CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02607/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla L 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede in via principale dichiararsi la prescrizione del reato ed in subordine l'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 6 luglio 2018 dal Tribunale di Udine con la quale i predetti ricorrenti sono stati condannati alla pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato previsto dall'art. 340 cod. pen. per avere in concorso tra loro ai fini di protesta partecipato ad un corteo di nove autovetture che partendo dal casello autostradale di Gonars, disponendosi a colonna su entrambe le corsie di marcia e rallentando la velocità a circa 30 km/h fino all'uscita del casello auto- stradale di Portogruaro, ove arrivavano alle ore 12,00, cagionavano su detto tratto dell'autostrada A4 code e rallentamenti per oltre venti chilometri con grave turba- mento del servizio autostradale per oltre tre ore (il 12 dicembre 2013). 2. Tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso Anto- nino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di se- guito indicati. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al divieto del ne bis in idem, rilevando che per lo stesso fatto per cui si procede l'imputato era stato già sanzionato per la violazione del Codice della strada. Quindi in virtù dei principi affermati dalla Corte EDU nella decisione del 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia) la sanzione pecuniaria applicata in sede amministrativa è da ritenersi sostanzialmente penale. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.340 cod. pen. in riferimento al concetto di "pubblico servizio" o di "servizio di pubblica necessità". Si osserva che il rallentamento provocato ad una velocità di circa 55-75 km/h non può configurare l'interruzione del pubblico servizio autostradale atteso che detto servizio ha continuato nel suo complesso a funzionare regolarmente. Inoltre, neppure può parlarsi di servizio pubblico essenziale in quanto le società che gestiscono il servizio sono società per azioni di diritto privato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motiva- zione per contraddittorietà e illogicità, in relazione alla valutazione delle risultanze dibattimentali. Si è trattato di una manifestazione di protesta comunicata agli organi di stampa ed alle forze dell'ordine, che può inquadrarsi nell'esercizio del diritto di manifestare, analogamente al diritto di sciopero.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione del principio di specialità tra il d. Igs. 22 gennaio 1948, n. 66 e l'art. 340 cod. pen., dovendosi ritenere prevalente per favor rei l'illecito amministrativo. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non es- sendovi state lamentele da parte degli altri utenti del servizio. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per contradditto- rietà e illogicità, in relazione alla valutazione delle risultanze dibattimentali testi- moniali e documentali. Si obietta che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata descritta dal teste Tonetti, agente della polizia stradale, che ha precisato che il suo fuoristrada è sempre stato dietro la macchina di servizio sulla quale si trovava il predetto agente. Ciò rende impossibile l'attribuzione al predetto del concorso nel reato po- sto in essere dalle autovetture che lo precedevano, essendo la sua velocità evi- dentemente condizionata da esse. Ulteriore travisamento della prova viene lamentato con riferimento all'in- dividuazione dell'imputato nelle fotografie trasmesse che non si è provato fossero relative al luogo ed al contesto dei fatti per cui si procede. 3.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione per travisa- mento dell'accertato blocco stradale, che non si è mai verificato, essendosi solo trattato di un rallentamento del traffico veicolare, ad una velocità di 60 o 70 km/h. 3.2. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di specialità nel rapporto tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 340 cod. pen. e l'illecito ammini- strativo di cui all'art. 1-bis d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 riferito al "blocco di bi- nari". Si osserva che a seguito della novella ex d.lgs n. 507 del 1999 che avrebbe depenalizzato il reato di blocco ferroviario, prevedendo solo una sanzione amministrativa nel caso di chi, al fine di impedire o ostacolare una strada, abban- dona congegni o oggetti di qualsiasi tipo, o comunque ingombra una strada ordi- naria o ferrata, il reato di cui all'art. 340 cod. pen. è configurabile solo nei casi più gravi, tenuto conto della espressa clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto non costituisce reato") contemplata dall'art.1-bís cit. e della clausola di esclusione con- tenuta nell'art. 340 cod. pen. ("fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge"). Inoltre, il rapporto che sussiste tra le predette fattispecie è di specie a genere, essendo l'illecito amministrativo ipotesi speciale sia sotto il profilo della condotta materiale che dell'elemento soggettivo del dolo.3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motiva- zione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non es- sendovi stato un blocco della circolazione stradale ma solo un rallentamento. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità, in relazione alla valutazione delle risultanze dibattimentali testimoniali e documentali. Si denuncia il travisamento della prova con riferimento all'individuazione dell'imputato - fotografato alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] e sventolante un tricolore - atteso che il teste Lena che ha effettuato l'identificazione si è basato su fotografie scattate da altri e che non è provato fossero relative al luogo ed al contesto dei fatti per cui si procede. 4.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione per travisa- mento dell'accertato blocco stradale, che non si è mai verificato, essendosi solo trattato di un rallentamento del traffico veicolare, ad una velocità di 60 o 70 km/h. 4.2. Con il terzo motivo pone la questione e negli stessi termini del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] della violazione del principio di specialità nel rapporto tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 340 cod. pen. e l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis d.lgs. n. 66 del 1948 riferito in origine al solo "blocco ferroviario". 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motiva- zione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non es- sendo stata provata neppure la gravità del fatto. 4.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che è stata esclusa solo per i suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti dai tre ricorrenti sono tutti inammissibili perché manifestamente infondati o perchè afferenti questioni in fatto. Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'identifica- zione dei predetti imputati è stata congruamente argomentata in ordine al positivo esito dell'individuazione effettuata dal teste [OSCURATO:PERSONA] che ha preso visione delle immagini trasmesse dalla polizia stradale estratte dalle riprese video e dai rilievi fotografici eseguiti al momento del fatto, ed ha riconosciuto gli imputati sulla base non solo della personale e diretta conoscenza (perché attivisti del cd. movimento dei forconi), ma anche delle risultanze offerte dall'esame dei cartellini fotografici identificativi delle persone nominate dal testimone, il cui raffronto con i foto- grammi della manifestazione ha escluso qualsiasi possibilità di dubbio al riguardo, tenuto conto altresì dei rivi fotografici eseguiti al momento del loro arrivo a Por- togruaro e degli ulteriori riscontri costituiti dagli accertamenti svolti sulla proprietà dei veicoli coinvolti. Quindi a fronte di una esaustiva disamina delle emergenze istruttorie, sup- portata da una motivazione priva di vizi logici, deve rilevarsi come i ricorrenti si sono limitati a sostenere assertive letture alternative del compendio probatorio, facendo leva su profili fattuali già puntualmente vagliati nel giudizio di merito, e la cui rivisitazione non può essere evidentemente apprezzata in sede di sindacato di legittimità da parte di questa Suprema Corte. 2. Manifestamente infondate sono poi le censure articolate dai tre ricor- renti, peraltro in modo anche confuso ed approssimativo, rispetto alla questione della mancata applicazione al caso di specie della norma di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, ritenuta prevalente in quanto norma speciale ri- spetto alla fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen. Sul punto la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità relativa alla questione del rapporto tra la fat- tispecie penale di cui all'art. 340 cod. pen. e quella regolata dall'art.1-bis, intro- dotta dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in vigore all'epoca dei fatti (commessi in data 12 dicembre 2013), che aveva rita- gliato una nuova fattispecie punita solo a titolo di illecito amministrativo, rispetto alle fattispecie penali del blocco ferroviario e del blocco stradale punite con la re- clusione da uno a sei anni dall'art.1 del d.lgs. n. 66/1948, depenalizzando il blocco stradale e prevedendo - accanto alla residua fattispecie penale dell'art. 1 del d.lgs. n.66/1948 riferita al solo trasporto ferroviario - una ipotesi meno grave di blocco ferroviario accomunata a quella del blocco stradale punita solo con una sanzione amministrativa pecuniaria, e ciò anteriormente alle modifiche successi- vamente intervenute per effetto del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 che hanno, invece, nuovamente reintrodotto il reato di blocco stradale, riducendo l'ambito di applicazione dell'ille- cito amministrativo al solo caso di ostruzione stradale attraverso l'uso del proprio corpo. All'epoca dei fatti, dunque, non trovando ancora applicazione le modifiche in- trodotte dal d.l. n.113/2018, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1-bis cit., contemplando una espressa clausola di riserva per l'ipotesi che la condotta costi- tuisse reato, sanzionava evidentemente le sole condotte di ingombro stradale (01- tre quelle riferite al trasporto ferroviario) sorrette dalla specifica finalità di impe- dire od ostacolare la circolazione su una qualsiasi strada ordinaria, ivi compresa dunque un'autostrada, frapponendovi un ostacolo personale o materiale, ma senza concretamente determinare una effettiva interruzione o un turbamento significa- tivo della regolarità del servizio pubblico autostradale, come invece pacificamente è avvenuto nel caso di specie. Risulta evidente, dunque, la diversità delle tipologie di condotta che integra- vano l'illecito amministrativo di cui al cit. art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, vigente all'epoca del fatto, rispetto ad una occupazione svoltasi in forma col- lettiva e prolungata di un intero tratto autostradale che ha determinato un sensi- bile rallentamento della circolazione stradale e concretizzato una prolungata tur- bativa della regolarità del funzionamento del servizio pubblico qual è pacificamente quello autostradale e che integra dunque la fattispecie penale prevista dall'art. 340 cod. pen. e senza che possa venire in discussione l'applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito (Sez. 6, n.2203 del 13/10/2000, Patierno, Rv. 217884; Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597). Non meritano diversa sorte neppure le censure articolate in modo del tutto approssimativo nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al diritto di sciopero senza alcuna attinenza al caso di specie ed al concetto di "pubblico servizio" per la paci- fica ed indiscutibile natura pubblica del servizio autostradale seppure gestito nella forma di una società per azioni diritto privato (sul punto vedi, Sez. 6, n. 8854 del 20/05/1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212002). Con riguardo, poi, alla valutazione della gravità del fatto e della concreta e significativa turbativa arrecata al servizio autostradale nel caso di specie, a fronte di un completa disamina delle emergenze dibattimentali, esposta attraverso argo- menti privi di incongruenze, deve rilevarsi come i ricorrenti nuovamente abbiano assertivamente contrapposto una lettura alternativa del compendio probatorio, fa- cendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali circa la durata, le modalità dell'oc- cupazione della sede stradale e la entità del disturbo arrecato alla circolazione stradale, già puntualmente vagliati nel giudizio di merito e non suscettibili di una rivalutazione in sede di legittimità. 3. La questione del ne bis in idem posta nel solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'essa manifestamente infondata oltre che genericamente dedotta. Nel ricorso non si spiega neppure perché la sanzione amministrativa pe- cuniaria comminata per una non meglio specificata infrazione al codice stradale sia da ritenersi assimilabile per grado di afflittività ad una sanzione penale, non essendone stato specificato neppure l'importo pagato e senza alcun approfondi- mento circa la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata alla stregua degli indici - qualificazione giuridica, natura dell'illecito e grado di severità delle sanzioni - elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (i c.d. Engel criteria). Peraltro la Corte di appello ha correttamente richiamato, facendone pun- tuale applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e conven- zionale, secondo cui il divieto del "ne bis in idem" non opera allorquando i diversi procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, per il perseguimento di finalità complementari, per la prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, per il grado di coordinamento probatorio esistente tra essi e per la considerazione che, nel commisurare la seconda sanzione, possa tenersi conto della sanzione irrogata per prima, in modo da evitare un eccessivo carico sanzionatorio per il medesimo fatto (Sez. 2, n.5048 del 09/12/2020, Russo, Rv. 280570). 4. Manifestamente infondati sono poi i motivi comuni dedotti dai ricorrenti per violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla mancata appli- cazione dell'art. 131-bis cod. pen. Al riguardo è sufficiente rilevare l'aspecificità delle censure che non si con- frontano con la ricostruzione fattuale dei Giudici di merito coerente alle risultanze probatorie che contraddicono l'assunto difensivo di una minima offensività del fatto per il coinvolgimento di migliaia di veicoli costretti a viaggiare a velocità ri- dotta per oltre tre ore e per l'evidenziato pericolo di incidenti e sinistri stradali. 5. Infine, con riguardo al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che è stata esclusa solo per i suoi precedenti penali, risulta evidente la ma- nifesta infondatezza della doglianza, tenuto conto della rilevata condizione di plu- rirecidivo che contraddice la prognosi favorevole in merito alla sua futura condotta e considerati i precedenti penali con l'irrogazione di pene superiori ai due anni di reclusione, correttamente ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti oltre che al pagamento delle spese del procedimento anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del