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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 47079/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt.216, 223 R.D.267/1942.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per i fatti a lui ascritti nella qualità di amministratore di fatto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza sul punto (p.4 e ss. che valorizza i convergenti contributi dichiarativi dai quali si ricava che l'imputato era unanimemente riconosciuto quale datore di lavoro) immune da vizi logici.

Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il c nsigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt.216, 223 R.D.267/1942. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della penale responsabilità per i fatti a lui ascritti nella qualità di amministratore di fatto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza sul punto (p.4 e ss. che valorizza i convergenti contributi dichiarativi dai quali si ricava che l'imputato era unanimemente riconosciuto quale datore di lavoro) immune da vizi logici. Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il c nsigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 47079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris