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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25073/2026

Testo disponibile della fonte

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nita Corigliano e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 91/2025, pubblicatain data 19 febbraio 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diMatera ha confermato la sentenza di primo grado che l’ha condannataal pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno conseguenteall’inadempimento dell’odierna ricorrente ai doveri informativiricadenti su di essa in relazione all’emissione del buono fruttiferopostale buono fruttifero postale di euro 500,00, emesso il19.06.2001, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3.

Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi dellaserie di emissione, e andasse, pertanto, condannata al risarcimentodel relativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.4.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta:a.

Primo motivo «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M.

TESORO[OSCURATO:DATA_NASCITA], AL D.M.

TESORO 19.12.2000 E ALL’ART. 1339 C.C.,[OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.», deducendol’erronea interpretazione della natura dei buoni postali el’erronea affermazione della genericità dei riferimenti per la lororiscossione, come etero-integrati dalla legge e dai decretiministeriali di riferimento;r.g. n. 08404/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026b.

Secondo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART.1337 C.C.,1227 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.»,deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove haconsiderato che l’inosservanza dell’obbligo di consegna del foglioinformativo, integrando un’ipotesi di inadempimento, sarebbefonte di responsabilità precontrattuale per l’intermediariofinanziario.c.

Terzo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2935 e 2946C.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.»,l'erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbeconsiderato che l’odierna ricorrente, avendo agito come entecollocatore dei buoni fruttiferi postali emessi da [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti, non ha violato alcun obbligo contrattuale, rispettando lenorme che regolavano l’emissione, la sottoscrizione, scadenza erendimento della tipologia del buono oggetto del giudizio, normeche peraltro erano state introdotte da leggi, regolamenti edecreti ministeriali resi pubblici sulla [OSCURATO:PERSONA] e che irisparmiatori erano tenuti a conoscere e la cui ignoranza non haalcun effetto scusante.d.

Quarto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 112 C.P.C.,ART.2935 E 2946 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N.3 C.P.C.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnataladdove avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. sull’eccezione formulata da PosteItaliane di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno.r.g. n. 08404/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/20262.

Osserva questa Corte osserva che il ricorso ècomplessivamente fondato alla luce delle considerazioni espressenei leading case, decisi con la sentenza n. 22619/2023 del 26luglio 2023 da questa stessa Sezione (seguita da giurisprudenzasezionale costante: ex multis: 25583/23, 25587/23, 25620/23;25624/23, 25718/23, 26740/23, 6805/24, 26165/24), e con lasentenza di questa stessa Sezione n. 3686 del 18 febbraio 2026.3.

Nel primo dei citati questa Corte ha affermato il principiodi diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi, ledisposizioni di legge e regolamentari che presidiano le successiveemissioni dei buoni postali operano un’integrazione suppletiva checonsente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie cheinteressa, dal decreto ministeriale di riferimento.4.

Nel secondo precedente citato, questa Corte ha affermatoche l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cuiall'art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente deibuoni non fonda il diritto di risarcimento laddove, per effetto delladecorrenza della prescrizione ordinaria decennale, questi lamentiche la mancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivaredall'omessa consegna del suddetto foglio.5.

Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dioccultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuir.g. n. 08404/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto.

In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabilealla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo cagionatogli anche dalla mancata consegna del fogliosuddetto.6.

A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini delladecorrenza della prescrizione ordinaria del diritto a incassarel’importo del buono.7.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.r.g. n. 08404/2025Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/20268.

Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamentetra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 08404/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nita Corigliano e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 91/2025, pubblicatain data 19 febbraio 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diMatera ha confermato la sentenza di primo grado che l’ha condannataal pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno conseguenteall’inadempimento dell’odierna ricorrente ai doveri informativiricadenti su di essa in relazione all’emissione del buono fruttiferopostale buono fruttifero postale di euro 500,00, emesso il19.06.2001, il cui diritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui ai buoni postali, nella specie privi dellaserie di emissione, e andasse, pertanto, condannata al risarcimentodel relativo danno, equitativamente quantificato nella misura pariall’importo dei buoni postali prescritti.4. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M. TESORO[OSCURATO:DATA_NASCITA], AL D.M. TESORO 19.12.2000 E ALL’ART. 1339 C.C.,[OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.», deducendol’erronea interpretazione della natura dei buoni postali el’erronea affermazione della genericità dei riferimenti per la lororiscossione, come etero-integrati dalla legge e dai decretiministeriali di riferimento;r.g. n. 08404/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026b. Secondo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART.1337 C.C.,1227 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.»,deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove haconsiderato che l’inosservanza dell’obbligo di consegna del foglioinformativo, integrando un’ipotesi di inadempimento, sarebbefonte di responsabilità precontrattuale per l’intermediariofinanziario.c. Terzo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2935 e 2946C.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.»,l'erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbeconsiderato che l’odierna ricorrente, avendo agito come entecollocatore dei buoni fruttiferi postali emessi da [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti, non ha violato alcun obbligo contrattuale, rispettando lenorme che regolavano l’emissione, la sottoscrizione, scadenza erendimento della tipologia del buono oggetto del giudizio, normeche peraltro erano state introdotte da leggi, regolamenti edecreti ministeriali resi pubblici sulla [OSCURATO:PERSONA] e che irisparmiatori erano tenuti a conoscere e la cui ignoranza non haalcun effetto scusante.d. Quarto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 112 C.P.C.,ART.2935 E 2946 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N.3 C.P.C.» deducendo l'erroneità della sentenza impugnataladdove avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. sull’eccezione formulata da PosteItaliane di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno.r.g. n. 08404/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/20262. Osserva questa Corte osserva che il ricorso ècomplessivamente fondato alla luce delle considerazioni espressenei leading case, decisi con la sentenza n. 22619/2023 del 26luglio 2023 da questa stessa Sezione (seguita da giurisprudenzasezionale costante: ex multis: 25583/23, 25587/23, 25620/23;25624/23, 25718/23, 26740/23, 6805/24, 26165/24), e con lasentenza di questa stessa Sezione n. 3686 del 18 febbraio 2026.3. Nel primo dei citati questa Corte ha affermato il principiodi diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi, ledisposizioni di legge e regolamentari che presidiano le successiveemissioni dei buoni postali operano un’integrazione suppletiva checonsente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie cheinteressa, dal decreto ministeriale di riferimento.4. Nel secondo precedente citato, questa Corte ha affermatoche l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cuiall'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente deibuoni non fonda il diritto di risarcimento laddove, per effetto delladecorrenza della prescrizione ordinaria decennale, questi lamentiche la mancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivaredall'omessa consegna del suddetto foglio.5. Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dioccultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuir.g. n. 08404/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/2026che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabilealla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo cagionatogli anche dalla mancata consegna del fogliosuddetto.6. A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini delladecorrenza della prescrizione ordinaria del diritto a incassarel’importo del buono.7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.r.g. n. 08404/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 8404/2025Numero sezionale 3028/2026Numero di raccolta generale 25073/2026Data pubblicazione 06/09/20268. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamentetra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 08404/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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