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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 08315/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 363-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 601 contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2135/2017 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con separato atto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso alla CTP di Milano avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per imposta di registro e per imposte ipotecarie e catastali con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rettificare il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 16 aprile 2012 avente ad oggetto due lotti di terreni agricoli siti nel Comune di Nibbiano (PC) in località Carreggio tramite quattro distinti negozi di cessione, limitatamente al prezzo dichiarato nei negozi nn. 2 e

4. La CTP di Milano con le sentenze in data 13 novembre 2015 rigettava i ricorsi ritenendo che l'Ufficio aveva operato in aderenza al dettato normativo laddove aveva fatto riferimento ai VAM per tipologia di terreno.

Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Lombardia, previa riunione dei giudizi, con sentenza in data 17 maggio 2017 rigettava i gravami confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio.

Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente depositava memoria. rL A C (1 • CR i' 5 1--° o -C ‘./ `)‘" .`" [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 d.p.r. n. 131 del 1986, dell'art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la CTR laddove ha confermato l'avviso di rettifica e di liquidazione per cui è processo ha erroneamente ritenuto che le norme indicate consentano all'Ufficio di rettificare il prezzo di vendita sulla base del divario esistente tra tale prezzo e i VAM nonché i VFM benché tali valori esprimano mere stime statistiche.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata pur avendo posto alla base del rigetto degli appelli proposti dai contribuenti la circostanza secondo cui l'Ufficio avrebbe comparato il valore dei terreni oggetto di cessione con i valori al mq espressi in atti di compravendita relativi a terreni similari, ha tuttavia omesso di specificare sulla base di quali elementi detti terreni potessero ritenersi similari adottando sul punto una motivazione meramente apparente.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, dell'art. 13 del d.lgs. n. 347 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha violato le norme dianzi indicate laddove ha ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e di liquidazione per il fatto che l'Ufficio ha preso in considerazione i valori al mq espressi in atti di compravendita aventi ad oggetto terreni di terreni di dimensioni, conformazione e produttività diverse da quelle dei terreni comparati.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti in relazione al n. 5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c. ed all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di valutare tutti i fatti addotti dai ricorrenti secondo cui i terreni in questione avrebbero caratteristiche particolari tali da rendere impossibile l'utilizzo dei VAM e dei VMF.

1.1. Il primo motivo è infondato.

In tema di valutazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro l'art. 51, comma 3 TUR non contiene un'elencazione tassativa dei criteri che l'Ufficio può utilizzare al fine di rettificare il valore dei terreni ben potendo utilizzare l'Amministrazione il criterio di valutazione che ritenga meglio rispondente al caso, con l'unico obbligo di motivare l'atto impositivo (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. cit.) mediante enunciazione del criterio effettivamente adottato, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'amministrazione.

Nel caso di specie peraltro oltre a fare riferimento ai VAM ed ai VFM la valutazione si fonda anche su atti traslativi anteriori di non oltre tre anni aventi ad oggetto beni di analoghe caratteristiche e condizioni.

2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero la sentenza impugnata, ha adeguatamente esplicitato le ragioni in base alle quali la rettifica del valore dei terreni è avvenuta nel rispetto della normativa fiscale con ciò facendo richiamo ai parametri prima esposti.

3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero nell'attingere la valutazione circa l'analogia intercorrente tra i terreni per cui è processo e quelli indicati in altri atti negoziali, la censura va a sollecitare una rivisitazione del giudizio di merito preclusa in sede di legittimità.

4.4. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso.

Ed invero la sentenza impugnata nel ritenere la legittimità dell'avviso di rettifica non si è pronunciata sulla circostanza, allegata dai contribuenti sin dal ped e etuissew effios !no ei euo!sniow eilep eued eun uoo eT!und ele4s eadwes e epopuoo giudizio di primo grado (come risulta dalla parte in fatto della sentenza oggi impugnata) che i terreni per cui è processo presentavano una serie di peculiarità atte ad incidere sul loro valore quali l'insistenza in zona prettamente montana, la presenza di una servitù e l'esistenza di contratti di affitto.

L'omesso esame di tali fatti può invero incidere sul valore attribuito ai beni per cui è processo e può altresì infirmare la comparabilità con gli immobili oggetto degli altri atti traslativi.

In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione circa la legittimità dela valutazione per determinare il valore dei terreni.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 363-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 601 contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2135/2017 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con separato atto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso alla CTP di Milano avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per imposta di registro e per imposte ipotecarie e catastali con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rettificare il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 16 aprile 2012 avente ad oggetto due lotti di terreni agricoli siti nel Comune di Nibbiano (PC) in località Carreggio tramite quattro distinti negozi di cessione, limitatamente al prezzo dichiarato nei negozi nn. 2 e 4. La CTP di Milano con le sentenze in data 13 novembre 2015 rigettava i ricorsi ritenendo che l'Ufficio aveva operato in aderenza al dettato normativo laddove aveva fatto riferimento ai VAM per tipologia di terreno. Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR della Lombardia, previa riunione dei giudizi, con sentenza in data 17 maggio 2017 rigettava i gravami confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Parte ricorrente depositava memoria. rL A C (1 • CR i' 5 1--° o -C ‘./ `)‘" .`" [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 d.p.r. n. 131 del 1986, dell'art. 13 d.lgs. n. 347 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la CTR laddove ha confermato l'avviso di rettifica e di liquidazione per cui è processo ha erroneamente ritenuto che le norme indicate consentano all'Ufficio di rettificare il prezzo di vendita sulla base del divario esistente tra tale prezzo e i VAM nonché i VFM benché tali valori esprimano mere stime statistiche. 2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. ed all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata pur avendo posto alla base del rigetto degli appelli proposti dai contribuenti la circostanza secondo cui l'Ufficio avrebbe comparato il valore dei terreni oggetto di cessione con i valori al mq espressi in atti di compravendita relativi a terreni similari, ha tuttavia omesso di specificare sulla base di quali elementi detti terreni potessero ritenersi similari adottando sul punto una motivazione meramente apparente. 3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, dell'art. 13 del d.lgs. n. 347 del 1990, degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ed all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha violato le norme dianzi indicate laddove ha ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e di liquidazione per il fatto che l'Ufficio ha preso in considerazione i valori al mq espressi in atti di compravendita aventi ad oggetto terreni di terreni di dimensioni, conformazione e produttività diverse da quelle dei terreni comparati. 4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti in relazione al n. 5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c. ed all'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di valutare tutti i fatti addotti dai ricorrenti secondo cui i terreni in questione avrebbero caratteristiche particolari tali da rendere impossibile l'utilizzo dei VAM e dei VMF. 1.1. Il primo motivo è infondato. In tema di valutazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro l'art. 51, comma 3 TUR non contiene un'elencazione tassativa dei criteri che l'Ufficio può utilizzare al fine di rettificare il valore dei terreni ben potendo utilizzare l'Amministrazione il criterio di valutazione che ritenga meglio rispondente al caso, con l'unico obbligo di motivare l'atto impositivo (art. 52, comma 2 bis, D.P.R. cit.) mediante enunciazione del criterio effettivamente adottato, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'amministrazione. Nel caso di specie peraltro oltre a fare riferimento ai VAM ed ai VFM la valutazione si fonda anche su atti traslativi anteriori di non oltre tre anni aventi ad oggetto beni di analoghe caratteristiche e condizioni. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero la sentenza impugnata, ha adeguatamente esplicitato le ragioni in base alle quali la rettifica del valore dei terreni è avvenuta nel rispetto della normativa fiscale con ciò facendo richiamo ai parametri prima esposti. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero nell'attingere la valutazione circa l'analogia intercorrente tra i terreni per cui è processo e quelli indicati in altri atti negoziali, la censura va a sollecitare una rivisitazione del giudizio di merito preclusa in sede di legittimità. 4.4. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso. Ed invero la sentenza impugnata nel ritenere la legittimità dell'avviso di rettifica non si è pronunciata sulla circostanza, allegata dai contribuenti sin dal ped e etuissew effios !no ei euo!sniow eilep eued eun uoo eT!und ele4s eadwes e epopuoo giudizio di primo grado (come risulta dalla parte in fatto della sentenza oggi impugnata) che i terreni per cui è processo presentavano una serie di peculiarità atte ad incidere sul loro valore quali l'insistenza in zona prettamente montana, la presenza di una servitù e l'esistenza di contratti di affitto. L'omesso esame di tali fatti può invero incidere sul valore attribuito ai beni per cui è processo e può altresì infirmare la comparabilità con gli immobili oggetto degli altri atti traslativi. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione circa la legittimità dela valutazione per determinare il valore dei terreni. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 febbraio 202