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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05614/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale dell'8 gennaio 2015, irrevocabile il 4/7/2020. [OSCURATO:PERSONA] dava atto che il condannato non aveva ottemperato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, come emergeva dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, il giudice dell'esecuzione non poteva sindacare la legittimità della condizione posta dalla sentenza di condanna, dovendosi ritenere implicito il consenso dell'imputato alla sua apposizione, avendo lo stesso già usufruito una prima volta del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 165 cod. pen.

Secondo il ricorrente, poiché la difesa dell'imputato non aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - concesso d'ufficio dal giudice - non poteva ipotizzarsi un consenso implicito dell'imputato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Di conseguenza, era illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di tale attività In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 165 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] del merito non aveva onerato il condannato a mettersi in contatto con l'Ente presso il quale avrebbe dovuto svolgere l'attività lavorativa; né tale prestazione poteva essere affidata esclusivamente alla solerzia del condannato.

D'altro canto, era stato l'Ente ad essere inerte, in nessun modo contattando [OSCURATO:PERSONA].

Era, quindi, iniquo e ingiustificatamente gravoso porre a carico del condannato il mancato espletamento dell'attività lavorativa.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente sostiene che la disposizione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] - che subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena all'espletamento di attività non retribuita a favore della collettività - sarebbe inapplicabile in quanto apposta in assenza della non opposizione da parte del condannato.

Si tratterebbe, quindi, di sentenza nulla per violazione della norma che permette di subordinare la sospensione condizionale della pena all'espletamento della attività non retribuita alla non opposizione dell'interessato.

Peraltro, le nullità della sentenza devono essere censurate con i mezzi di impugnazione e una eventuale nullità sarebbe sanata dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna.

Né, d'altro canto, la pena inflitta può dirsi illegale - vizio valutabile, entro certi limiti, anche dal giudice dell'esecuzione - in quanto pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 165, commi 1 e 2 cod. pen. 2.

Risulta, quindi, ininfluente l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in base al quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (da ultimo, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712): si tratta, infatti, di principio operante in sede di cognizione mentre, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, non è più applicabile.

Deve essere ribadito il principio in base al quale l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, Comisso, Rv. 251682).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Si è, infatti, affermato che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615).Il condannato, comunque, non può limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente presso il quale era obbligato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

1. febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale dell'8 gennaio 2015, irrevocabile il 4/7/2020. [OSCURATO:PERSONA] dava atto che il condannato non aveva ottemperato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, come emergeva dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, il giudice dell'esecuzione non poteva sindacare la legittimità della condizione posta dalla sentenza di condanna, dovendosi ritenere implicito il consenso dell'imputato alla sua apposizione, avendo lo stesso già usufruito una prima volta del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 165 cod. pen. Secondo il ricorrente, poiché la difesa dell'imputato non aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - concesso d'ufficio dal giudice - non poteva ipotizzarsi un consenso implicito dell'imputato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Di conseguenza, era illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di tale attività In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 165 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] del merito non aveva onerato il condannato a mettersi in contatto con l'Ente presso il quale avrebbe dovuto svolgere l'attività lavorativa; né tale prestazione poteva essere affidata esclusivamente alla solerzia del condannato. D'altro canto, era stato l'Ente ad essere inerte, in nessun modo contattando [OSCURATO:PERSONA]. Era, quindi, iniquo e ingiustificatamente gravoso porre a carico del condannato il mancato espletamento dell'attività lavorativa. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che la disposizione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] - che subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena all'espletamento di attività non retribuita a favore della collettività - sarebbe inapplicabile in quanto apposta in assenza della non opposizione da parte del condannato. Si tratterebbe, quindi, di sentenza nulla per violazione della norma che permette di subordinare la sospensione condizionale della pena all'espletamento della attività non retribuita alla non opposizione dell'interessato. Peraltro, le nullità della sentenza devono essere censurate con i mezzi di impugnazione e una eventuale nullità sarebbe sanata dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna. Né, d'altro canto, la pena inflitta può dirsi illegale - vizio valutabile, entro certi limiti, anche dal giudice dell'esecuzione - in quanto pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 165, commi 1 e 2 cod. pen. 2. Risulta, quindi, ininfluente l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in base al quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (da ultimo, Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712): si tratta, infatti, di principio operante in sede di cognizione mentre, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, non è più applicabile. Deve essere ribadito il principio in base al quale l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, Comisso, Rv. 251682). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Si è, infatti, affermato che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615).Il condannato, comunque, non può limitarsi ad eccepire di non essere stato convocato dall'ente presso il quale era obbligato a prestare attività lavorativa non retribuita, essendo tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1. febb
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