CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del 14 agosto 2023 del Tribunale di Roma con cui egli è stato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Considerato che il primo motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e quater cod. proc. pen. - è inammissibile perchè manifestamente infondato. Come già affermato da questa Corte regolatrice, E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. costituisce questione irrilevante stante l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal rispetto dei requisiti formali (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900). 3. Rilevato che il secondo motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste difensive; 4. Considerato che il terzo motivo del ricorso dell'imputato - con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno - è anch'esso inammissibile, formulato con asserzioni generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha specificato che il furto perpetrato non può considerarsi di poco valore (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); 4.1. letta la memoria difensiva depositata dall'imputato, depositata tardivamente e per questo inammissibile, oltre che reiterativa del ricorso; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 ge