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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28972/2021

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2k(íZ--Z ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1545/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Catania, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania il 22 dicembre 2005 n. 617/12/2005, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catania dell'Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") sono rimasti intimati.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 75 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549). 1.2 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sull'erroneo presupposto dell'omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché il contribuente si fosse limitato ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l'eventuale posizione abusiva del sottoscrittore.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2k(íZ--Z ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1545/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO E [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A."), con sede in Catania, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 27 novembre 2018 n. 5248/06/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania il 22 dicembre 2005 n. 617/12/2005, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catania dell'Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (già "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.") sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 75 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14549). 1.2 Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sull'erroneo presupposto dell'omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché il contribuente si fosse limitato ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l'eventuale posizione abusiva del sottoscrittore. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da re
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