CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 621-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella qualità di titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza di Priscillan. 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente avverso la sentenza n. 914/30/2015della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 26.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.06.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento –Indagini bancarie –Costi –Detrazione - Motivazione apparente-Estinzione RGN 621/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] di causa Dal ricorso emerge che, all’esito di verifica con accesso presso la sede della ditta individuale del ricorrente, nonché pressol’abitazione privata, e a seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate notificò allo [OSCURATO:PERSONA] due avvisi d’accertamento, relativi alle annualità 2006 e 2007, con cui rideterminò l’imponibile dichiarato ai fini Iva, Irape II.DD. Il contribuente definì con adesione l’accertamento relativo al 2006 ed impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova quello afferente il 2007. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 356/01/2014. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto fu rigettato con sentenza n. 914/30/2015. Il giudice d’appello, nel confermare integralmente le statuizioni di primo grado, ha innanzitutto respinto tutte le eccezioni. Quanto al merito, ha reputato inconferenti i rilievi formulati dall’appellante sulla rideterminazione delle imposte dirette, apprezzando a tal fine le controdeduzioni dell’Amministrazione finanziaria, e, sulla r i determinazione dell’Iva, ha rinvia t o a quanto già statuit o dalla Commissione provinciale. Il contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate. Fissata la trattazione camerale del giudizio, il contribuente ha depositato l’atto di rinuncia, dichiarando che l’accertamento è statooggetto di domanda di “definizione agevolata” ai sensi dell’art. 6, del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016. All’esito dell’adunanza camerale del 12giugno 202 5 la causa è stata decisa. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e fala applicazione degli artt. 109, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe erroneamente disconosciuto i costi relativi al conseguimento dei maggiori ricavi contestati dall’Amministrazione finanziaria; Con il secondo motivo lo Scapuccin denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, RGN 621/2016 Consigliere rel. Federici c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente disconosciuto l’aliquota agevolata applicabile ai fini Iva sul maggior imponibile contestato dall’Amministrazione finanziaria. Preliminarmente deve tuttaviaprendersi atto che, fissata l’adunanza per la trattazione della causa, il contribuente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle), dichiarando al contempo di rinunciare al giudizio. La documentazione è riferibile alla definizione dei carichi fiscali riconducibili all’avviso d’accertamento oggetto del giudizio (n. T6S011202977/2007). Il contribuente ha inoltre provveduto a notificare la rinuncia con richiesta di definizione agevolata alla Avvocatura dello Stato. Risulta che il ricorrente ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall’agente della riscossione, e ciò è da intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016. Deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M Dichiara l’estinzione del