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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15293/2026

Testo disponibile della fonte

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-controComune di Chiavari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLiguria n. 849/2024 depositata il 07/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 849/2024, depositata il 7/11/2024, la Corte diGiustizia di secondo grado della Liguria rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 152/2024, con cui la CGT di Igrado di Genova aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso delcontribuente avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune diNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026Chiavari il 27/1/2023, notificata il 2/3/2023 ed i presupposti avvisi diaccertamento n. 800 del 30/7/2020 e nn. 116 e 1150 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],relativi all’IMU rispettivamente dovuta per gli anni di imposta 2015, 2016e 2017, dei quali ultimi il contribuente aveva presentato in data20/3/2021 richiesta di annullamento, disattesa dal Comune in quanto attiemessi conformemente all’art. 1, comma 741, lett.

B della l. 160/2019.Gli avvisi di accertamento e la successiva ingiunzione erano statiimpugnati con ricorso notificato in data 28/4/2023, in quanto basatisull’applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima,non essendo l’imposta dovuta siccome relativa ad un immobile costituenteabitazione principale del contribuente, atteso che, in forza della sentenzadella Corte Cost. n. 209/2022, non rilevava che la moglie dello Scarpentifosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giudice d’appello confermaval’inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzataantecedentemente alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale, alla luce dellaconforme giurisprudenza di legittimità, costituzionale e del Consiglio diStato, aveva effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche“consolidate” in conseguenza di eventi a ciò riconosciuti idoneidall’ordinamento, tra cui l’atto amministrativo non più impugnabile.2.

Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorsoper cassazione lo Scarpenti.3.

Il Comune di Chiavari resisteva con controricorso.4.

Veniva quindi depositata proposta di definizione anticipata delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.5.

Avverso tale proposta il ricorrente proponeva istanza di decisione;la trattazione veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.6.

Entrambe le parti depositavano inoltre memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, si deduce, “in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.:violazione dell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 27 dicembreNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/20262019, n. 160 e dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della CorteCostituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022”, per avere laCorte di giustizia di II grado ritenuto inammissibile il ricorso sull’asseritoerroneo presupposto che il rapporto tributario fosse esaurito.

Secondo laricorrente il giudice di prime cure non si era avveduto che il Comuneaveva notificato l’ingiunzione di pagamento impugnata, con l’avvertimentoche, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, avrebbeproceduto all’esecuzione forzata, sicché il rapporto non poteva ritenersiesaurito, tale essendo solo quello non necessitante di alcun ulteriore atto,successivo all’inadempimento, che non sia meramente esecutivo.

Nel casodi specie, invece, non si era ancora formato alcun titolo esecutivo el’ordinanza-ingiunzione era stata emessa per ottenere somme non dovute,siccome pretese sulla base di una legge dichiarata incostituzionale consentenza n. 209/2022, efficace erga omnes ed ostativa, dopo la suapubblicazione, all’applicazione della norma dichiarata illegittima.

Nellafattispecie concreta l’ingiunzione di pagamento e gli avvisi di accertamentoerano stati emessi sull’assunto che l’immobile in Chiavari oggetto ditassazione non potesse costituire abitazione principale dello Scarpenti, chevi dimorava da oltre 20 anni, in quanto la moglie era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], mentre per la sopracitata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, letterab), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cuistabilisce: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente , anziché disporre: perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoredimora abitualmente e risiede anagraficamente - è irrilevante, ai finiNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026della qualifica dell’abitazione come principale, che il coniuge di colui che vidimori abitualmente, a propria volta, dimori o risieda abitualmente nellostesso o in altro immobile.

Il giudice del merito avrebbe, pertanto, dovutoritenere la suddetta abitazione e la relativa pertinenza esenti dall’IMU, inapplicazione della sopra citata pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], non essendosi ilrapporto con la P.A. esaurito proprio in ragione dell’impugnazionedell’ordinanza-ingiunzione, priva perciò di efficacia di titolo esecutivo.2.

Il motivo è infondato, in ragione delle condivisibili argomentazionigià svolte nella proposta di definizione anticipata, che applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senzache il ricorrente abbia offerto elementi per mutare l’orientamento dellastessa, sicché va inoltre disattesa la richiesta di fissazione della pubblicaudienza.Va infatti ribadito che l’ingiunzione fiscale è volta a rendere edotto ildebitore della pretesa fiscale e a formare il titolo per l’eventualeesecuzione forzata (riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni),cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

Essanon sostituisce l’avviso di accertamento ma lo segue; non costituisce unnuovo atto impositivo ma un mero atto liquidatorio (Cass., n. 13132/17;10896/19).

L’ingiunzione, al pari della cartella, può essere impugnata soloper vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso diaccertamento ritualmente notificato, che determina l’an ed il quantumdella pretesa fiscale (Cass., n. 31172/22; Cass., n. 22108/2024: Cass., n.32860/2025).

Nel caso di specie il contribuente non ha censurato vizipropri dell’ingiunzione, avendo dedotto la asserita sussistenza del dirittoall’esenzione IMU, che avrebbe invece dovuto far valere in sede ditempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, con conseguenteconsolidamento della pretesa impositiva prima della pronuncia della CorteCostituzionale e inammissibilità dell’originario ricorso (v., tra le tante,Cass., n. 22108/2024).

Non è, pertanto, argomentabile l’applicabilità dellaNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026suddetta sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel caso di specie va esclusaper il limite della retroattività della pronuncia in presenza di situazionigiuridiche consolidate, quali quelle conseguenti a sentenze passate ingiudicato, all’atto amministrativo non più impugnabile, alla prescrizione ealla decadenza (Cass. n. 7057/1997, 4766/99).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.3.

Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi professionali, ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, nonché al pagamento dellaulteriore somma di 2.500 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente al versamento della somma di 1.000 euro, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controComune di Chiavari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLiguria n. 849/2024 depositata il 07/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 849/2024, depositata il 7/11/2024, la Corte diGiustizia di secondo grado della Liguria rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 152/2024, con cui la CGT di Igrado di Genova aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso delcontribuente avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune diNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026Chiavari il 27/1/2023, notificata il 2/3/2023 ed i presupposti avvisi diaccertamento n. 800 del 30/7/2020 e nn. 116 e 1150 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],relativi all’IMU rispettivamente dovuta per gli anni di imposta 2015, 2016e 2017, dei quali ultimi il contribuente aveva presentato in data20/3/2021 richiesta di annullamento, disattesa dal Comune in quanto attiemessi conformemente all’art. 1, comma 741, lett. B della l. 160/2019.Gli avvisi di accertamento e la successiva ingiunzione erano statiimpugnati con ricorso notificato in data 28/4/2023, in quanto basatisull’applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima,non essendo l’imposta dovuta siccome relativa ad un immobile costituenteabitazione principale del contribuente, atteso che, in forza della sentenzadella Corte Cost. n. 209/2022, non rilevava che la moglie dello Scarpentifosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giudice d’appello confermaval’inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzataantecedentemente alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale, alla luce dellaconforme giurisprudenza di legittimità, costituzionale e del Consiglio diStato, aveva effetto retroattivo, salvo il limite delle situazioni giuridiche“consolidate” in conseguenza di eventi a ciò riconosciuti idoneidall’ordinamento, tra cui l’atto amministrativo non più impugnabile.2. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorsoper cassazione lo Scarpenti.3. Il Comune di Chiavari resisteva con controricorso.4. Veniva quindi depositata proposta di definizione anticipata delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.5. Avverso tale proposta il ricorrente proponeva istanza di decisione;la trattazione veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.6. Entrambe le parti depositavano inoltre memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, si deduce, “in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.:violazione dell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 27 dicembreNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/20262019, n. 160 e dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della CorteCostituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022”, per avere laCorte di giustizia di II grado ritenuto inammissibile il ricorso sull’asseritoerroneo presupposto che il rapporto tributario fosse esaurito. Secondo laricorrente il giudice di prime cure non si era avveduto che il Comuneaveva notificato l’ingiunzione di pagamento impugnata, con l’avvertimentoche, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, avrebbeproceduto all’esecuzione forzata, sicché il rapporto non poteva ritenersiesaurito, tale essendo solo quello non necessitante di alcun ulteriore atto,successivo all’inadempimento, che non sia meramente esecutivo. Nel casodi specie, invece, non si era ancora formato alcun titolo esecutivo el’ordinanza-ingiunzione era stata emessa per ottenere somme non dovute,siccome pretese sulla base di una legge dichiarata incostituzionale consentenza n. 209/2022, efficace erga omnes ed ostativa, dopo la suapubblicazione, all’applicazione della norma dichiarata illegittima. Nellafattispecie concreta l’ingiunzione di pagamento e gli avvisi di accertamentoerano stati emessi sull’assunto che l’immobile in Chiavari oggetto ditassazione non potesse costituire abitazione principale dello Scarpenti, chevi dimorava da oltre 20 anni, in quanto la moglie era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], mentre per la sopracitata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] -dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, letterab), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cuistabilisce: per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nelquale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente , anziché disporre: perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoredimora abitualmente e risiede anagraficamente - è irrilevante, ai finiNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026della qualifica dell’abitazione come principale, che il coniuge di colui che vidimori abitualmente, a propria volta, dimori o risieda abitualmente nellostesso o in altro immobile. Il giudice del merito avrebbe, pertanto, dovutoritenere la suddetta abitazione e la relativa pertinenza esenti dall’IMU, inapplicazione della sopra citata pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], non essendosi ilrapporto con la P.A. esaurito proprio in ragione dell’impugnazionedell’ordinanza-ingiunzione, priva perciò di efficacia di titolo esecutivo.2. Il motivo è infondato, in ragione delle condivisibili argomentazionigià svolte nella proposta di definizione anticipata, che applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, senzache il ricorrente abbia offerto elementi per mutare l’orientamento dellastessa, sicché va inoltre disattesa la richiesta di fissazione della pubblicaudienza.Va infatti ribadito che l’ingiunzione fiscale è volta a rendere edotto ildebitore della pretesa fiscale e a formare il titolo per l’eventualeesecuzione forzata (riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni),cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto. Essanon sostituisce l’avviso di accertamento ma lo segue; non costituisce unnuovo atto impositivo ma un mero atto liquidatorio (Cass., n. 13132/17;10896/19). L’ingiunzione, al pari della cartella, può essere impugnata soloper vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso diaccertamento ritualmente notificato, che determina l’an ed il quantumdella pretesa fiscale (Cass., n. 31172/22; Cass., n. 22108/2024: Cass., n.32860/2025). Nel caso di specie il contribuente non ha censurato vizipropri dell’ingiunzione, avendo dedotto la asserita sussistenza del dirittoall’esenzione IMU, che avrebbe invece dovuto far valere in sede ditempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, con conseguenteconsolidamento della pretesa impositiva prima della pronuncia della CorteCostituzionale e inammissibilità dell’originario ricorso (v., tra le tante,Cass., n. 22108/2024). Non è, pertanto, argomentabile l’applicabilità dellaNumero registro generale 9885/2025Numero sezionale 2341/2026Numero di raccolta generale 15293/2026Data pubblicazione 20/05/2026suddetta sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel caso di specie va esclusaper il limite della retroattività della pronuncia in presenza di situazionigiuridiche consolidate, quali quelle conseguenti a sentenze passate ingiudicato, all’atto amministrativo non più impugnabile, alla prescrizione ealla decadenza (Cass. n. 7057/1997, 4766/99).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.3. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi professionali, ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15% ed altri accessori di legge, nonché al pagamento dellaulteriore somma di 2.500 euro, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente al versamento della somma di 1.000 euro, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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