CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, 1'11 settembre 2020, ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dallo Stato, applicata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 235 cod. pen.. Ha, in proposito, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è portatore di attuale pericolosità sociale, da ritenersi prevalente, nel contemperamento degli opposti interessi, sulla tutela della sua sfera affettiva e familiare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato senza considerare che egli, scontata la pena per il reato commesso, ha cambiato stile di vita, formato una famiglia e cercato di reperire un'attività lavorativa lecita e, quindi, sulla scorta di un fallace apprezzamento della sua pericolosità sociale. Con il secondo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge in relazione al pregiudizio all'unità ed alla vita familiare arrecatogli da una decisione che, ponendosi in contrasto anche con la normativa sovranazionale e gli interventi della Corte costituzionale, gli impedisce di coltivare le relazioni con la moglie ed il figlio, residenti in Italia e perfettamente inseriti nel tessuto sociale ed economico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 235 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che il giudice ordina l'espulsione dello straniero, ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore ai due anni. In quanto misura di sicurezza personale, tale espulsione trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen. e può, dunque, essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti — alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., richiamati dall'art. 203 cod. pen. — la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato, cittadino colombiano, il quale risulta, in primis, gravato da precedenti penali per reati di narcotraffico, che gli sono valsi la misura di sicurezza dell'espulsione, già materialmente eseguita — mediante imbarco su un volo diretto in Spagna, paese nel quale egli aveva titolo a soggiornare — il 9 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] è successivamente rientrato, illegalmente, in Italia, ove, il 7 dicembre 2019, ha contratto matrimonio con la donna, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, insieme alla quale ha procreato il figlio nato nel 2015, ed è stato deferito per ulteriori condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, protrattesi sino alla fine del 2019, oltre che segnalato per le frequentazioni con pregiudicati e con soggetti inseriti nella criminalità locale e\o dediti al consumo di sostanze stupefacenti. L'assenza di una progettualità lavorativa costituisce, nella valutazione del Tribunale di sorveglianza, fattore che concorre con le pregresse condotte criminose, ivi compresa quella di reingresso illegale ex art. 235, secondo comma, cod. pen., e con il segnalato, non episodico inserimento nella rete delinquenziale locale ad attestare l'attuale e concreta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], tale da non lasciare spazio ad una prognosi favorevole in ordine al suo futuro contegno. 4. A fronte di un apparato argomentativo scevro da qualsivoglia deficit logico e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente, per un verso, contesta, in termini di tangibile genericità, l'adeguatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, allegando che, dopo avere, in epoca ormai remota, commesso i reati per cui ha patito detenzione carceraria, egli ha portato a compimento un percorso riabilitativo che, allontanandolo da ogni tendenza deviante, orienta positivamente le sue scelte di vita. Obiezione, questa, che è stata adeguatamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza che, pur dando atto che le condotte criminose per le quali è stata, in origine, ritenuta la sua pericolosità sociale risalgono agli anni 2012 e 2013, ha rilevato che le informazioni illo tempore acquisite hanno trovato riscontro nelle indicazioni contenute nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine (che ha reputato la persistenza della pericolosità sociale anche in ragione della revoca della misura alternativa alla detenzione cui egli era stato ammesso) del 14 maggio 2015 e, soprattutto, nelle vicende più recenti, che hanno visto [OSCURATO:PERSONA], nel 2019, fornire, ad un controllo, false generalità e, una volta espulso, rientrare in Italia, così rendendosi autore del reato sanzionato dall'art. 235, secondo comma, cod pen., e tenere comportamenti sintomatici di persistente propensione a delinquere. Parimenti incensurabile appare la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza in ordine al pregiudizio che l'esecuzione dell'espulsione arreca alla sfera familiare dell'odierno ricorrente, il quale deduce di vivere insieme alla moglie ed al figlio, oltre che alla figlia che la moglie ha avuto da precedente relazione. Detto pregiudizio, invero, diversamente da quanto sostenuto con il libello introduttivo del presente giudizio, deve essere apprezzato, nell'ottica della comparazione con l'opposto interesse alla sicurezza pubblica, in considerazione, da un lato, dell'assenza di cause ostative all'espulsione ex art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, dall'altro, della peculiarità della situazione, connotata, come si è detto, dalla pregressa esecuzione dell'espulsione e dall'atteggiamento, di caparbia resistenza all'attuazione delle decisioni giurisdizionali, assunto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, cercando di sottrarsi, declinando fale generalità, all'esecuzione dell'espulsione e, quindi, riportandosi clandestinamente in Italia ed ivi riannodando i perniciosi legami che avevano connotato il suo trascorso agire, ha mostrato una determinazione criminale che smentisce in radice le deduzioni addotte a supporto della spiegata impugnazione. Coglie nel segno, sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza nel sottolineare, in vista del bilanciamento tra i concorrenti ed opposti valori che entrano in gioco, come l'invocata rivalutazione della pericolosità sociale sia preclusa dal contegno serbato dall'odierno ricorrente il quale, una volta espulso, ha preferito rientrare illegalmente in Italia anziché promuovere le iniziative volte ad ottenere rituale autorizzazione. Né, va conclusivamente aggiunto, a diversa soluzione può pervenirsi grazie all'evocazione della rilevanza che le relazioni familiari assumono nel procedimento inteso al rilascio, alla revoca o al rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero in un contesto del tutto diverso da quello connotato dalla presenza di pregnanti indici di pericolosità sociale, dei quali il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto al fine della formulazione di un giudizio che appare, in conclusione, non sindacabile in sede di legittimità. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/02/2022