CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la reiezione del ricorso;letta la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale è stata ribadita lafondatezza dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, adito aisensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale diModena, ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice perle indagini preliminari del Tribunale locale, il quale, previa riqualificazione del reatocontestato a [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, in luogo di quella originariamente contestata ai sensi dell’art. 73, comma 1,del medesimo decreto, aveva applicato all’indagato la misura cautelare del divietodi dimora nel Comune di Modena e nella relativa provincia.In particolare, il Tribunale, pur confermando la qualificazione giuridica delfatto ritenuta dal provvedimento appellato e ribadendo la sussistenza del rischiodi recidiva già ravvisato dal giudice della cautela, ha sostituito la misura applicatacon quella della custodia cautelare in carcere.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato.2.1. In via preliminare, il ricorrente deduce l’omessa notificazione, aldifensore e all’indagato, dell’avviso relativo alla data dell’udienza fissata per latrattazione dell’appello proposto dal pubblico ministero, prospettando, per taleragione, la nullità della decisione adottata, in quanto assunta in violazione deldiritto dell’indagato e del suo difensore al contraddittorio.3. Con gli ulteriori motivi di ricorso si denuncia:-vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo direcidiva, che sarebbe stato fondato su elementi astratti, non attuali e nonindividualizzati:-l’erronea valutazione della mancanza di una stabile dimora, assunta dalTribunale quale ragione idonea a sorreggere il giudizio di pericolosità el’applicazione della misura custodiale;- violazione di legge riferita all’art. 292 cod. proc. pen e vizio di motivazioneper difetto di autonoma valutazione rispetto alle argomentazioni esposte dalpubblico ministero, che sarebbero state recepite senza alcun effettivo vagliocritico;-vizio di motivazione e violazione di legge, avuto riguardo al giudizio diproporzionalità della misura coercitiva più grave applicata al ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1.La fondatezza del rilievo pregiudiziale dedotto dalla difesa assumecarattere assorbente e porta all’annullamento della decisione gravata.2. Dalla lettura degli atti trasmessi alla Corte, consentita dalla natura delvizio prospettato, risulta che l’indagato, odierno ricorrente, aveva inizialmentenominato un proprio difensore di fiducia, senza eleggere domicilio presso ilpredetto; quest’ultimo, tuttavia, aveva dichiarato di non accettare la nomina.La convalida dell’arresto era stata quindi trattata previa nomina e allapresenza di un diverso difensore, nominato d’ufficio.Interposto appello dal pubblico ministero, la notificazione del decreto dicomparizione per la trattazione del relativo giudizio camerale è stata effettuata amezzo posta elettronica certificata al predetto difensore d’ufficio, anche nellaqualità di asserito domiciliatario dell’indagato.Emerge, inoltre, che, prima dell’udienza camerale, lo stesso difensored’ufficio aveva dichiarato per iscritto di non poter presenziare, contestandocomunque la fondatezza dei motivi di appello.L’udienza camerale di trattazione dell’appello cautelare è stata infinecelebrata in assenza sia del difensore sia dell’indagato.3.Ciò premesso, nel ricorso la difesa sottolinea il vizio prospettato, dandomaggior rilievo argomentativo all’asserita assenza di notificazione al difensore,profilo che, per quanto appena rilevato, è contraddetto dalle emergenze acquisite.In termini più marginali ma pur sempre presenti, viene altresì evocata lamancata notificazione all’indagato personalmente.4. Tale rilievo è fondato.La documentazione trasmessa non dà conto di un domicilio eletto presso ildifensore, fosse anche quello di fiducia in origine nominato.Di contro, l’indagato, resistente al citato appello interposto dal PublicoMinistero, è stato ritenuto domiciliato presso il difensore d’ufficio che ebbe asostenerlo in sede di convalida, nei cui confronti è stata effettuata la notifica.Il che vizia radicalmente la decisione adottata, resa in violazione deldisposto di cui all’art. 178, lettera c), cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio e nonsanata dal silenzio prestato sul punto dal difensore d’ufficio.Ciò proprio alla luce del tipo di rapporto che legava il difensore che haricevuto la notifica anche per conto dell’indagato e quest’ultimo; rapporto privodelle connotazioni tipicamente proprie della nomina fiduciaria, in genereapprezzate dalla giurisprudenza di legittimità nel degradare il vizio in questione danullità assoluta a nullità a regime intermedio, sul presupposto della conoscibilitàdell’atto malgrado l’invalidità della notifica alla luce del legame corrente tradifensore di fiducia e assistito.Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.MAnnulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Bologna.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]