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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49216/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nate a OTTAVIANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 474 c.p., per avere introdotto nel territorio dello Stato prodotti industriali con segni distintivi contraffatti, al fine di trarne profitto; - che, avverso la suddetta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso; - che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che i motivi sono, altresì, manifestamente infondati perché si pongono in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nate a OTTAVIANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 474 c.p., per avere introdotto nel territorio dello Stato prodotti industriali con segni distintivi contraffatti, al fine di trarne profitto; - che, avverso la suddetta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso; - che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che i motivi sono, altresì, manifestamente infondati perché si pongono in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris