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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31181/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatori, nonché le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 06/09/2021, il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e di invasione al fine di occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la continuazione, la condannava alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Investita dall'appello dell'imputata, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 08/11/2022, esclusa la circostanza aggravante, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione, disponendo il beneficio della non menzione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di furto, in quanto la semplice circostanza dell'allaccio abusivo non è sufficiente a provare l'effettiva fruizione dell'energia elettrica.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge in relazione alla mancata diminuzione della pena in relazione alle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della violenza sulle cose.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in quanto la sentenza impugnata, da un lato, esclude la circostanza aggravante della violenza sulle cose, mentre, dall'altro, stabilisce l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che l'imputata fruiva dell'energia elettrica senza aver mai effettuato alcun pagamento, data la manomissione del contatore, posto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, lei stessa aveva riferito di non aver mai pagato l'energia elettrica e di non essere in possesso di alcun contratto di fornitura: affermazione, queste, che, all'evidenza, presuppongono un consumo di energia elettrica.

3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere accolti.

La Corte distrettuale ha escluso l'unica circostanza aggravante contestata e ritenuta dal giudice di primo grado, ma, in sede di commisurazione della pena, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Il che rende del tutto privo di adeguata motivazione il percorso commisurativo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatori, nonché le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 06/09/2021, il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e di invasione al fine di occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la continuazione, la condannava alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'appello dell'imputata, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 08/11/2022, esclusa la circostanza aggravante, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione, disponendo il beneficio della non menzione e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di furto, in quanto la semplice circostanza dell'allaccio abusivo non è sufficiente a provare l'effettiva fruizione dell'energia elettrica. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge in relazione alla mancata diminuzione della pena in relazione alle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello escluso la circostanza aggravante della violenza sulle cose. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in quanto la sentenza impugnata, da un lato, esclude la circostanza aggravante della violenza sulle cose, mentre, dall'altro, stabilisce l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha rilevato che l'imputata fruiva dell'energia elettrica senza aver mai effettuato alcun pagamento, data la manomissione del contatore, posto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, lei stessa aveva riferito di non aver mai pagato l'energia elettrica e di non essere in possesso di alcun contratto di fornitura: affermazione, queste, che, all'evidenza, presuppongono un consumo di energia elettrica. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere accolti. La Corte distrettuale ha escluso l'unica circostanza aggravante contestata e ritenuta dal giudice di primo grado, ma, in sede di commisurazione della pena, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Il che rende del tutto privo di adeguata motivazione il percorso commisurativo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milan
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