CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 32566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Potenza del 19/4/2023, ha ritenuto assorbito il capo 1) e, rideterminata la pena in anni uno, mesi quattro, giorni 20 di reclusione ed euro 684 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 3, LO. 110/1975, 648 cod. pen. e 697 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine ai criteri utilizzati al fine di valutare se e in che termini riconoscere le circostanze attenuanti generiche, che nel caso di specie, considerata la condotta commessa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), risultano essere state coerentemente riconosciute con giudizio di equivalenza al solo fine di adeguare la pena al fatto concreto e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11/7/2 EPOS I TATA [OSCURATO:PERSONA] e reIK.' CANCELLERIA P