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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 28553/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25377-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5620/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n.25377 sez.

S2 - ud. 15/07/2021

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Tribunale di Palermo.

2. L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Palermo è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Manifesta fondatezza del ricorso.

La questione riguarda la legittimità dell'invito a presentarsi per esibire il contrassegno assicurativo sul presupposto della sussistenza della contravvenzione consistente nella circolazione stradale senza il suddetto contrassegno.

Il ricorso si fonda su un motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 31, comma 2 bis, d.

I. n. 1 del 2012 Il motivo è fondato.

Per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

In base al D.M. n. 110/2013 attuativo del D.L. n. 1/2012 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si è concluso il 18 ottobre del 2015 con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'art. 181 richiama l'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia Ric. 2020 n.25377 sez.

S2 - ud. 15/07/2021 per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1152) ad euro 1.731».

Risulta evidente, pertanto, l'illegittimità della contravvenzione e del conseguente invito a presentare il contrassegno.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza.

P. Q. M. La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15 luglio 2021.

POS1TATA [OSCURATO:PERSONA] 0@gi, 1 8 OTT 2021 FL. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25377-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5620/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n.25377 sez. S2 - ud. 15/07/2021 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Tribunale di Palermo. 2. L'ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Palermo è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: Manifesta fondatezza del ricorso. La questione riguarda la legittimità dell'invito a presentarsi per esibire il contrassegno assicurativo sul presupposto della sussistenza della contravvenzione consistente nella circolazione stradale senza il suddetto contrassegno. Il ricorso si fonda su un motivo avente ad oggetto la violazione dell'art. 31, comma 2 bis, d. I. n. 1 del 2012 Il motivo è fondato. Per effetto dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge 24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione. In base al D.M. n. 110/2013 attuativo del D.L. n. 1/2012 il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo si è concluso il 18 ottobre del 2015 con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'art. 181 richiama l'art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia Ric. 2020 n.25377 sez. S2 - ud. 15/07/2021 per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1152) ad euro 1.731». Risulta evidente, pertanto, l'illegittimità della contravvenzione e del conseguente invito a presentare il contrassegno. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza. P. Q. M. La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 15 luglio 2021. POS1TATA [OSCURATO:PERSONA] 0@gi, 1 8 OTT 2021 FL. [OSCURATO:PERSONA]
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