CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 43734/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG l (331(700 o t (, LQ i \11.4 aad.n;n t '3 o 4-L.Q UVIC k'ko/' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 16 dicembre 2020, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle due seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Torino del 17.7.2018, irrevocabile dal 30.11.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen.) 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 1990; 2) sentenza della Corte di appello di Torino del 18.12.2019, irrevocabile dal 4.9.2020, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 12 -quinquies d.l. n. 306/1992 e 7 d.l. n. 152 del 1991. A ragione della decisione, riteneva che non fosse configurabile, rispetto alle condotte giudicate con le indicate sentenze, una unicità di disegno criminoso, atteso che il reato di cui all'art. 12 -quinquies D.L. n. 306/1992 era stato commesso il 12.11.2013, in epoca cioè precedente alla commissione del delitto di cui all'art. 416 -bis cod. pen., posto in essere a partire dal mese di giugno 2014; che inoltre, come specificato nella sentenza sub n. 2, il Barbera aveva acquisito la titolarità fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. "per conto dei Crea" e non già nell'interesse dell'associazione mafiosa che era diventata operativa solo mesi dopo e nel cui interesse il predetto non avrebbe, quindi, potuto operare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; erronea interpretazione del rapporto tra il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. e la circostanza aggravante del metodo mafioso ex art. 7 d.l. n. 151/1991". Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe posto a fondamento della propria decisione un presupposto di fatto errato e, quindi, sarebbe giunto a conclusioni illogiche; che, in particolare, il reato di cui all'art. 12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992 non si sarebbe perfezionato, come indicato nell'ordinanza impugnata, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì dal 12.11.2013 al 3.5.2017; che, poiché il reato di partecipazione all'associazione mafiosa era stato commesso dal prevenuto in due periodi ricompresi nel lasso di tempo in cui si era perfezionato nel complesso il reato di cui al già citato art. 12 quinquies, il fattore temporale avrebbe dovuto essere ritenuto sintomatico dell'identità del disegno criminoso, anche in considerazione della natura dei delitti, intrinsecamente correlati tra loro dal punto di vista ontologico, in virtù della specificità del metodo mafioso, il cui utilizzo da parte del Barbera era stato ritenuto provato in entrambe le sentenze di merito; che, inoltre, il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, oltre alla già dimostrata illogicità della motivazione in ordine alla distanza cronologica tra i reati in questione, dagli atti processuali si evincerebbe che il Barbera aveva commesso entrambi i reati con gli stessi soggetti, per il medesimo fine (quello di agevolare l'attività degli amici, Crea padre e figlio, nonché di tale [OSCURATO:PERSONA], oltre che di ottenere un profitto personale e la stima dei predetti soggetti). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. ' 4. il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come evidenziato anche nella requisitoria dal Procuratore generale, l'argomentare del Giudice dell'esecuzione risulta viziato dall'errata indicazione del dato temporale di commissione del reato giudicato con la sentenza sub n. 2, al quale è stato attribuito rilievo preminente nella decisione assunta; si è, infatti, in precedenza evidenziato che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di rigettare la richiesta difensiva esclusivamente sulla base dell'osservazione che il reato di cui all'art.12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992 era stato commesso il 12.11.2013, cioè in epoca precedente alla ritenuta partecipazione del condannato al sodalizio mafioso a far data dal giugno 2014. L'errata indicazione della data di consumazione del reato di che trattasi ha, pertanto, inficiato tutto l'argomentare del Giudice dell'esecuzione, il quale avrebbe dovuto tenere in considerazione che esso si era protratto dal 12.11.2013 all'aprile 2017 e, quindi, nel periodo di operatività dell'associazione mafiosa accertata con la sentenza sub n. 1. 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, tenendo conto dell'esatta collocazione temporale del reato giudicato con la sentenza sub n. 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso, il 7 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente a Taler4r#_. , An