CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 16287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi dell'art. 219, comma primo legge fall, commessi nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] e turismo srl" e della "[OSCURATO:PERSONA] srl", nonché di socio illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", società tutte dichiate fallite il 4 marzo 2010; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Le società dell'imputato avrebbero costituito una holding «che se non avesse visto l'intervento della curatela fallimentare avrebbe conseguito certamente degli utili». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito con l'intento di salvare le proprie imprese, coinvolgendo i familiari e «quindi attraverso il prestito infruttifero girato alla [OSCURATO:PERSONA] sas da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl". 2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e difetto motivazionale della sentenza di primo grado a cui la corte territoriale si è uniformata. La doppia conforme di condanna si baserebbe su errate interpretazioni delle regole economiche, contabili e finanziarie che governano le dinamiche imprenditoriali. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 326 e 358 cod. proc. pen. nello svolgimento delle indagini preliminari e nella valutazione delle stesse da parte di P.M. e P.G. 2.4. Con il quarto si denuncia "errata e falsa applicazione" dell'art. 192, cod. proc. pen., si rivendica la scriminante di cui all'art. 46 cod. pen. e si denuncia violazione del diritto di difesa. Biagini si sarebbe trovato in "una vera e propria condizioni di metus posto in essere da soggetti terzi" e dopo aver denunciato le condotte di cui è stato vittima si è trovato imputato. Il costringimento fisico sarebbe provato dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla Procura della Repubblica e successivamente "pretermesse". 2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in quanto il fallimento in sede civile non sarebbe "costitutivo della sussistenza della bancarotta". 2.6. Con il senso si contesta l'entità della pena, sul rilievo che la condotta distrattiva e quella di occultamento costituirebbero una condotta unitaria e così anche le varie procedure fallimentari che avrebbero dovuto essere riunite nello stesso procedimento, perché relative a imprese "interconnesse". 3. Con successiva memoria trasmessa il 20 marzo 2023 il difensore dell'imputato ha introdotto ulteriori tematiche: estinzione del reato di bancarotta fraudolenta per il decorso del termine prescrizionale pari ad anni dodici e mesi sei; modifiche intervenute con il d. Igs. n. 14 del 2019 che si ripercuoterebbero sulla dichiarazione di fallimento da intendersi quale condizione obiettiva di punibilità non più sussistente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla crisi d'impresa. 4. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato che i motivi dedotti cadono sotto il maglio della inammissibilità in quanto: - sono, per la gran parte, inediti; - risultano declinati in fatto, propongono una rilettura del materiale probatorio e non si misurano con le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità. 2.1. Sul primo profilo va osservato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 2.2. Sul secondo profilo occorre ricordare che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); principio ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).3. Le condotte in contestazione si sostanziano nella distrazione, dal patrimonio delle società fallite, di beni per un valore accertato pari a oltre 600mila euro e nell'occultamento dei libri e delle scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. È stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.). In sede di gravame, l'imputato si era affidato a tre soli motivi: con il primo deduceva l'assenza di dolo per aver commesso i fatti a causa di una estorsione patita ad opera di "un gruppo di pugliesi" che mirava a recuperare il denaro investito nella società; con il secondo e il terzo lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche considerato che l'imputato era «reo confesso» (pag. 4 atto di appello). La Corte di appello ha rilevato: - che i fatti, nella loro materialità sono stati ammessi dall'imputato e comunque risultano incontrovertibilmente provati dall'istruttoria svolta (prelievi sine titulo dalla cassa e dai conti correnti societari, trasferimenti di beni e denaro senza contropartita; tutte le scritture contabili sono state occultate, collocandole in varie sedi scoperte solo a seguito di perquisizione nel corso delle indagini, con l'intento di impedire il recupero dei beni in pregiudizio dei creditori- cfr. ricostruzione analitica delle operazioni e delle attività di P.G. alle pagg. 5 - 9 della sentenza di primo grado); - che l'imputato si è giustificato adducendo di essere vittima di usura ed estorsione da parte di "un gruppo di pugliesi"; che tuttavia tale circostanza è rimasta indimostrata pur avendo avuto l'imputato occasione di provarla (era stata orchestrata una operazione di polizia giudiziaria per cogliere sul fatto gli autori della asserita estorsione, ma l'imputato se ne è sottratto). 4. I motivi proposti sono, come detto, inammissibili. 4.1. Il primo motivo è inammissibile. L'errore sulla qualificazione giudica viene dedotto sulla base di una diversa ricostruzione del fatto, mai prospettata al giudice di merito e quindi inammissibile in questa sede. 4.2. Il secondo motivo è inedito; inoltre non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. 4.3. Il terzo motivo, che contesta le valutazioni operate dagli organi inquirenti nella fase delle indagini, è inedito e, inoltre, attinge profili del tutto irrilevanti sul percorso processuale e sulla tenuta della sentenza.4.4. Il quarto motivo: - è inedito nella parte in cui invoca l'art. 46 cod. pen., dato che una situazione di costringimento fisico non è mai stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio; - è generico sia perché non si confronta con la motivazione esposta dalla Corte di appello sia perché richiama, in maniera generica, intercettazioni telefoniche non meglio specificate. 4.5. Il quinto motivo è inedito e manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: «Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (cfr. per tutte Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398). 4.6. Il sesto motivo è inedito, poiché la questione sulla pluralità di fatti di bancarotta e della pluralità dei fallimenti non è mai stata posta. Esso, inoltre, è manifestamente infondato, non potendosi revocare in dubbio che le condotte di distrazione costituiscano fatti diversi da quelle di occultamento delle scritture contabili. Peraltro i giudici di merito hanno ritenuto la continuazione fallimentare tra i fatti attinenti alla medesima procedura fallimentare (ex art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall) e la continuazione ex art. 81 comma secondo cod. pen. tra i reati commessi nell'ambito di procedure diverse (in sintonia con i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Sez. 5, n. 31408 del 04/06/2004, Melloni, Rv. 229277), facendo applicazione, quindi, di istituti a favore del reato (che prevedono il cumulo giuridico anziché il cumulo materiale delle pene), sicché non è dato comprendere quale pregiudizio concreto lamenti il ricorrente. 5. La inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi introdotti con memoria del 20 marzo 2023. Detti motivi, in ogni caso, presentano profili di inammissibilità. 5.1. Essi riguardano punti diversi da quelli già devoluti e: «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294). 5.2. In ogni caso l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, poiché non tiene conto: - che sulla determinazione del termine ordinario di prescrizione incide la circostanza aggravante ad effetto speciale (contestata e riconosciuta) di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.; - che pertanto il termine ordinario di prescrizione per il reato in parola è pari ad anni quindici e quello massimo pari ad anni diciotto e mesi nove (ben lungi dall'essere decorso). 5.3. È del pari manifestamente infondata la problematica connessa alla entrata in vigore della nuova disciplina sulla crisi di impresa. La questione dei rapporti tra nuova e vecchia normativa è disciplinata dal legislatore che, all'art. 390 del nuovo codice sulla crisi di impresa, ha previsto la perdurante vigenza delle norme penali dettate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per fatti-reato relativi alle procedure concorsuali promosse nel vigore di quest'ultima disciplina. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor