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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 01210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del giudice udienza preliminare del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 4 maggio 2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze con la quale gli veniva applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 321 e 319 cod. pen. con le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni cinque ai sensi dell'art.317-bis cod. pen..

Con unico motivo deduce la violazione dì legge per essere stata applicata la pena accessoria secondo le norme introdotte con la legge n. 3 del 2019.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il reato è stato commesso nel 2015. - L'art. 317-bis cod. pen., nella versione vigente al momento di commissione della condotta, prevedeva la applicazione dell'interdizione dai pp.uu. esclusivamente in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter cod. pen.; solo con la legge n. del 2019 è stata estesa la norma anche al reato di cui all'art. 321 cod. pen. nonché prevista la applicazione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. - Sino alla modifica dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. disposto dalla medesima legge n. 3 del 2019 non era possibile applicare pene accessorie in caso di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. di una pena inferiore ai due anni.

Pacifico che si tratti di norme sostanziali, non erano applicabili ratione temporis al reato contestato al ricorrente.

La sentenza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio nella parte in cui disponeva le pene accessorie.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie, che elimina.

Roma, così/deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore il Preside me Pierluigi tefarib [OSCURATO:PERSONA] uolo DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del giudice udienza preliminare del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 4 maggio 2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze con la quale gli veniva applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione ex articolo 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 321 e 319 cod. pen. con le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni cinque ai sensi dell'art.317-bis cod. pen.. Con unico motivo deduce la violazione dì legge per essere stata applicata la pena accessoria secondo le norme introdotte con la legge n. 3 del 2019. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato. Il reato è stato commesso nel 2015. - L'art. 317-bis cod. pen., nella versione vigente al momento di commissione della condotta, prevedeva la applicazione dell'interdizione dai pp.uu. esclusivamente in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter cod. pen.; solo con la legge n. del 2019 è stata estesa la norma anche al reato di cui all'art. 321 cod. pen. nonché prevista la applicazione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. - Sino alla modifica dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. disposto dalla medesima legge n. 3 del 2019 non era possibile applicare pene accessorie in caso di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. di una pena inferiore ai due anni. Pacifico che si tratti di norme sostanziali, non erano applicabili ratione temporis al reato contestato al ricorrente. La sentenza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio nella parte in cui disponeva le pene accessorie. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie, che elimina. Roma, così/deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore il Preside me Pierluigi tefarib [OSCURATO:PERSONA] uolo DEP
Sentenza Cassazione n. 01210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris