CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per la insussistenza del conflitto; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Napoli, adito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ex art. 660 cod. proc. pen. per la conversione della pena pecuniaria di 250 euro di ammenda oggetto del decreto penale di condanna del 30 gennaio 2018 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pena rimasta insoluta, aveva ritenuto la pena estinta per effetto del decorso del termine biennale di cui all'art. 460 cod. proc. pen. e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Con l'ordinanza del 27 giugno 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti - dopo aver accolto la richiesta del pubblico ministero di estinzione del reato ex art. 460 cod. proc. pen. oggetto del decreto penale di condanna del 30 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha ritenuto che l'effetto estintivo della pena pecuniaria non riscossa fosse precluso dall'avvenuto inizio nelle more della procedura esecutiva. Il giudice per le indagini preliminari ha, quindi, sollevato conflitto analogo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha concluso per la insussistenza del conflitto. Considerato in diritto 1. Il conflitto è insussistente. Il conflitto tra il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti ed il magistrato di sorveglianza di Napoli non è sulla competenza, ovvero su quale sia l'autorità che deve pronunciarsi sulla conversione della pena pecuniaria (che è pacifico sia il magistrato di sorveglianza di Napoli) o sulla estinzione del reato (che è pacifico sia il g.i.p. di Chieti), ma sul contenuto del provvedimento che deve assumere il Magistrato di sorveglianza. I conflitti sul contenuto del provvedimento non si possono risolvere con gli strumenti degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen., neanche ricorrendo all'inciso sui casi analoghi, contenuto nel comma 2 dell'art. 28 stesso, in quanto il capo V del titolo I del libro I del codice di procedura penale è rubricato "conflitti di giurisdizione e di competenza", e quindi le norme degli artt. 28 e seguenti sono destinati soltanto a risolvere conflitti che abbiano ad oggetto non il merito del provvedimento, ma la giurisdizione o la competenza. Il g.i.p. del Tribunale di Chieti ritiene che questa Corte si debba pronunciare nel merito per evitare una situazione di stasi dovuta alle diverse interpretazioni delle due autorità giudiziarie competenti ciascuno per un segmento della procedura, ma, come già rilevato nella pronuncia di questa sezione 29/10/2021, confl comp., in proc. Sansini, n. 0544, avente ad oggetto questione analoga a quella introdotta in questo giudizio, il conflitto si risolve in quanto, una volta che l'organo titolare del potere di decidere sull'estinzione in via principale ha preso la decisione, il Magistrato di sorveglianza non può accertare nuovamente in via incidentale l'avvenuta estinzione di una pena che il giudice dell'esecuzione competente ritiene non estinta. Ne consegue che, a seguito dell'emanazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere riattivato il procedimento di conversione presso il Magistrato di sorveglianza competente. L'intervento di questa Corte sulla correttezza della interpretazione del giudice dell'esecuzione in punto di estinzione della pena può essere, poi, ottenuto ex post mediante ordinario ricorso per cassazione presentato da una delle parti processuali del procedimento di conversione. In definitiva, il conflitto denunciato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti è insussistente perché non attiene alla competenza. Alla declaratoria di insussistenza del conflitto si accompagna la trasmissione degli atti al giudice titolare del procedimento, individuato come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Napoli. Così deciso i