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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33958/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione patita per custodia cautelare in carcere dal 27 aprile 2008 al 10 marzo 2010 e agli arresti domiciliari 2 marzo 2010 al 21 luglio 2011.

1.1. In data 27 aprile 2009, l'istante fu tratto in arresta-esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di concorrenza sleale continuata di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato dall'art. 7, L. 203/91 nell'ambito di una pluralità di clan di camorra. [OSCURATO:PERSONA] si imputava, nella qualità di partecipe al gruppo imprenditoriale a base familiare dei [OSCURATO:PERSONA], di imporre l'esclusiva nel mercato dei videogiochi, essendo a tal fine anche giunto a patti, di volta in volta, con la cosca di camorra egemone sul territorio ove il gruppo intendeva espandersi.

1.2. Il 12 aprile 2019, il Tribunale di Napoli lo assolveva dal reato per cui vi era stata cautela (capo 22), nonché dAí1 reato di cui all'art. 416 cod. pen. (Capo 47) ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula "perché il fatto non sussiste"; decisione assolutoria che diveniva irrevocabile il 25 novembre 2019.

L'assoluzione si fondava sull'impossibilità di individuare al di là di ogni ragionevole dubbio elementi da cui desumere che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], a capo del gruppo imprenditoriale familiare e condannato per gli stessi fatti con sentenza irrevocabile in esito a separato giudizio, nell'attività di concorrenza sleale di imposizione delle attività di gestione dei videogiochi grazie all'appoggio della camorra locale.

2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha sollevato un unico, articolato, motivo con cui deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine all'individuazione della colpa grave in capo al ricorrente, nonché carenza ed illogicità della motivazione sul punto.

La responsabilità del ricorrente per avere agevolato anche solo indirettamente l'agire del fratello [OSCURATO:PERSONA], esclusa dal giudice della cognizione, verrebbe inopinatamente reintrodotta sotto forma di culpa in vigilando dal giudice della riparazione: ragionamento che si scontra con il consolidato principio giurisprudenziale che vuole come limite all'autonomia del giudice della riparazione la negazione di fatti che sono stati oggetto del processo di cognizione.

Tale comportamento percepibile come colpa grave non potrebbe certo essere costituito dalla culpa in vigilando, non essendo peraltro nemmeno stato analizzato il concreto comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale si è basata su una mera presunzione ancorata all'esistenza della quota societaria e non ad elementi di prova specifica che attengano a comportamenti dell'istante.

Anche l'utilizzo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per sostanziare una grave negligenza ed imprudenza del ricorrente consistita nell'aver preso direttive dai capi non tiene conto che le dichiarazioni di costui non sono state ritenute credibili dal Tribunale nella sentenza assolutoria.

Appare illogica anche l'argomentazione relativa al parlare al plurale: l'espressione "noi [OSCURATO:PERSONA]" rappresenta la consueta sintesi del verbale sommario rispetto ad un interrogatorio di garanzia del quale non si conoscono le parole esatte utilizzate dall'indagato, in assenza di trascrizione integrale dello stesso e, comunque, anche qualora avesse parlato al plurale a contare è il senso delle sue dichiarazioni rispetto alle contestazioni mosshli.

3. È tempestivamente pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, ritenuto infondato il ricorso, ne chiede il rigetto.

4. È altresì pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alta luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).

In sostanza, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli attiztéiò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento : nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare' sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

3. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente una pluralità di condotte, extraprocessuali e processuali, dell'istante caratterizzate dalla colpa grave, sotto forma di grave imprudenza e negligenza.

Quanto al comportamento extraprocessuale, esso è stato dalla Corte territoriale individuato nella «commistione dell'istante nella spregiudicata gestione delle società familiari da parte del fratello» [OSCURATO:PERSONA], tradottasi in una condotta connotata da macroscopica imprudenza e negligenza dal momento che egli - che intratteneva specifici rapporti di collaborazione imprenditoriale con il fratello, da cui prendeva ordini e del quale eseguiva direttive - non si era opposto alla gestione di questi e non aveva adoperato la dovuta attenzione per accorgersi dei rapporti intrattenuti dalle società a [OSCURATO:PERSONA] facenti capo, in particolare dlla [OSCURATO:PERSONA] &C., con i clan camorristici.

L'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], svolta a stretto contatto e W direttive del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha pertanto creato una situazione di apparenza di contiguità rispetto all'attività criminale del fratello.

Condotta che il Giudice della riparazione ha congruamente reputato «particolarmente compromettente e ambigua», in quanto tale oggettivamente idonea a determinare l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La colpa processuale è stata individuata nella circostanza, emersa dal verbale dell'interrogatorio di garanzia, di esprimersi al plurale, così identificando la sua persona con il gruppo: condotta considerata imprudente e che, a detta del Giudice della riparazione, ha concorso, insieme ad altri elementi investigativi, a rafforzare il convincimento del Giudice della cautela in merito alla gravità indiziaria della partecipazione dell'odierno ricorrente alla commissione del reato contestato.

Non senza trascurare, infine, il comportamento ritenuto reticente consistito nell'avere egli sottaciuto, nel predetto interrogatorio di garanzia, della successiva composizione della lite con il rivale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, che liquida in eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione patita per custodia cautelare in carcere dal 27 aprile 2008 al 10 marzo 2010 e agli arresti domiciliari 2 marzo 2010 al 21 luglio 2011. 1.1. In data 27 aprile 2009, l'istante fu tratto in arresta-esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di concorrenza sleale continuata di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato dall'art. 7, L. 203/91 nell'ambito di una pluralità di clan di camorra. [OSCURATO:PERSONA] si imputava, nella qualità di partecipe al gruppo imprenditoriale a base familiare dei [OSCURATO:PERSONA], di imporre l'esclusiva nel mercato dei videogiochi, essendo a tal fine anche giunto a patti, di volta in volta, con la cosca di camorra egemone sul territorio ove il gruppo intendeva espandersi. 1.2. Il 12 aprile 2019, il Tribunale di Napoli lo assolveva dal reato per cui vi era stata cautela (capo 22), nonché dAí1 reato di cui all'art. 416 cod. pen. (Capo 47) ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula "perché il fatto non sussiste"; decisione assolutoria che diveniva irrevocabile il 25 novembre 2019. L'assoluzione si fondava sull'impossibilità di individuare al di là di ogni ragionevole dubbio elementi da cui desumere che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], a capo del gruppo imprenditoriale familiare e condannato per gli stessi fatti con sentenza irrevocabile in esito a separato giudizio, nell'attività di concorrenza sleale di imposizione delle attività di gestione dei videogiochi grazie all'appoggio della camorra locale. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha sollevato un unico, articolato, motivo con cui deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine all'individuazione della colpa grave in capo al ricorrente, nonché carenza ed illogicità della motivazione sul punto. La responsabilità del ricorrente per avere agevolato anche solo indirettamente l'agire del fratello [OSCURATO:PERSONA], esclusa dal giudice della cognizione, verrebbe inopinatamente reintrodotta sotto forma di culpa in vigilando dal giudice della riparazione: ragionamento che si scontra con il consolidato principio giurisprudenziale che vuole come limite all'autonomia del giudice della riparazione la negazione di fatti che sono stati oggetto del processo di cognizione. Tale comportamento percepibile come colpa grave non potrebbe certo essere costituito dalla culpa in vigilando, non essendo peraltro nemmeno stato analizzato il concreto comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale si è basata su una mera presunzione ancorata all'esistenza della quota societaria e non ad elementi di prova specifica che attengano a comportamenti dell'istante. Anche l'utilizzo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per sostanziare una grave negligenza ed imprudenza del ricorrente consistita nell'aver preso direttive dai capi non tiene conto che le dichiarazioni di costui non sono state ritenute credibili dal Tribunale nella sentenza assolutoria. Appare illogica anche l'argomentazione relativa al parlare al plurale: l'espressione "noi [OSCURATO:PERSONA]" rappresenta la consueta sintesi del verbale sommario rispetto ad un interrogatorio di garanzia del quale non si conoscono le parole esatte utilizzate dall'indagato, in assenza di trascrizione integrale dello stesso e, comunque, anche qualora avesse parlato al plurale a contare è il senso delle sue dichiarazioni rispetto alle contestazioni mosshli. 3. È tempestivamente pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, ritenuto infondato il ricorso, ne chiede il rigetto. 4. È altresì pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell'accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alta luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli attiztéiò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento : nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare' sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). 3. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente una pluralità di condotte, extraprocessuali e processuali, dell'istante caratterizzate dalla colpa grave, sotto forma di grave imprudenza e negligenza. Quanto al comportamento extraprocessuale, esso è stato dalla Corte territoriale individuato nella «commistione dell'istante nella spregiudicata gestione delle società familiari da parte del fratello» [OSCURATO:PERSONA], tradottasi in una condotta connotata da macroscopica imprudenza e negligenza dal momento che egli - che intratteneva specifici rapporti di collaborazione imprenditoriale con il fratello, da cui prendeva ordini e del quale eseguiva direttive - non si era opposto alla gestione di questi e non aveva adoperato la dovuta attenzione per accorgersi dei rapporti intrattenuti dalle società a [OSCURATO:PERSONA] facenti capo, in particolare dlla [OSCURATO:PERSONA] &C., con i clan camorristici. L'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA], svolta a stretto contatto e W direttive del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha pertanto creato una situazione di apparenza di contiguità rispetto all'attività criminale del fratello. Condotta che il Giudice della riparazione ha congruamente reputato «particolarmente compromettente e ambigua», in quanto tale oggettivamente idonea a determinare l'intervento dell'Autorità giudiziaria. La colpa processuale è stata individuata nella circostanza, emersa dal verbale dell'interrogatorio di garanzia, di esprimersi al plurale, così identificando la sua persona con il gruppo: condotta considerata imprudente e che, a detta del Giudice della riparazione, ha concorso, insieme ad altri elementi investigativi, a rafforzare il convincimento del Giudice della cautela in merito alla gravità indiziaria della partecipazione dell'odierno ricorrente alla commissione del reato contestato. Non senza trascurare, infine, il comportamento ritenuto reticente consistito nell'avere egli sottaciuto, nel predetto interrogatorio di garanzia, della successiva composizione della lite con il rivale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, che liquida in eur
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