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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25740/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rapporto lavoro privato R.G.N. 11197/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2698/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 4983/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo: 1) che, già dipendente di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di pilota e grado di primo ufficiale dal 5 luglio 2000, era stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria con decorrenza dal 9 dicembre 2008; 2) che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 29/8/2008 e, con sentenza n. 287 del 5/9/2008, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società; 3) che il 31/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria aveva firmato un accordo con la cordata degli imprenditori italiani di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 4) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato il complesso di beni e contratti relativi all'attività di trasporto aereo detenuti da Alitalia, provvedendo dal 13/1/2009 a iniziare l'attività operativa di gestione dei voli; 5) che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva cominciato ad assumere alcuni piloti di Alitalia, anche con minore anzianità, ma non esso ricorrente, così violando i termini dell’accordo sindacale.

Chiedeva, pertanto, accertarsi il suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di primo ufficiale, nonché alla percezione del trattamento economico così come previsto dal contratto di categoria, oltra ancora ai benefici previdenziali; in subordine, chiedeva l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni per effetto della mancata assunzione, quantificati in euro 5.478.246,00.

2. Il Tribunale adito rigettava integralmente le domande e, a seguito di gravame del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale rilevava che era infondata la pretesa dell’originario ricorrente di vantare un diritto all'assunzione in base agli accordi sindacali del settembre- ottobre 2008 (la cui natura giuridica era quella di “contratti a favore del terzo” ma che, non individuando i beneficiari, che sarebbero stati invece determinati previo espletamento di procedura selettiva, richiedevano che il terzo fornisse la prova di essere in possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario) perché non era stata fornita la prova rigorosa non solo del possesso dei requisiti di cui agli accordi, ma anche di untitolo di preferenza rispetto ai lavoratori assunti; rigettava, poi, le domande risarcitorie perché, oltre ad essere state genericamente riproposte, erano infondate stante l’assenza di un comportamento illecito da parte della società.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PatrickKelton sulla base di tre motivi.

4. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa) con controricorso.

5. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali stipulati nel settembre- ottobre 2008 da Alitalia CAI ed [OSCURATO:SOCIETA] con le organizzazioni sindacali, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che i già menzionati accordi, aventi ad oggetto, tra l’altro, la definizione dei criteri di assunzione a tempo indeterminato in Alitalia CAI del personale precedentemente in forza ad [OSCURATO:SOCIETA] non avessero efficacia soggettiva e non fossero vincolanti relativamente alla assunzione del Kelton. 3.

Con il secondo motivo si censura l’erronea valutazione delle prove documentali prodotte (segnatamente agli allegati n. 12 e n. 13 del fascicolo di primo grado) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc.

Si sostiene che la Corte distrettuale non aveva posto, a base della propria decisione, le prove articolate dal Kelton nel primo grado di giudizio relative al risarcimento dei danni per perdita di chance e, conseguentemente, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4. Con il terzo motivo si obietta l’ erronea valutazione delle prove documentali prodotte /segnatamente allegati n. 7 e n. 9 del fascicolo di primo grado), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, per non avere la Corte di appello posto a base della decisione le prove articolate dall’originario ricorrente, nel primo grado di giudizio, in relazione al possesso dei requisiti per potere essere assunto nonché quelle articolate da Alitalia e, conseguentemente, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis co. 1 cpc, avendo il provvedimento impugnato deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non avendo l’esame della censura offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.

6. In più precedenti di legittimità (ex plurimis Cass. n. 30544/2022; Cass. n. 21447/2022; Cass. n. 30041/2022; Cass.n. 21450/2022), infatti, si è ritenuto, proprio in fattispecie sovrapponibili a quella del presente giudizio, che l'accordo intervenuto tra le due società con l'intervento delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073).

Si è anche specificato che, da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteriper la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v.

Cass. n. 2523 del 2016, non massimata).

È, quindi, onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

7. La decisione impugnata è conforme ai su indicati consolidati principi e, pertanto, è esente dalle denunciate violazioni di legge.

8. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi inammissibili.

9. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha, infatti, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, pertanto, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso di specie, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 19881/2014).

10. Va, poi, rilevato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

11. Deve, infine, essere sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

12. Nel caso in esame, i giudici di seconde cure, sulla base del materiale probatorio processualmente acquisito, hanno ritenuto che il Kelton non avesse fornito la prova sia del possesso dei requisiti sia in ordine alla sussistenza di un titolo di preferenza rispetto a quei lavoratori assunti (pag. 8 della gravata pronuncia sul possesso della qualifica e di ulteriori abilitazioni), onde consentire una esaustiva comparazione in sede giudiziaria.13.

Trattasi di un accertamento in fatto, argomentato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, in relazione al quale le censure formulate si limitano in sostanza, unicamente in una richiesta di riesame del merito della causa.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rapporto lavoro privato R.G.N. 11197/2020 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2698/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 4983/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Civitavecchia deducendo: 1) che, già dipendente di Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di pilota e grado di primo ufficiale dal 5 luglio 2000, era stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria con decorrenza dal 9 dicembre 2008; 2) che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 29/8/2008 e, con sentenza n. 287 del 5/9/2008, era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società; 3) che il 31/10/2008 [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria aveva firmato un accordo con la cordata degli imprenditori italiani di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 4) che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato il complesso di beni e contratti relativi all'attività di trasporto aereo detenuti da Alitalia, provvedendo dal 13/1/2009 a iniziare l'attività operativa di gestione dei voli; 5) che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva cominciato ad assumere alcuni piloti di Alitalia, anche con minore anzianità, ma non esso ricorrente, così violando i termini dell’accordo sindacale. Chiedeva, pertanto, accertarsi il suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di primo ufficiale, nonché alla percezione del trattamento economico così come previsto dal contratto di categoria, oltra ancora ai benefici previdenziali; in subordine, chiedeva l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni per effetto della mancata assunzione, quantificati in euro 5.478.246,00. 2. Il Tribunale adito rigettava integralmente le domande e, a seguito di gravame del lavoratore, la sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale rilevava che era infondata la pretesa dell’originario ricorrente di vantare un diritto all'assunzione in base agli accordi sindacali del settembre- ottobre 2008 (la cui natura giuridica era quella di “contratti a favore del terzo” ma che, non individuando i beneficiari, che sarebbero stati invece determinati previo espletamento di procedura selettiva, richiedevano che il terzo fornisse la prova di essere in possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario) perché non era stata fornita la prova rigorosa non solo del possesso dei requisiti di cui agli accordi, ma anche di untitolo di preferenza rispetto ai lavoratori assunti; rigettava, poi, le domande risarcitorie perché, oltre ad essere state genericamente riproposte, erano infondate stante l’assenza di un comportamento illecito da parte della società. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PatrickKelton sulla base di tre motivi. 4. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] spa (già Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa) con controricorso. 5. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli accordi sindacali stipulati nel settembre- ottobre 2008 da Alitalia CAI ed [OSCURATO:SOCIETA] con le organizzazioni sindacali, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che i già menzionati accordi, aventi ad oggetto, tra l’altro, la definizione dei criteri di assunzione a tempo indeterminato in Alitalia CAI del personale precedentemente in forza ad [OSCURATO:SOCIETA] non avessero efficacia soggettiva e non fossero vincolanti relativamente alla assunzione del Kelton. 3. Con il secondo motivo si censura l’erronea valutazione delle prove documentali prodotte (segnatamente agli allegati n. 12 e n. 13 del fascicolo di primo grado) in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc. Si sostiene che la Corte distrettuale non aveva posto, a base della propria decisione, le prove articolate dal Kelton nel primo grado di giudizio relative al risarcimento dei danni per perdita di chance e, conseguentemente, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4. Con il terzo motivo si obietta l’ erronea valutazione delle prove documentali prodotte /segnatamente allegati n. 7 e n. 9 del fascicolo di primo grado), in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, per non avere la Corte di appello posto a base della decisione le prove articolate dall’originario ricorrente, nel primo grado di giudizio, in relazione al possesso dei requisiti per potere essere assunto nonché quelle articolate da Alitalia e, conseguentemente, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 5. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis co. 1 cpc, avendo il provvedimento impugnato deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non avendo l’esame della censura offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa. 6. In più precedenti di legittimità (ex plurimis Cass. n. 30544/2022; Cass. n. 21447/2022; Cass. n. 30041/2022; Cass.n. 21450/2022), infatti, si è ritenuto, proprio in fattispecie sovrapponibili a quella del presente giudizio, che l'accordo intervenuto tra le due società con l'intervento delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Si è anche specificato che, da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteriper la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). È, quindi, onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona. 7. La decisione impugnata è conforme ai su indicati consolidati principi e, pertanto, è esente dalle denunciate violazioni di legge. 8. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi inammissibili. 9. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha, infatti, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, pertanto, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso di specie, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 19881/2014). 10. Va, poi, rilevato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 11. Deve, infine, essere sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 12. Nel caso in esame, i giudici di seconde cure, sulla base del materiale probatorio processualmente acquisito, hanno ritenuto che il Kelton non avesse fornito la prova sia del possesso dei requisiti sia in ordine alla sussistenza di un titolo di preferenza rispetto a quei lavoratori assunti (pag. 8 della gravata pronuncia sul possesso della qualifica e di ulteriori abilitazioni), onde consentire una esaustiva comparazione in sede giudiziaria.13. Trattasi di un accertamento in fatto, argomentato con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, in relazione al quale le censure formulate si limitano in sostanza, unicamente in una richiesta di riesame del merito della causa. 14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d
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