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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21283/2023

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a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20781-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V iale [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1136/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 25/02/2010 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché altri soggetti ignoti, eredi di tale sig. [OSCURATO:PERSONA], citati per pubblici proclami, quali proprietari di un fabbricato rurale sito in Alcamo, c.da [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare l’avvenuto riconoscimento dell’acquisto della proprietà esclusiva di tale fabbricato rurale per intervenuta usucapione, per aver gli attori posseduto il bene pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni.

2. Nel corso del procedimento di primo grado, nel quale i convenuti rimanevano contumaci, intervenivano in giudizio le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo il relativo possesso ad usucapionem del medesimo immobile rivendicato dai sigg.ri Lucchese e chiedendone il rilascio a loro favore.

Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -3-

3. Con sentenza n. 609/2014, il Tribunale di Trapani rigettava la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda delle intervenute, dichiarava il loro acquisto per usucapione del fabbricato rurale.

4. Gli attori soccombenti appellavano la decisione avanti la Corte di Appello di Palermo nei soli confronti delle intervenute sorelle Siragusa, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze probatorie che avevano condotto il primo giudice a riconoscere la maturata usucapione dell’immobile a loro favore.

5. Con sentenza n. 1136/2017 pubblicata il 14/06/2017,l a Corte di Appello di Palermo – nella resistenza delle convenute Camilla e [OSCURATO:PERSONA] -rigettava il gravame e confermava la decisione impugnata.

6. Avverso la decisione della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di censura.

7. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone contestualmente ricorso incidentale subordinato, articolando un unico motivo di impugnazione.

8. Non ha svolto difese in questa sede [OSCURATO:PERSONA].

9. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 292 c.p.c. per non aver le sigg.re Siragusa provveduto alla notifica del proprio atto di intervento, contenente domanda riconvenzionale, ai convenuti rimasti contumaci, a garanzia del relativo diritto di difesa e contraddittorio.

Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -4- Sostengono i ricorrenti che, in ossequio al disposto di cui all’art. 292 c.p.c., qualora venga proposta nel corso del giudizio una domanda nuova, come nel caso di specie quella di accertamento di intervenuta usucapione, debba essere disposta la notifica al contumace, con la conseguenza che l’omessa notifica di uno degli atti tassativamente indicati dalla norma codicistica determina una nullità relativa, rilevabile esclusivamente dal contumace.

Aggiungono che l’omessa notifica dell’atto di intervento da parte delle sigg.reSiragusa configurerebbe una nullità relativa laddove i contumaci fossero stati esclusivamente i sigg.ri Anselmo, in quanto soggetti identificati e qualificati, i quali soli avrebbero potuto rilevare la suddetta nullità.

Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, gli originari attori hanno provveduto a citare come convenuti anche soggetti rimasti ignoti, dunque non compiutamente identificati, mediante notifica per pubblici proclami.

La mancata notifica dell’atto di intervento delle sigg.re Siragusa (le quali avrebbero dovuto provvedere a ciò non solo nei confronti dei sigg.ri Anselmo, ma anche nei confronti dei soggetti rimasti ignoti, eredi di [OSCURATO:PERSONA]) si risolverebbe pertanto in una nullità assoluta, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di leggee la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. a seguito della mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo il procedimento in gradi di appello intercorso solamente tra gli originari attori e le intervenute.

Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -5- 3.- Con il terzo motivo viene censura t o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel rigettare il gravame sulla base della ritenuta mancata dimostrazione dell’interversione del possesso del fabbricato rurale in favore degli odierni ricorrenti.

In particolare i ricorrenti criticano la motivaz ione della sentenza nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto, dall’esame delle prove documentali e testimoniali, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia posseduto il fabbricato rurale per cui è causa con l’animus detinendi , anziché con l’ animus possidendi, fino all’anno 1993, a partire dal quale poteva configurarsi l’interversione del possesso, che tuttavia, in base ai dati probatori raccolti, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere.

A detta dei ricorrenti,le risultanze probatorie confuterebbero le conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale. 4.-Con il quarto motivo i ricorrenti censurano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla produzione da parte dei sigg.ri Lucchese della certificazione INPS e della scheda anagrafica professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA], che dimostrerebbe l’inesistenza di rapporti di lavoro con le sigg.re Siragusa relativamente al fondo per cui è causa.

Piuttosto, evidenziano i ricorrenti l’avvenuto possesso pacifico, continuativo ed ininterrotto da parte della famiglia Lucchese del suddetto fondo sin dal 1900, tale per cui i medesimi non avrebbero mai avuto necessità di provar l’interversione del possesso per dimostrare il mutamento del potere di fatto sul bene da detenzione a possesso ad usucapionem.

Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -6- 5.-La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso incidentale, proposto in via subordinat a, formula un unico motivo di doglianza verso la sentenza impugnata, censuratanella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito alle domande proposte con l’appello incidentale, ossia: la richiesta dichiarazione di carenza di interesse in capo agli appellanti sigg.ri Lucchese a proporre il gravame solo avv erso gli intervenuti, non avendolo interposto nei confronti dei convenuti sigg.ri Anselmo, non evocati nel relativo giudizio; la richiesta dichiarazione di difetto di interesse degli appellanti sigg.ri Lucchese ad impugnare la sentenza di primo grado nei soli confronti degli intervenuti.

La ricorrente incidentale, pertanto, chiede alla Suprema Corte, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del gravame principale e, in subordine, l’accoglimento delle domande dalla medesima formulate in sede di appello incidentale.

6. -Il primo motivo è infondato.

L’art. 292 c.p.c., nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni di atti al contumace, contempla le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte.

Costituisce principio assodato, riconosciuto anche dagli stessi ricorrenti, che la mancata notificazione al contumace d i una domanda a lui diretta genera una nullità che può essere fatta valere solo da quest’ultimoe non anche da una delle altre parti del giudizio, essendo la stessa di tipo “relativo” , perchè posta nel suo solo interesse.

Tra le tante decisioni che si sono pronunziate in tal senso si può ricordare Cass. n. 8697/2018 : “ l e comparse contenenti Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -7- domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice” ( conformi , ad esempio, Cass. nn. 7790/2010 e 16101/2003).

I germani Lucchesi difettavano pertanto di interesse a fare valere in luogo dei contumaci tale nullità.

Di nessun pregio appare la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo i quali la nullità si trasformerebbe da “nullità relativa” a “nullità assoluta” – con conseguente loro le gittimazione a rilevare la mancata notifica della domanda riconvenzionale delle sorelle Siragusa – nel caso di omessa notifica ai convenuti chiamati per pubblici proclami.

La notifica per pubblici proclami ha reso il contradditorio integro rispetto agli altri eredi [OSCURATO:PERSONA] non identificati, per cui non vi è ragione di distinguere tra convenuti identificati soggettivamente (i sigg.ri Nicolò, Francesco e [OSCURATO:PERSONA])e convenuti “indeterminati”, avendo gli uni e gli altri assunto la medesima veste di parti rimaste e dichiarate contumaci. 7.-Il secondo motivo è fondato.

I l giudizio di appello è intercorso solo tra i ricorrenti e le intervenute sorelle Siragusa (alle quali sole era stato notificato dai Lucchese l’atto di appello), senza che fossero citati i sigg.ri Francesco, Nicolò e [OSCURATO:PERSONA] e neanche gli eredi di Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -8- [OSCURATO:PERSONA], ai quali la domanda introduttiva era stata notificata per pubblici proclami.

La mancata integrazione del contradditorioex art. 331 c.p.c. ha dunque generato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e la conseguente nullità dell a sentenza del giudice a quo, che va di conseguenza cassata.

Si deve rammentare che il requisito della inscindibilità di cui all’art. 331 c.p.c., che disciplina il contradditorio nella fase di gravame, non è limitato al solo caso in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. n. 1535/2010; Cass.n. 21132/2007), ma in tutti i casi in cui debba ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario processuale, e cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. n. 8790/2019; Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 2859/2016).

È quest’ultimo il caso di specie, nel quale l’intervento volontarioex art. 105 c.p.c. delle sorelle Siragusa ha generato un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello (Cass. n n. 8695/2019,11156/2018, 27412/2008).

Nessuna questione può porsi quanto al momento in cui è stata sollevata l’eccezione e alla parte che ha provveduto al riguardo.

Ed infatti, il difetto di integrità del contraddittorio non costituisce un'eccezione in senso proprio, per cui “può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -9- sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data " (Cass. n. 27521/2011).

Né rileva che a sollevare l’eccezione sia la stessa parte che ha dato luogo alla nullità, posto che la previsione dell’art. 157 comma 3 c.p.c. non si applica in presenza di una nullità –quale quella del caso in esame - per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (Cass. n. 21381/2019; n. 11246/2022). 8.- In ragione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente rimessione della causa al giudice a quo, il terzo e quarto motivo restano assorbiti. 9.- Anche il ricorso incidentale non è meritevole di accoglimento.

Secondo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’appello avanzato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile perché non proposto nei confronti de i sigg.ri Anselmo e degli altri eredi Corapi.Poiché i soggetti diretti contraddittori degli appellanti erano i solicontumaci Anselmo e gli altri consorti e non anche le sorelle Siragusa, la sentenza ha assunto l'autorità di cosa giudicata, risultando inammissibile l'appello proposto nei riguardi delle sole intervenute.

Le deduzioni della controricorrente sono prive di fondamento, posto cheignorano il consolidato orientamento di questo G iudice sulla questione dell’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, secondo il quale questa situazione “non comporta l’inammissibilità del gravame (tempestivamente Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -10- proposto nei confronti dell’altra parte), ma soltanto l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza di questo, la nullità dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (tra le tante: Cass. n. 9381/2007; Cass. n. 445/2013; Cass. n. 8790/2019 e Cass. n. 6205/2023, in motivazione).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, l’appello sarebbe stato inammissibile solo in difetto di ottemperanza all’ordine del giudice di integrare il contraddittorio. 10.-In conclusione, il ricorso va accolto quanto al secondo motivoe la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Il ricorso incidentale va invece rigettato. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motive del ricorso principale; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti.

Rigetta il ricorso incidentale.

Ric. 2017 n. 20781 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -11- Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20781-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V iale [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1136/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 25/02/2010 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché altri soggetti ignoti, eredi di tale sig. [OSCURATO:PERSONA], citati per pubblici proclami, quali proprietari di un fabbricato rurale sito in Alcamo, c.da [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare l’avvenuto riconoscimento dell’acquisto della proprietà esclusiva di tale fabbricato rurale per intervenuta usucapione, per aver gli attori posseduto il bene pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni. 2. Nel corso del procedimento di primo grado, nel quale i convenuti rimanevano contumaci, intervenivano in giudizio le sigg.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo il relativo possesso ad usucapionem del medesimo immobile rivendicato dai sigg.ri Lucchese e chiedendone il rilascio a loro favore. Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -3- 3. Con sentenza n. 609/2014, il Tribunale di Trapani rigettava la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda delle intervenute, dichiarava il loro acquisto per usucapione del fabbricato rurale. 4. Gli attori soccombenti appellavano la decisione avanti la Corte di Appello di Palermo nei soli confronti delle intervenute sorelle Siragusa, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze probatorie che avevano condotto il primo giudice a riconoscere la maturata usucapione dell’immobile a loro favore. 5. Con sentenza n. 1136/2017 pubblicata il 14/06/2017,l a Corte di Appello di Palermo – nella resistenza delle convenute Camilla e [OSCURATO:PERSONA] -rigettava il gravame e confermava la decisione impugnata. 6. Avverso la decisione della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi di censura. 7. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone contestualmente ricorso incidentale subordinato, articolando un unico motivo di impugnazione. 8. Non ha svolto difese in questa sede [OSCURATO:PERSONA]. 9. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 292 c.p.c. per non aver le sigg.re Siragusa provveduto alla notifica del proprio atto di intervento, contenente domanda riconvenzionale, ai convenuti rimasti contumaci, a garanzia del relativo diritto di difesa e contraddittorio. Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -4- Sostengono i ricorrenti che, in ossequio al disposto di cui all’art. 292 c.p.c., qualora venga proposta nel corso del giudizio una domanda nuova, come nel caso di specie quella di accertamento di intervenuta usucapione, debba essere disposta la notifica al contumace, con la conseguenza che l’omessa notifica di uno degli atti tassativamente indicati dalla norma codicistica determina una nullità relativa, rilevabile esclusivamente dal contumace. Aggiungono che l’omessa notifica dell’atto di intervento da parte delle sigg.reSiragusa configurerebbe una nullità relativa laddove i contumaci fossero stati esclusivamente i sigg.ri Anselmo, in quanto soggetti identificati e qualificati, i quali soli avrebbero potuto rilevare la suddetta nullità. Nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, gli originari attori hanno provveduto a citare come convenuti anche soggetti rimasti ignoti, dunque non compiutamente identificati, mediante notifica per pubblici proclami. La mancata notifica dell’atto di intervento delle sigg.re Siragusa (le quali avrebbero dovuto provvedere a ciò non solo nei confronti dei sigg.ri Anselmo, ma anche nei confronti dei soggetti rimasti ignoti, eredi di [OSCURATO:PERSONA]) si risolverebbe pertanto in una nullità assoluta, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di leggee la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. a seguito della mancata integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo il procedimento in gradi di appello intercorso solamente tra gli originari attori e le intervenute. Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -5- 3.- Con il terzo motivo viene censura t o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel rigettare il gravame sulla base della ritenuta mancata dimostrazione dell’interversione del possesso del fabbricato rurale in favore degli odierni ricorrenti. In particolare i ricorrenti criticano la motivaz ione della sentenza nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto, dall’esame delle prove documentali e testimoniali, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia posseduto il fabbricato rurale per cui è causa con l’animus detinendi , anziché con l’ animus possidendi, fino all’anno 1993, a partire dal quale poteva configurarsi l’interversione del possesso, che tuttavia, in base ai dati probatori raccolti, la Corte territoriale ha ritenuto di escludere. A detta dei ricorrenti,le risultanze probatorie confuterebbero le conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale. 4.-Con il quarto motivo i ricorrenti censurano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla produzione da parte dei sigg.ri Lucchese della certificazione INPS e della scheda anagrafica professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA], che dimostrerebbe l’inesistenza di rapporti di lavoro con le sigg.re Siragusa relativamente al fondo per cui è causa. Piuttosto, evidenziano i ricorrenti l’avvenuto possesso pacifico, continuativo ed ininterrotto da parte della famiglia Lucchese del suddetto fondo sin dal 1900, tale per cui i medesimi non avrebbero mai avuto necessità di provar l’interversione del possesso per dimostrare il mutamento del potere di fatto sul bene da detenzione a possesso ad usucapionem. Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -6- 5.-La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso incidentale, proposto in via subordinat a, formula un unico motivo di doglianza verso la sentenza impugnata, censuratanella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito alle domande proposte con l’appello incidentale, ossia: la richiesta dichiarazione di carenza di interesse in capo agli appellanti sigg.ri Lucchese a proporre il gravame solo avv erso gli intervenuti, non avendolo interposto nei confronti dei convenuti sigg.ri Anselmo, non evocati nel relativo giudizio; la richiesta dichiarazione di difetto di interesse degli appellanti sigg.ri Lucchese ad impugnare la sentenza di primo grado nei soli confronti degli intervenuti. La ricorrente incidentale, pertanto, chiede alla Suprema Corte, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del gravame principale e, in subordine, l’accoglimento delle domande dalla medesima formulate in sede di appello incidentale. 6. -Il primo motivo è infondato. L’art. 292 c.p.c., nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni di atti al contumace, contempla le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte. Costituisce principio assodato, riconosciuto anche dagli stessi ricorrenti, che la mancata notificazione al contumace d i una domanda a lui diretta genera una nullità che può essere fatta valere solo da quest’ultimoe non anche da una delle altre parti del giudizio, essendo la stessa di tipo “relativo” , perchè posta nel suo solo interesse. Tra le tante decisioni che si sono pronunziate in tal senso si può ricordare Cass. n. 8697/2018 : “ l e comparse contenenti Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -7- domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice” ( conformi , ad esempio, Cass. nn. 7790/2010 e 16101/2003). I germani Lucchesi difettavano pertanto di interesse a fare valere in luogo dei contumaci tale nullità. Di nessun pregio appare la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo i quali la nullità si trasformerebbe da “nullità relativa” a “nullità assoluta” – con conseguente loro le gittimazione a rilevare la mancata notifica della domanda riconvenzionale delle sorelle Siragusa – nel caso di omessa notifica ai convenuti chiamati per pubblici proclami. La notifica per pubblici proclami ha reso il contradditorio integro rispetto agli altri eredi [OSCURATO:PERSONA] non identificati, per cui non vi è ragione di distinguere tra convenuti identificati soggettivamente (i sigg.ri Nicolò, Francesco e [OSCURATO:PERSONA])e convenuti “indeterminati”, avendo gli uni e gli altri assunto la medesima veste di parti rimaste e dichiarate contumaci. 7.-Il secondo motivo è fondato. I l giudizio di appello è intercorso solo tra i ricorrenti e le intervenute sorelle Siragusa (alle quali sole era stato notificato dai Lucchese l’atto di appello), senza che fossero citati i sigg.ri Francesco, Nicolò e [OSCURATO:PERSONA] e neanche gli eredi di Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -8- [OSCURATO:PERSONA], ai quali la domanda introduttiva era stata notificata per pubblici proclami. La mancata integrazione del contradditorioex art. 331 c.p.c. ha dunque generato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e la conseguente nullità dell a sentenza del giudice a quo, che va di conseguenza cassata. Si deve rammentare che il requisito della inscindibilità di cui all’art. 331 c.p.c., che disciplina il contradditorio nella fase di gravame, non è limitato al solo caso in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. n. 1535/2010; Cass.n. 21132/2007), ma in tutti i casi in cui debba ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario processuale, e cioè quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. n. 8790/2019; Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 2859/2016). È quest’ultimo il caso di specie, nel quale l’intervento volontarioex art. 105 c.p.c. delle sorelle Siragusa ha generato un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore anche in grado di appello (Cass. n n. 8695/2019,11156/2018, 27412/2008). Nessuna questione può porsi quanto al momento in cui è stata sollevata l’eccezione e alla parte che ha provveduto al riguardo. Ed infatti, il difetto di integrità del contraddittorio non costituisce un'eccezione in senso proprio, per cui “può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -9- sebbene a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data " (Cass. n. 27521/2011). Né rileva che a sollevare l’eccezione sia la stessa parte che ha dato luogo alla nullità, posto che la previsione dell’art. 157 comma 3 c.p.c. non si applica in presenza di una nullità –quale quella del caso in esame - per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (Cass. n. 21381/2019; n. 11246/2022). 8.- In ragione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente rimessione della causa al giudice a quo, il terzo e quarto motivo restano assorbiti. 9.- Anche il ricorso incidentale non è meritevole di accoglimento. Secondo la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’appello avanzato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile perché non proposto nei confronti de i sigg.ri Anselmo e degli altri eredi Corapi.Poiché i soggetti diretti contraddittori degli appellanti erano i solicontumaci Anselmo e gli altri consorti e non anche le sorelle Siragusa, la sentenza ha assunto l'autorità di cosa giudicata, risultando inammissibile l'appello proposto nei riguardi delle sole intervenute. Le deduzioni della controricorrente sono prive di fondamento, posto cheignorano il consolidato orientamento di questo G iudice sulla questione dell’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, secondo il quale questa situazione “non comporta l’inammissibilità del gravame (tempestivamente Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -10- proposto nei confronti dell’altra parte), ma soltanto l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio per ordine del giudice e, in mancanza di questo, la nullità dell’intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (tra le tante: Cass. n. 9381/2007; Cass. n. 445/2013; Cass. n. 8790/2019 e Cass. n. 6205/2023, in motivazione). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, l’appello sarebbe stato inammissibile solo in difetto di ottemperanza all’ordine del giudice di integrare il contraddittorio. 10.-In conclusione, il ricorso va accolto quanto al secondo motivoe la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.Il ricorso incidentale va invece rigettato. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motive del ricorso principale; rigetta il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti. Rigetta il ricorso incidentale. Ric. 2017 n. 20781 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -11- Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 21283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris