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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23217/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30926/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Il profilo di doglianza sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso non si coniuga all' enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della de- cisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.

La Corte territoriale ritiene motivatamente che la pena in concreto irrogata sia congrua e non suscettibile di modifiche in melius, avendo il giudice di primo grado, a seguito del giudizio di bilanciamento, applicato il minimo della pena de- tentiva (mesi sei di reclusione) e una pena pecuniaria (euro 300 di multa) che si discosta in maniera del tutto trascurabile dal minimo edittale.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile N. 30926/2022 R.G. nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuantì, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla mìsura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo a P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30926/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il profilo di doglianza sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso non si coniuga all' enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della de- cisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità. La Corte territoriale ritiene motivatamente che la pena in concreto irrogata sia congrua e non suscettibile di modifiche in melius, avendo il giudice di primo grado, a seguito del giudizio di bilanciamento, applicato il minimo della pena de- tentiva (mesi sei di reclusione) e una pena pecuniaria (euro 300 di multa) che si discosta in maniera del tutto trascurabile dal minimo edittale. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile N. 30926/2022 R.G. nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuantì, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla mìsura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo a P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023
Decreto Cassazione n. 23217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris