CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento (non essendo sufficiente l'ammissione dei fatti, che non aveva apportato beneficio alle indagini già complete). Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il