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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13801/2026

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Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5423/13/2019, depositata indata 19 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento n.29320100031731920, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 36bisd.P.R. n. 600/1973 per l’utilizzo, per l’anno di imposta 2006, delcredito d’imposta per incremento occupazione in aree svantaggiateNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026ex artt. 7 l. 388/2000 e 63 l. 289/2002, credito non indicato nellaNumero di raccolta generale 13801/2026dichiarazione UNICO 2007.

Data pubblicazione 12/05/2026Il ricorrente deduceva che la mancata compilazione del quadroRU della dichiarazione non costituiva motivo di revoca del credito.La CTP rigettava il ricorso.2.

Il contribuente interponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata diCatania, che riformava la decisione dei giudici di prossimità.

La CTRevidenziava, in particolare, che la mancata compilazione del quadroRU della dichiarazione dei redditi non comporta la decadenza dalcredito di imposta.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.

Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.La ricorrente ha depositato, in data 23 aprile 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione «degli artt. 2,4, 6 e 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241 del 1997, e dell’art. 2, comma8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998, in combinato disposto con l’art. 7 L.388/2000 e con l’art. 63 L. n. 289/2002» per avere la CTRerroneamente ritenuto non decaduto il contribuente dalla possibilitàdi portare in compensazione il credito di imposta per l’incrementooccupazionale in aree svantaggiate per effetto della mancataindicazione dello stesso nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.Il patrono erariale richiama la pronuncia di questa Corte n.2916/2018, secondo cui il credito di imposta previsto dall’art. 7 l.388/2000 può essere utilizzato in compensazione dal contribuentesolo se venga indicato nella dichiarazione dei redditi, avente nellaNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026specie natura di manifestazione di volontà di volersi avvalereNumero di raccolta generale 13801/2026dell’agevolazione fiscale prevista dalla citata norma.

Data pubblicazione 12/05/20261.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Con specifico riguardo ai crediti di imposta per incrementodei livelli occupazionali in aree svantaggiate, questa Corte (cfr. Cass.07/02/2018, n. 2916), nell’attribuire natura negoziale, e non discienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avutomodo di statuire che il credito di imposta concesso per l'incrementoalla occupazione, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge n. 388 del2000, "è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi deldecreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241", con conseguenteapplicabilità dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, chestabilisce la regola secondo cui i crediti utilizzabili in compensazionesono quelli indicati nella dichiarazione.In via generale l'obbligo di indicazione dei crediti d'imposta sirinviene negli artt. 2, 4 e 6 del D.P.R. n. 600/1973, in materia dicontenuto della dichiarazione rispettivamente delle persone fisiche,delle persone giuridiche e delle società di persone, i quali stabilisconoche la dichiarazione dei redditi "deve indicare i dati e gli elementinecessari per l'individuazione del contribuente, per ladeterminazione dei redditi e delle imposte dovute nonché perl'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazionefinanziaria".L'omessa indicazione del credito di imposta ha legittimatol'Ufficio al recupero del relativo importo "non spettante sulla base deidati risultanti dalla dichiarazione" a norma dell'art.36 bis comma 2lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.Occorre infine considerare che la generale ed illimitataemendabilità, in sede contenziosa, di errori od omissioni contenutinella dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza (Sez.U. n. 13378 del 2016), non si estende alle dichiarazioni fiscali aventila diversa natura di manifestazioni di volontà, quale deveconsiderarsi la dichiarazione di volersi avvalere della agevolazioneNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026fiscale, concessa sotto forma di credito di imposta, ai sensi dell'art.7Numero di raccolta generale 13801/2026della legge n. 388 del 2000.

Data pubblicazione 12/05/20262.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensatetra le parti, in virtù del progressivo formarsi dell’orientamentogiurisprudenziale in materia, mentre quelle del presente giudizio,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno postea carico dell’intimato.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalcontribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna l’intimato al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida incomplessivi euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5423/13/2019, depositata indata 19 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Catania la cartella di pagamento n.29320100031731920, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 36bisd.P.R. n. 600/1973 per l’utilizzo, per l’anno di imposta 2006, delcredito d’imposta per incremento occupazione in aree svantaggiateNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026ex artt. 7 l. 388/2000 e 63 l. 289/2002, credito non indicato nellaNumero di raccolta generale 13801/2026dichiarazione UNICO 2007. Data pubblicazione 12/05/2026Il ricorrente deduceva che la mancata compilazione del quadroRU della dichiarazione non costituiva motivo di revoca del credito.La CTP rigettava il ricorso.2. Il contribuente interponeva appello innanzi allaCommissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata diCatania, che riformava la decisione dei giudici di prossimità. La CTRevidenziava, in particolare, che la mancata compilazione del quadroRU della dichiarazione dei redditi non comporta la decadenza dalcredito di imposta.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. Ilcontribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.La ricorrente ha depositato, in data 23 aprile 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione «degli artt. 2,4, 6 e 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241 del 1997, e dell’art. 2, comma8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998, in combinato disposto con l’art. 7 L.388/2000 e con l’art. 63 L. n. 289/2002» per avere la CTRerroneamente ritenuto non decaduto il contribuente dalla possibilitàdi portare in compensazione il credito di imposta per l’incrementooccupazionale in aree svantaggiate per effetto della mancataindicazione dello stesso nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.Il patrono erariale richiama la pronuncia di questa Corte n.2916/2018, secondo cui il credito di imposta previsto dall’art. 7 l.388/2000 può essere utilizzato in compensazione dal contribuentesolo se venga indicato nella dichiarazione dei redditi, avente nellaNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026specie natura di manifestazione di volontà di volersi avvalereNumero di raccolta generale 13801/2026dell’agevolazione fiscale prevista dalla citata norma. Data pubblicazione 12/05/20261.1. Il motivo è fondato.1.2. Con specifico riguardo ai crediti di imposta per incrementodei livelli occupazionali in aree svantaggiate, questa Corte (cfr. Cass.07/02/2018, n. 2916), nell’attribuire natura negoziale, e non discienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avutomodo di statuire che il credito di imposta concesso per l'incrementoalla occupazione, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge n. 388 del2000, "è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi deldecreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241", con conseguenteapplicabilità dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, chestabilisce la regola secondo cui i crediti utilizzabili in compensazionesono quelli indicati nella dichiarazione.In via generale l'obbligo di indicazione dei crediti d'imposta sirinviene negli artt. 2, 4 e 6 del D.P.R. n. 600/1973, in materia dicontenuto della dichiarazione rispettivamente delle persone fisiche,delle persone giuridiche e delle società di persone, i quali stabilisconoche la dichiarazione dei redditi "deve indicare i dati e gli elementinecessari per l'individuazione del contribuente, per ladeterminazione dei redditi e delle imposte dovute nonché perl'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazionefinanziaria".L'omessa indicazione del credito di imposta ha legittimatol'Ufficio al recupero del relativo importo "non spettante sulla base deidati risultanti dalla dichiarazione" a norma dell'art.36 bis comma 2lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.Occorre infine considerare che la generale ed illimitataemendabilità, in sede contenziosa, di errori od omissioni contenutinella dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza (Sez.U. n. 13378 del 2016), non si estende alle dichiarazioni fiscali aventila diversa natura di manifestazioni di volontà, quale deveconsiderarsi la dichiarazione di volersi avvalere della agevolazioneNumero registro generale 35481/2019Numero sezionale 3870/2026fiscale, concessa sotto forma di credito di imposta, ai sensi dell'art.7Numero di raccolta generale 13801/2026della legge n. 388 del 2000. Data pubblicazione 12/05/20262. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensatetra le parti, in virtù del progressivo formarsi dell’orientamentogiurisprudenziale in materia, mentre quelle del presente giudizio,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno postea carico dell’intimato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalcontribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna l’intimato al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida incomplessivi euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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