CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché di stampo prettamente rivalutativo delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente