabile come delega l’ordine di servizio prodotto dall’Ufficio in relazione alla doglianza, sollevata dal ricorrente, circa l’omessa sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di soggetto validamente a ciò delegato; 2.2. la censura va parimenti disattesa; 2.3. questa Corte ha già affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni e realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante; 2.4. da ciò consegue che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. nn. 28850/2019, 11013/2019); 2.5. questa Corte ha anche precisato che la delega di firma non solo non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, ma neppure la durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr. Cass. n. 8814/2019); 2.6. di questi principi il giudice d'appello ha dunque fatto buon governo dei suddetti principi avendo l'Amministrazione prodotto la relativa delega di firma rilasciata in favore del <<[OSCURATO:PERSONA] gestione e controllo atti>> (firmatario dell’avviso di liquidazione) da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate in materia di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari, rilevando altresì F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 come non fosse oggetto di contestazione <<la provenienza dell’atto dall’ufficio competente>> o la <<appartenenza del firmatario delegato al suddetto ufficio o l’usurpazione del potere richiesto>>; 2.7. anche la doglianza circa la mancata appartenenza alla carriera direttiva del delegante o del delegato risulta infondata; 2.8. quanto alla applicazione dell'art. 4 secondo comma del d.lgs. 165/2001, in base al quale solo ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, deve rilevarsi che per questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento non è una delega di funzioni, da attribuire solo ad un dirigente, ma solo una delega di firma (cfr. Cass. n. 8814/2019); 2.9. in caso di delega di <<firma>> l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze (cfr. Cass. n. 6113/2005); 2.10 il delegato alla firma agisce semplicemente come longa manus del delegante e, quindi, in qualità di mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza, mentre l'atto di delegazione della competenza ha rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime dell’imputazione dell'atto; 2.11. nella specie, come dianzi illustrato, l'Agenzia delle entrate ha prodotto in giudizio l'atto di delega a firma, del Direttore provinciale, relativamente agli avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro come quello impugnato nella presente sede; 2.12. trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non era necessario dunque che il firmatario ricoprisse il ruolo di dirigente, essendo, comunque, l'atto delegato, quindi l'avviso di accertamento, riconducibile al delegante; 3.1. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 7 L. n. 212/2000, art. 112 c.p.c., art. 36 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo in quanto contenente F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 l’indicazione del provvedimento tassato e la relativa imposta, senza l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano generato la pretesa impositiva; 3.2. la censura è inammissibile in difetto di trascrizione o di allegazione dell’atto impositivo al ricorso atteso che è inammissibile, per difetto di specificità, sancito dall’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione (cfr. Cass. nn. 28570/2019, 2928/2015); 4.1. con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 20 e 37 DPR n. 131/1986, artt. 115-116 c.p.c.) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto correttamente applicata l’imposta di registro sull’importo costituito dalla somma algebrica delle condanne al pagamento emesso nei confronti delle parti del lodo arbitrale, e non sui singoli importi relativi alle distinte condanne al pagamento (come riportato nella sentenza impugnata <<il lodo assoggettato a tassazione, in relazione alle contrapposte domande principale e riconvenzionale, aveva accertato la sussistenza del credito del contribuente per € 650.000,00 ... nei confronti della controparte [OSCURATO:SOCIETA] e del credito di quest’ultima per € 300.000,00 ... nei confronti del contribuente; conseguentemente aveva condannato il contribuente a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. € 300.000,00 e quest’ultima a pagare al contribuente per € 650.000,00>>); 4.2. la censura va disattesa in quanto ai sensi dell’art. 57 DPR n. 131/1986 sussiste solidarietà di tutte le parti del giudizio, verso l'amministrazione, per il pagamento della tassa di registro riguardo alla sentenza sottoposta a tassazione ed ai fini dell’applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 per il pagamento dell’imposta di registro sulle sentenze aventi natura patrimoniale, ai fini della responsabilità solidale delle <<parti in causa>>, è del tutto irrilevante che si tratti di parte attrice o convenuta o che la parte sia risultata soccombente o vittoriosa nel giudizio; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21243/2016 Numero sezionale 1503/2022 Numero di raccolta generale 14352/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto; 6. nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate stante la mancanza di attività difensiva da parte di quest’ultima P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c