CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 29635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/07/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato del 27 luglio 2020 il Tribunale di Piacenza, Sezione penale e misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione dell'esclusione dello stato passivo adottata all'esito dell'udienza di verifica, tenutasi il 10 aprile 2019. 1.1 La procedura di confisca si è definita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle società facenti parte del [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la Cata 2007 s.r.I., della quale la ricorrente assumeva di essere consulente fiscale. 1.2. Nell'esaminare le doglianze della Rimonti, esclusa dalla procedura di tutela, il Tribunale - dopo avere richiamato la motivazione del Giudice delegato secondo la quale i crediti asseritamente prededucibilí non erano dotati dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità - ha posto in rilievo come l'attività della Rimonti, con riferimento all'indicata società, fosse stata svolta sine titulo, rilevando come l'incarico conferito da parte dell'amministratore giudiziario, avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di farsi coadiuvare quale consulente fiscale, era privo della necessaria autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 35, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta applicazione dell'art. 35 d Igs. n. 159 del 2011. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, per ragioni nuove e diverse (e comunque infondate) da quelle poste a base del provvedimento di esclusione da parte del giudice delegato di ciascuno dei crediti prededucibili sorti in favore della Rimonti nel corso della procedura di verifica ex artt. 57 e ss. del d. Igs. n. 159 del 2011. Posto che la ricorrente non ha mai svolto il ruolo di coadiutore dell'amministratore giudiziario, avendo invece svolto quello di consulente fiscale, errato è il riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011 contenuto nel provvedimento impugnato e alla cui mancanza è stato subordinato il rigetto dell'opposizione, 2.4. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra gli atti necessitanti un'autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. La difesa, con memoria in data 23 marzo 2022, ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, ponendo in rilievo che i compiti delegati alla Rimonti rientravano nel novero degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, D .Igs. n. 159 del 2011 e, come tali, non necessitanti di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Non è superfluo preliminarmente evidenziare come, ai sensi dell'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, ai diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro non sono pregiudicati dal provvedimento di confisca e, secondo quanto espressamente previsto al comma 2 della norma citata, «devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5», di competenza dell'amministratore giudiziario. Ai crediti prededucibili sorti durante la procedura si applica la disposizione dell'art. 54 dello stesso decreto, secondo cui gli stessi - ove « liquidi, esigibili e non contestati - non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato», secondo le specifiche modalità indicate nei successivi commi 2 e 3 della norma richiamata. Tale ultima disposizione, come si vede, prevede una mera possibilità del soddisfacimento, totale ovvero parziale, dei crediti prededucibili al di fuori del piano di riparto, sicché ove tale discrezionalità non sia esercitata ovvero, a fortiori, ove il credito asseritamente prededucibile difetti di uno o più dei requisiti indicati dall'art. 54 citato, la relativa richiesta di pagamento confluisce - senza necessità di nuova istanza da parte del creditore - nel piano di riparto disciplinato dagli artt. 57 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011, rispetto alla quale il giudice delegato indicherà le ragioni di ammissione ovvero di mancata ammissione, esponendo succintamente í motivi dell'esclusione, in ossequio al dettato dell'art. 59, comma 1, del menzionato decreto legislativo. Di tanto è conferma il disposto del successivo art. 61, concernente il progetto e il piano di pagamento dei crediti, che - tra l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo - indica anche i crediti preducibili. In tale cornice, va affermata la correttezza dello strumento utilizzato dalla difesa per impugnare il provvedimento del giudice delegato di esclusione della Rimonti dallo stato passivo, individuato nell'opposizione di cui all'art. 59, comma 6, D. Igs. n. 159 del 2011. Il Tribunale - e in precedenza anche il Giudice delegato - ha rilevato che i crediti di cui si chiedeva l'ammissione al passivo erano affatto «contestati, come risulta chiaramente e in maniera non equivoca dalle ragioni (indipendentemente dalla loro fondatezza o meno nel merito) enunciate nel provvedimento giudiziale di non ammissione di detti crediti»; e, quindi, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa ricorrente, necessitavano di accertamento all'esito della procedura comprensiva dell'opposizione ex art. 59 del summenzionato decreto. Tanto premesso, sono infondati entrambi i motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni ad essi sottese. Il Tribunale ha chiarito come l'incarico di consulente fiscale conferito alla Rimonti dall'amministratore giudiziario fosse chiaramente finalizzato a farsi quest'ultimo coadiuvare nell'espletamento dei compiti inerenti l'incarico stesso e che, dunque, si trattava di attività non sussumibile negli atti di ordinaria amministrazione di cui agli artt. 40 e 41 d. Igs. 159/2011, apparendo, invece, manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto. In mancanza di detta autorizzazione l'attività, svolta sine titulo, è stata legittimamente ritenuta esclusa dallo stato passivo. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e, anzi, condivisibile, venendo in rilievo lo svolgimento di compiti non meramente materiali, concernenti anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione. 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso