CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 luglio 2024
Cassazione n. 20145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11106/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7093/2022depositata in data 8 /11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; considerato che, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede,non deve procede rsi alla regolazione delle spese di giudizio, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17/07/2024 [OSCURATO:PERSONA]