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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15337/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39570 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App llo di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale li Palermo, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 697 cod. pen.) per intervenuta prescrizione e ha confermato, per il resto, la condanna de ricorrente per il reato di furto in abitazione, rideterminando la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazior e— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma ., lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnai a logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no l consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio s ndacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ti-E mila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consi estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39570 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App llo di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale li Palermo, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (art. 697 cod. pen.) per intervenuta prescrizione e ha confermato, per il resto, la condanna de ricorrente per il reato di furto in abitazione, rideterminando la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazior e— è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma ., lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnai a logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no l consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio s ndacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ti-E mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consi estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris